Formatore,saggista, divulgatore digitale
Cosa è la DLT e la blockchain.
Questo è uno schema contenuto nel libro di Christian Ferri, Blockchain e Made in Italy, utilissimo per coloro che vogliono comprendere di come questa nuova tecnologia può cambiare veramente le aziende e la collettività in tutte le sue principali funzioni.E chi ignorerà o semplicemente eviterà , o peggio ancora denigra e denigrerà , questo cambiamento epocale rimarrà ai margini del mercato con conseguenze deleterie.
Come citava Martin Luther King, può darsi che non siete responsabili della situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla.Lo studio, la lettura e la formazione sono gli elementi di vantaggio competitivo per utilizzare questa tecnologia per una maggiore trasparenza e certezza, sia a livello economico che documentale(smart contracts)Il tutto condito da una tecnologia, la DLT(Distributed Ledger Technologies) che promette grandi cambiamenti e innovazioni in totale sicurezza.
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https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xvii/sezione-i/art1834.html
Per effetto del deposito bancario ad uso, dice l'articolo, la proprietà della somma depositata passa al depositario, il quale è tenuto a restituire la medesima somma numerica ricevuta o in moneta legale o nella medesima specie e quantità , ove così sia stato pattuito (salve, si intende oggi, le inibizioni sul cambio e traffico delle specie monetarie). Per quanto niente ci dica l'articolo in esame, risulta dalla regolamentazione in generale del deposito che il pagamento dovrà essere fatto dalla banca a chi è legittimato attivamente a riceverlo, dietro presentazione del docuÂmento di legittimazione così pure, che la banca ha il diritto di compensare i suoi crediti col debito liquido ed esigibile verso il depositario, mentre non ha il diritto di esercitare il cosiddetto diritto di ritenzione, come risulta chiaro dall'eliminazione, dalla nuova disciplina del deposito in generale, della norma già contenuta nell'art. #1863# del vecchio codice civ., dovuta alla configurazione di questo tipo contrattuale più come mutuo che come deposito. La presenza di una norma espressa sul deposito bancario di denaro ad uso, collegata alle nuove norme sul deposito in generale ed a quella in particolare posta nell’ art. 1782 del c.c., risolve il problema centrale di questo tipo contrattuale, che, come già si è detto, ha avuto in passato tanto in dottrina che nella giurisprudenza diverse soluzioni.
Al di là delle considerazioni legali e di giurisprudenza, il fatto è che la moltitudine di correntisti, siano essi privati che aziende, ignorano i rischi legati alla disponibilità delle somme in caso di default sistemico o imposizioni governative che possono limitare e inibire l'accesso a "propri" fondi...
Ora lo sapete.
Ci sono soluzioni? Certamente!
Consulenza e formazione: [email protected]
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