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In uno degli ultimi atti legislativi di giugno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e relativo ai certificati vaccinali dell’UE, è chiaramente descritto che bisogna “evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate”, inoltre che il regolamento “non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
Sembra che fosse stata riscontrata una omissione nella traduzione in italiano. In breve nel primo atto mancava la chiara garanzia della “libertà di scelta“, quindi il 5 luglio arriva la pubblicazione della rettifica.
Vi riportiamo di seguito le due parti, in grassetto quella aggiunta successivamente e che mancava:
Pagina 7, considerando 36, prima frase
anziché:
«(36)
È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto …»,
leggasi:
«(36)
È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto …».
L’atto legislativo di giugno è intitolato “REGOLAMENTO (UE) 2021/953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell’UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19”.
Dal testo apprendiamo anche che il pass non viene descritto come “green pass” o “pass vaccinale” o “passaporto vaccinale” o “green card” o “covid pass” o “lasciapassare” o “green pass europeo” ed altri, ma che la dicitura utilizzata dall’UE è invece: certificato COVID digitale dell’UE (Eu Digital Covid Certificate). Quindi si deduce, come aveva annunciato l’europarlamentare Antonio Maria Rinaldi, che l’utilizzabilità del certificato è limitata alla temporalità della pandemia (epidemia) da Covid.
Il regolamento è chiaro infatti quando dice: “La verifica dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell’UE non dovrebbe comportare ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione all’interno dell’Unione o restrizioni ai viaggi all’interno dello spazio Schengen”.
Riportiamo ora integralmente tutti i passaggi del testo relativi all’avviso di evitare le discriminazioni, non solo riguardo le vaccinazioni, ma anche per le limitazioni dei diritti costituzionali, come ad esempio le libertà di spostamento e di circolazione delle persone. Abbiamo segnalato in grassetto le parti più importanti e abbiamo lasciato la parte sulla libera scelta come era in origine al 15 giugno 2021 (la modifica l’abbiamo già trascritta sopra).
In conformità del diritto dell’Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica. Tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475. È necessario che tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione. Tutte le misure adottate dovrebbero pertanto essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all’interno dell’Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica. Tali misure dovrebbero inoltre essere coerenti con le misure adottate dall’Unione per garantire la circolazione libera e ininterrotta delle merci e dei servizi essenziali nel mercato interno, compresa la libera circolazione di forniture mediche e personale medico e sanitario, attraverso i valichi di frontiera di tipo «corsia verde» (green lane) di cui alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2020 sull’attuazione delle corsie verdi previste dagli
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🔴 FRANCIA 🇫🇷
Tutte le principali città della Francia hanno protestato così oggi.
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