Laura Lupini

Prodotti alla canapa, Iva ridotta oppure ordinaria? Rispondono le Entrate Prodotti alla canapa: Iva ridotta al 10% per quelli destinati all'alimentazione, aliquota ordinaria per i beni del settore florovivaistico. Con la risposta all'interpello numero 232, l'Agenzia delle Entrate chiarisce le regole per individuare la giusta aliquota da applicare. Prodotti alla canapa, Iva ridotta oppure ordinaria? Con la risposta all’interpello numero 232 del 12 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole a cui attenersi per individuare la giusta aliquota da applicare. Ai prodotti destinati all’alimentazione si applica l’aliquota del 10%, mentre per la florescenza di canapa, destinata al settore florovivaistico, deve essere versata l’imposta ordinaria. Lo spunto per il chiarimento viene fornito dal titolare di un’azienda agricola che, in linea con la Legge numero 242 del 2 dicembre 2016, con disposizioni in materia di “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ne ha avviato la coltivazione. L’imprenditore agricolo, attraverso un processo di manipolazione e trasformazione, dà vita a quattro tipologie di prodotti: olio di canapa; panelli di canapa; farina di canapa; florescenze di canapa. I primi tre destinati all’alimentazione umana, le ultime al settore del florovivaismo. E si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la corretta aliquota IVA da applicare nei diversi casi. Con la risposta all’interpello numero 232 del 12 luglio 2019, arrivano i chiarimenti sul tema punto per punto: all’olio si applica l’aliquota del 10%, come previsto dalla Tabella A allegata al Decreto IVA; stesso regime IVA per i pannelli e la farina di canapa; . aliquota ordinaria, invece, per le florescenze, non classificabili in nessuna delle categorie della Tabella A allegata al Decreto IVA, in cui vengono menzionate tutte le tipologie di prodotti a cui si applica l’aliquota ridotta. Prodotti alla canapa, classificazione e regime IVA: i chiarimenti delle Entrate Nell’argomentare la risposta, l’Agenzia delle Entrate innanzi tutto richiama la legge numero 242 del 2 dicembre 2016, che reca disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e disciplina la possibilità di ottenere dalla sua coltivazione prodotti come alimenti, ma anche coltivazioni destinate al florovivaismo. L’olio di canapa, come chiarisce l’imprenditore agricolo, “si ottiene per spremitura a freddo del seme, tramite una pressa a ciclo continuo per semi oleosi, usata anche per spremere semi di girasole, colza, soia. La compressione delle sementi di canapa produce due prodotti: l’olio di canapa e il panello di canapa. L’olio ottenuto viene sottoposto a travaso e filtrazione, tramite filtri utilizzati anche per i vini, per eliminare le impurità. Le percentuali ottenute dallo schiacciamento delle sementi sono dal 15% al 30% per l’olio e dal 60% al 75% per il panello di canapa, con il 10% circa di scarti di lavorazione”. Il descritto procedimento di lavorazione, e le descritte caratteristiche merceologiche dell’olio di canapa, quindi, inducono a ritenere che tale prodotto sia riconducibile alla voce doganale 15.07 della la Tariffa Doganale in vigore fino al 31 dicembre 1987, titolata “Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati”, lettera D: “altri oli”.

Laura Lupini

Scontrino elettronico al via dal 1° luglio 2019. Le novità del Decreto Crescita Scontrino elettronico al via dal 1° luglio 2019 con importanti novità su sanzioni e termine di invio dei corrispettivi telematici. Ecco le novità introdotte con la legge di conversione del Decreto Crescita. Prende il via lo scontrino elettronico obbligatorio: si parte dal 1° luglio 2019 con importanti novità. In sede di conversione del Decreto Crescita sono state introdotte due modifiche di rilievo. La richiesta di commercianti ed associazioni di categoria di concedere una proroga al 2020 per tutti si è tradotta in una moratoria sulle sanzioni e nella concessione di un termine di invio dei corrispettivi telematici più lungo. Di seguito analizzeremo le novità e cosa cambia dopo i correttivi introdotti dalla legge di conversione del DL Crescita. Specifichiamo tuttavia che l’obbligo partirà dal 1° luglio 2019 esclusivamente per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, limite da calcolarsi considerando tutte le attività esercitate (verso consumatori finali e titolari di partita IVA). Per tutti gli altri lo scontrino elettronico sarà obbligatorio dal 1° gennaio 2020, quando prenderà il via anche la lotteria degli scontrini. Nella giornata di sabato 29 giugno l’Agenzia delle Entrate è nuovamente intervenuta sul tema dello scontrino elettronico obbligatorio pubblicando la circolare numero 15/E, che di fatto concede più tempo a coloro che non si sono adeguati in tempo. La moratoria sulle sanzioni si trasforma in una proroga di fatto dei corrispettivi telematici. Per i primi sei mesi di decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica - che per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro decorre dal 1° luglio 2019 mentre per gli altri soggetti decorre dal 1° gennaio 2020 - non si applicano le sanzioni in relazione alla violazione di alcuni obblighi tributari in caso di trasmissione dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA. È questa la prima novità importante che impatterà direttamente sull’avvio dell’obbligo di scontrino elettronico dal 1° luglio 2019. Così come previsto anche per la fatturazione elettronica, non saranno applicate sanzioni nel caso di invio dei dati dei corrispettivi telematici entro il mese successivo. Le sanzioni che non si applicheranno per i primi sei mesi saranno quelle previste dagli articoli 6, comma 3, e 12 comma 2 del D. Lgs. n. 471 del 1997, relative cioè alla violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto e sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA. Scontrino elettronico 2019: invio corrispettivi entro 12 giorni C’è una seconda importante novità in merito alla trasmissione dello scontrino elettronico. Per effetto delle misure contenute nella legge di conversione del Decreto Crescita, i dati dei corrispettivi potranno essere inviati entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA. Anche per le fatture elettroniche il termine di invio viene fissato a 12 giorni, uniformando quindi le regole previste per i due nuovi obblighi introdotti in ottica anti-evasione. Il tempo in più concesso per la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri sostituisce la deroga all’obbligo di scontrino elettronico prevista per le zone con scarsa copertura internet. Non è previsto quindi alcun esonero ulteriore ma, al contrario, lo scontrino elettronico è pronto al debutto dal 1° luglio 2019.

Laura Lupini

Come delegare l’intermediario per i servizi dello scontrino elettronico Delega intermediario scontrino elettronico: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per autorizzare il professionista ad accedere all'area personale di Fattura e Corrispettivi. Il modulo da utilizzare è lo stesso della fattura elettronica, così come le modalità di invio. Delega intermediario scontrino elettronico, come autorizzare il professionista ad accedere all’area personale di Fattura e Corrispettivi? Nella risoluzione numero 62/E dell’Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2019, le istruzioni utili per procedere. Nella stessa area web dedicata alla fattura elettronica e ai servizi gratuiti messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alle informazioni e ai dati che riguardano la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Per essere supportati da un intermediario nella gestione del nuovo obbligo, introdotto nel sistema dal 1° luglio per gli operatori che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro e per tutti gli altri da gennaio 2020, è necessario firmare una specifica delega. Delega intermediario scontrino elettronico: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate La delega all’intermediario dei servizi relativi allo scontrino elettronico si trasmette all’Agenzia delle Entrate utilizzando lo stesso modello utile per autorizzare l’accesso ai servizi della e-fattura. Come si legge nella risoluzione numero 62/E dell’Agenzia delle Entrate, il documento da compilare e firmare è elaborato sullo schema delle indicazioni contenute nel provvedimento del 5 novembre 2018 e che in molti hanno già utilizzato nei mesi scorsi per far sì che i professionisti a cui si sono affidati potessero accedere all’area del portale dedicata alla gestione della fattura elettronica. Il modulo permette di delegare cinque diversi servizi: Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA Registrazione dell’indirizzo telematico Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche Accreditamento e censimento dispositivi L’ultima è quella dedicata esclusivamente al nuovo obbligo, ed è cruciale per accedere il motore dello scontrino elettronico e mettere in funzione il Registratore Telematico. Delega intermediario scontrino elettronico: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate In questo modo l’intermediario viene abilitato ad accedere anche all’area “Corrispettivi” del portale dedicato relativa al singolo cliente, all’interno della quale ha a disposizione le funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi, registratori telematici o distributori automatici. La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni. Gli esercenti che hanno già delegato i cinque servizi ai loro intermediari, non devono firmare nessuna altra delega: i professionisti a cui si sono affidati hanno già accesso libero alle diverse aree del portale Fatture e Corrispettivi. Fondamentale, però, che la delega sia stata firmata dopo il 21 dicembre 2018, data spartiacque per il binomio privacy-fattura elettronica: i documenti acquisiti prima di quel momento, infatti, hanno standard diversi da quelli richiesti dal Garante per la protezione dei dati personali e vanno, quindi, rifatte. L’intermediario abilitato deve provvedere a trasmettere la delega firmata all’Agenzia delle Entrate, seguendo una delle tre modalità prevista: puntale; massiva; via pec. Per le prime due modalità, bisognerà utilizzare l’apposita funzione dell’Agenzia delle entrate che verifica automaticamente gli elementi di riscontro, che dovranno, invece, essere forniti in un file firmato digitalmente nell’ultimo caso.

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