L'espressione Fiscal Cliff, coniata dalla stampa economica americana, significa letteralmente "precipizio fiscale" ed è utilizzata per indicare lo scenario di profonda recessione - dovuta all'aumento delle tasse sulla classe media e alle riduzioni di spesa - entrato in vigore automaticamente il 1 gennaio 2013.
Questa eventualità - e le sue pesanti conseguenze negative sia sull'economia americana che su quella mondiale - è stata scongiurata dal voto bipartisan della Camera americana (avvenuto all'alba - ora italiana - del 2 gennaio) che ha approvato il testo presentato da Barack Obama sui provvedimenti anti deficit che, di fatto, conferma gli sgravi per la middle class e aumenta le aliquote per i ceti più abbienti
E' ormai molto tempo che si parla di redditometro. Strumento fiscale saltato agli onori della cronaca già nel 2010 con il Governo Berlusconi, oggi il redditometro trova nuova attualità grazie al decreto ministeriale (pubblicato il 4 gennaio 2012 sulla Gazzetta Ufficiale) con il quale esso trova piena realizzazione.
Ma cos'è il redditometro? Nato come strumento per combattere l'evasione fiscale, il redditometro serve per stimare la media delle spese di ogni contribuente al fine di confrontarle con il reddito dichiarato, così da capire se i due valori siano coerenti l'uno rispetto all'altro. Qualora ci fosse troppa discrepanza (oltre il 20%) tra le spese effettuate e il reddito dichiarato, verrà aperta la pratica di accertamento da parte dell'agenzia delle entrate.
Il redditometro si basa su una tabella contenente tutti i settori in cui una persona può spendere: dagli investimenti immobiliari, passando all'abbigliamento e terminando nei prodotti per la cura della persona, niente sembra essere escluso dal nuovo strumento fiscale che, incrociato con i dati ISTAT (divisi per tipologia di famiglia e area geografica di residenza) relativi ad ogni singolo settore, riuscirà a elaborare il totale approssimativo delle spese effettuate da ogni famiglia italiana.
Il legittimo impedimento è un istituto proprio del diritto processuale italiano, disciplinato dall'art. 599 e dall'Art. 420-ter del codice di procedura penale secondo il quale un'udienza in tribunale possa essere rinviata qualora l'imputato coinvolto, pur manifestando la volontà di comparire di fronte ai giudici, non possa ivi comparire per caso fortuito e forza maggiore. L'accettazione o meno del legittimo impedimento è a discrezione del giudice incaricato nel processo.
Quello del legittimo impedimento è però uno strumento balzato agli onori della cronaca con la legge n. 51 del 7 aprile 2010 (successivamente abrogata), con la quale veniva istituita una particolare forma di legittimo impedimento, applicabile unicamente al Presidente del Consiglio e ai Ministri della Repubblica. Tale legge prevedeva che le alte cariche statali avessero la facoltà di attestare autonomamente la legittimità dell'assenza in aula, qualora fossero imputati in un processo di qualsivoglia tipologia.
Passata al vaglio della Corte Costituzionale, la legge n. 51 sul legittimo impedimento rimane valida, benché ne vengano dichiarati incostituzionali alcuni punti: in sintesi, successivamente alla dichiarazione di incostituzionalità, la valutazione del legittimo impedimento viene riaffidata nuovamente al giudice e non più all'imputato stesso.
All'indomani della dichiarata incostituzionalità di parte della legge n.51, tuttavia, la questione viene sottoposta agli elettori attraverso un referendum abrogativo che ha avuto luogo il 12 e 13 gennaio 2011. La maggior parte degli elettori si è dichiarata a favore dell'abrogazione della legge, poi completamente smantellata.