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Da Il Sole 24 Ore - Registro per le locazioni occasionali

2018-09-28 08:55:19

Dopo i b&b il registro per le locazioni occasionali. Sono le nuove misure, portate avanti dalla Regione, contro l'abusivismo e monitorare il flusso turistico che si registra nell'isola tutto l'anno. Un argomento particolarmente sentito soprattutto dagli albergatori che da tempo chiedono maggiori misure per contrastare il fenomeno degli affitti in nero nelle seconde case. Superata la prima fase che ha portato all'attivazione dello Iun (Identificativo univoco numerico) e del registro regionale delle strutture ricettive extra alberghiere per i b&b e le altre tipologie di strutture come , ora si introducono nuove regole anche per gli immobili dati in locazione occasionale. Nello specifico, il nuovo regolamento che fissa i paletti per la cosiddetta “locazione occasionale a fini ricettivi”, (introdotta con l'articolo 6 del testo approvato dal Consiglio regionale due mesi fa)dispone che . Una volta autocertificata dal locatore questa comunicazione, l'assessorato assegnerà all'immobile lo Iun, cioè l'identificativo univoco numerico, che certifica l'iscrizione al registro regionale delle locazioni occasionali. Lo Iun dovrà essere obbligatoriamente segnalato ed esposto anche per la commercializzazione on line degli immobili utilizzati per questo tipo di ospitalità. Un altro e ulteriore obbligo a carico del locatore sarà la segnalazione a fini statistici all'assessorato regionale del Turismo dei dati sul movimento dei clienti alloggiati, mediante la piattaforma Sired. Una nuova misura che, come chiariscono alla Regione si introduce ”. Non è tutto: in corso anche il programma che porterà un snellimento delle procedure: in accordo con Anci Sardegna, sarà reso disponibile ai Comuni che lo volessero utilizzare il modulo per la comunicazione dell'utilizzo dell'immobili ai fini ricettivi, mentre sul sito della Regione è disponibile il modulo con il quale i locatori possono chiedere l'assegnazione dello Iun.

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Da Il Sole 24 Ore - Bonus casa, arriva la proroga triennale. Ipotesi «decalage» degli sconti

2018-09-27 08:34:05

Proroga per tre anni, fino al 31 dicembre 2021, per tutto il pacchetto degli sconti dedicati ai lavori in casa: ecobonus, bonus ristrutturazioni e relative diramazioni. Con l’ipotesi di una riduzione dopo il primo anno. Parte da questa pietra angolare il lavoro che governo e maggioranza stanno disegnando in questi giorni per mettere a punto la revisione delle detrazioni prevista, come ogni anno, nel disegno di legge di bilancio. La proroga triennale : «I bonus casa – spiega Gianni Girotto (M5S), presidente della commissione Industria del Senato – storicamente vengono prorogati solo di anno in anno. Questo non dà una prospettiva certa a cittadini e imprese. Noi, invece, vogliamo dare un orizzonte temporale più ampio, che arrivi fino al 2021». La stabilizzazione degli sconti, però, non è l’unico piano di lavoro. Cessione dei crediti : Un secondo fronte aperto riguarda la cessione dei crediti, oggetto già di molti interventi: di recente, l’agenzia delle Entrate è intervenuta con una circolare (11/E del 2018), che però ha previsto diverse limitazioni, come l’impossibilità di trasferire il credito più di due volte o di cederlo direttamente a una banca. Tutte limitazioni che la manovra cercherà di rimuovere, per rendere il meccanismo ancora più efficace. Ipotesi «ecoprestito» : Il senso di questa misura è creare un sistema nel quale sia possibile realizzare gli interventi di ristrutturazione riducendo al massimo l’apporto di liquidità dei cittadini: anche chi ha poche risorse deve poter accedere agli sconti. «Puntiamo a introdurre l’ecoprestito – dice ancora Girotto –. È una forma di prestito nella quale un soggetto pubblico, come Cdp, dà ai cittadini a tasso agevolato una parte delle risorse necessarie ad avviare le opere. Servirà per chi vuole fare ristrutturazione o efficientamento senza avere i soldi a disposizione». Non è l’unica alternativa sul piatto: l’altra ipotesi è attivare una garanzia pubblica che consenta di abbattere di parecchio il costo del prestito bancario. Il «decalage» : Non sono, però, solo notizie positive. Il governo sta, infatti, anche mettendo in conto la possibilità di un «decalage» delle aliquote di detrazione. L’idea è che dopo il primo anno, per incentivare gli interventi immediati, le percentuali andranno a calare. Si tratterà, probabilmente, di una riduzione contenuta: il 65%, ad esempio, potrebbe progressivamente scendere, prima al 63% e poi al 60%. Su questo punto, comunque, non ci sono certezze.

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Da Il Sole 24 Ore - Cattivo isolamento acustico in casa, ne risponde il costruttore !!!

2018-09-26 08:45:26

Del cattivo isolamento acustico l’appaltatore risponde per i danni subiti , purché la denunzia del vizio avvenga entro un anno dalla scoperta. Ma soprattutto ne risponde anche oltre il confine del rapporto committente-appaltatore: due sentenze assai poco note, infatti, aiutano a comprendere questo principio. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 13 novembre 2015, ha riconosciuto, in primo luogo, la legittimazione attiva a far valere i vizi costruttivi non solo al committente e ai suoi aventi causa, ma anche all’acquirente dell’immobile. E ha classificato l’inadeguatezza dell’isolamento acustico come «grave difetto costruttivo» tutelato dall’articolo 1669 del Codice civile. Poi ha chiarito come, dal lato passivo, concorrano con l’appaltatore tutti quei soggetti, quali il progettista ed il direttore dei lavori che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione. Il Tribunale di Milano ha poi ribadito come la “scoperta del vizio”, da cui decorrono i termini per la denuncia, debba essere completa, ricomprendendo quindi anche l’esatta conoscenza della gravità dei difetti costruttivi e l’esistenza del nesso causale tra i vizi e l’attività progettuale e costruttiva espletata. L’adeguatezza o meno dell’isolamento acustico dell’edificio potrà essere valutata con riferimento ai parametri contenuti del Dpcm del 5 dicembre 1997, certamente utili a verificare il rispetto delle regole dell’arte da parte del costruttore (in tal senso anche si è espresso anche il Tribunale di Vicenza con sentenza del 10 febbraio 2016). Quanto al danno patrimoniale conseguente al difetto di insonorizzazione, il giudice meneghino ritiene che lo stesso possa essere quantificato tenendo in considerazione il minor valore dell’immobile rispetto a quello di mercato, considerati i costi necessari per effettuare gli interventi utili a ripristinare un corretto isolamento acustico del bene.

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