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Da Il Sole24Ore - Detrazione prima del rogito? Solo con preliminare e possesso «anticipato»
2018-11-03 10:34:22
Il quesito.Sto acquistando una casa da un’impresa che provvede anche alla ristrutturazione dell’immobile. Il compromesso è stato regolarmente registrato nel 2018. Per poter fruire delle detrazioni fiscali, fa fede la data di rogito della compravendita o basta la data di registrazione del compromesso? Chi sostiene i pagamenti della ristrutturazione è l'impresa, visto che il compromesso parla di vendita di immobile già ristrutturato. Ho già versato al costruttore il 20% dell’importo della compravendita, purtroppo con bonifici ordinari e con assegni. Questo può inficiare le possibili detrazioni?L.G. - MilanoLa risposta. La detrazione del 50% si applica in relazione a fabbricati già posseduti (cioè acquistati) prima dell’inizio dei lavori. È possibile fruire del beneficio solo in presenza di preliminare registrato, con immissione in possesso dell’unità immobiliare.In particolare, la detrazione è applicabile solo se c’è stata una formale immissione in possesso dell’abitazione prima del rogito; e a condizione che si provveda alla registrazione del contratto preliminare (compromesso) e che, in sede di dichiarazione dei redditi, siano indicati gli estremi di registrazione del medesimo preliminare nello spazio predisposto per gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato (circolari 57/E e 121/E del 1998).In tutti gli altri casi, per fruire delle detrazioni, occorre la stipula del rogito prima dell’inizio dei lavori. Quindi, nel caso del lettore, per le sole spese di ristrutturazione – contabilmente separate dall’impresa che effettua l’intervento rispetto al corrispettivo di acquisto – è applicabile la detrazione anche se le fatture sono intestate al costruttore.In sede di rogito, poi, il costruttore cedente dovrà distinguere tra il prezzo di acquisto (non detraibile) e le spese di ristrutturazione detraibili. I pagamenti delle spese detraibili devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, pena l’inapplicabilità dei benefici.Pertanto, nel circostanza in esame, gli acconti versati si devono imputare in conto prezzo dell’immobile, mentre le future spese devono essere pagate con il bonifico “parlante” (in sostanza, la parte di acconto deve essere imputata ad acquisto del vecchio).
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Ricalcolo delle tabelle in condominio? Paga solo chi ha modificato l’immobile
2018-10-24 13:08:26
Il quesito.Mia moglie è proprietaria di due immobili situati in un vecchio condominio. Molti degli appartamenti siti nello stabile, negli anni, hanno subito diverse ristrutturazioni, con una moltiplicazione delle unità abitative. Le quote millesimali sono state finora sempre ricalcolate dall’amministratore semplicemente basandosi sui dati di superficie del precedente alloggio, e ripartite sulle nuove unità. Sappiamo, però, che ciò non è corretto e l’assemblea è in procinto di deliberare un ricalcolo puntuale da parte di un tecnico qualificato. Chi deve pagare questo ricalcolo: tutti i condòmini, e quindi anche chi non ha mai apportato variazioni al progetto originale, o solo coloro che hanno fatto le modifiche? G.L. - ImperiaLa risposta. L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile precisa che «i valori proporzionali delle singole unità immobiliari possono essere rettificati o modificati quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazioni, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione». Dal tenore letterale della norma emerge che il condomino e/o i condòmini che hanno dato luogo alla variazione dovranno sostenere anche il costo delle rettifica e/o modifica delle tabelle millesimali.
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Prezzi buoni e mutui bassi: è il momento di comprare ...
2018-10-22 16:40:35