Flavio Tommasini
Top Founder President
LICENZIAMENTI PIU' FACILI !!??
2019-01-25 11:21:40
Con sentenza n. 1377, del 18-01-2019 la sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha affermato che per la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile. In buona sostanza, se già in precedenza era giustificato il licenziamento del dipendente in situazioni di crisi aziendale, purché l'azienda fosse in grado di dimostrare l'effettiva sussistenza delle ragioni di crisi invocate, con questa sentenza - sulla scia di un filone sempre più consolidato - la situazione di crisi può presumersi dalla circostanza che l'azienda abbia deciso effettivamente di sopprimere la posizione lavorativa, costituendo in ogni caso la decisione dell'imprenditore una scelta insindacabile poiché operata nel rispetto dei principi espressi dall'art. 41 Costituzione in tema di libertà economica. Il caso riguardava il licenziamento di una neo-mamma, che è stato quindi ritenuto legittimo e non discriminatorio poiché si proceduto per ragioni economiche e organizzative alla soppressione dello specifico posto di lavoro cui la lavoratrice era adibita, e non alla semplice riduzione del personale, nel qual caso si sarebbe dovuta valutare l'esistenza dei presupposti per il licenziamento in un'ottica di par condicio e di adozione di criteri di scelta non discriminatori.
Flavio Tommasini
Top Founder President
BUONE NOTIZIE PER I FEDIFRAGHI SERIALI !!!
2019-01-25 10:50:53
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 1715 del 23 gennaio 2019, ha affermato che deve essere escluso l'addebito della separazione al marito (od alla moglie) che si siano resi responsabili di tradimento del coniuge se esso è conseguenza di una incompatibilità caratteriale. La circostanza che fosse infatti già preesistente una frattura del rapporto coniugale, dovuta alle incomprensioni ed ai litigi che derivano dalla inconciliabilità delle rispettive personalità, rende infatti irrilevante la successiva intervenuta violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Nel caso specifico la Corte ha respinto il ricorso di un uomo che lamentava il tradimento della moglie a carico della quale era stata indirizzata la richiesta di addebito della separazione. Ricordo che il riconoscimento dell'addebito comporta per chi lo subisce il fatto di non poter richiedere a carico del coniuge un contributo per il proprio mantenimento, invero altrimenti riconosciuto nell'ambito dei criteri di solidarietà che si mantengono in caso di separazione (e non anche di divorzio secondo i principi recentemente espressi da una pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte). Vista la specificità del caso i mariti sono ancora una volta di più invitati a prestare particolare attenzioni alle proprie mogli !!!
Flavio Tommasini
Top Founder President
LA MIA PRIMA CONSULENZA PAGATA IN LIKECOINS DALL'INGHILTERRA !!!
2019-01-25 08:47:21