Flavio Tommasini

Top Founder President

Flavio Tommasini

Top Founder President

OCCHIO AL NETWORK !!!

2019-01-16 18:20:48

Con una articolata ed ampiamente motivata delibera in data 19 dicembre 2018, assunta a seguito di approfonditi accertamenti ispettivi i cui contenuti sono solo sinteticamente riassunti, l'AGCM (comunemente conosciuta come "Antitrust") ha sanzionato Lyoness irrogando alla stessa una sanzione amministrativa complessivamente stabilita in euro 3.200.000, per avere (tra l'altro) la società avviato una pratica commerciale scorretta e per essere la stessa contravvenuta ai precetti stabiliti (anche) dagli articoli 20, 21 comma 1, lettere b) e c) e 22, nonché dall'articolo 23, comma 1, lettera p) del Codice del Consumo. Detto in altri termini, la società, che ha realizzato in più paesi una Shopping Community di rilevante portata, è stata sanzionata per essere contravvenuta alla normativa, prevista dal Codice del Consumo (ed anche dalla nota legge 173/2005) che vieta la costituzione di sistemi piramidali, e ciò per avere quantomeno a partire dal 2014 dato vita, nell'ambito del proprio più ampio sistema commerciale, ad una pratica scorretta, consistita in primis nella creazione della figura del Lyconet Marketer, ovvero del promotore cui è stata riconosciuta la facoltà - attraverso un articolato sistema di carriera, di acquisizione di Shopping Points e/o di acquisto di Discount Voucher- di raggiungere la propria "indipendenza economica". Nel caso di specie, le violazioni contestate riguardano il fatto che, rispetto alla struttura-base, costituita dai consumatori-tesserati, cui è riconosciuta la facoltà di trarre benefici economici dalla rete di affiliati inseriti sui primi due livelli della struttura, ai Lyconet Marketer è concessa la facoltà di creare una propria rete di affiliati su livelli potenzialmente infiniti, il che astrattamente consentirebbe di generare guadagni anch'essi potenzialmente senza limiti. Ciò che tuttavia ha determinato il provvedimento dell'AGCM in questione, è il fatto che per divenire Lyconet Marketer, o quantomeno per avvantaggiarsi di "scorciatoie" di carriera, veniva richiesto "a monte" il versamento di una fee di ingresso di euro 2.400,00, che altro non costituisce se non il pagamento di una somma predeterminata allo scopo di poter entrare a far parte della struttura. Il versamento di detta fee costituisce, per l'Autorità, la condizione che consente di svolgere attività che si sostanziano in primo luogo in attività di reclutamento di persone interessate par parte del sistema di network così strutturato. E' significativo, in questo senso, il passaggio con cui AGCM sottolinea che "i consumatori sono tenuti a pagare una quota di ingresso di euro 2.400 e, successivamente, di altre fee, per rimanere attivi". Come noto, ciò è vietato dalla legge, la quale permette sì la creazione di sistemi piramidali purché, tuttavia, sia prioritaria la vendita di un bene o di un servizio - rispetto al reclutamento di nuovi affiliati - che in questo caso AGCM ritiene manchi in quanto il sistema subordina la possibilità di carriera al pagamento anticipato della quota di ingresso - sotto forma di "anticipo sconti" - che rappresenta una mera aspettativa di guadagni futuri privi di qualsiasi certezza. Lyoness dovrà quindi certamente adeguarsi alla vigente ed avanzata legislazione in materia, in linea con quanto nella sostanza previsto da molte altre analoghe normative a livello europeo. In definitiva, ricordo che in base alle stringenti previsioni del Codice del Consumo e della legge 173/2005 in tema di vendite piramidali, la creazione di sistemi di network è possibile ed è da ritenere legittima solo quando vi sia l'effettiva vendita di un bene o di un servizio e laddove le provvigioni che derivano dall'attività propria o della propria struttura di vendita derivino in ogni caso da una concreta attività di vendita. Diffidate quindi dai sistemi distributivi e commerciali su base piramidale che propongono potenziali guadagni sganciati dalla vendita di un bene o servizio, elementi che si ergono a baluardo di serietà e genuinità del sistema di network marketing adottato. A disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento.

Flavio Tommasini

Top Founder President

GIU' LE MANI DAI TERMOSIFONI !

2019-01-16 12:16:21

Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 470 del 10.01.2019) ha affermato che "E' nulla e non solo annullabile la delibera condominiale adottata a maggioranza che viola i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento. L’impugnazione, pertanto, può essere effettuata oltre il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1137 del codice civile anche quando la decisione approvata riguarda un determinato affare o una specifica gestione." In buona sostanza l'assemblea dei condomini non può deliberare sulla misura degli obblighi condominiali fissata per legge o dal regolamento condominiale. L'assemblea può quindi deliberare modifiche ai criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'articolo 1123 codice civile, solo all'unanimità, poiché l'adozione di maggioranze diverse pregiudica i diritti di ciascun condomino, il quale può quindi impugnare in ogni tempo la relativa delibera.

Flavio Tommasini

Top Founder President

Per i voyeur una buona notizia !

2019-01-11 09:05:07

In una recente sentenza - la n. 372/2019 - la Cassazione penale ha stabilito che non è reato filmare una donna nuda nel proprio appartamento, se le finestre sono prive di tende. La Corte ha infatti ritenuto che non può essere punito il guardone che riprende una donna nel proprio appartamento, se è in ciò facilitato dalla assenza di tende. Si afferma quindi il principio per il quale il reato di interferenza illecita nella vita privata si configura solo quando vengano adottati particolari espedienti per entrare nella vita privata delle persone, mentre scattare video e foto essendo agevolati dal comportamento della "vittima" non costituisce reato. Nel caso di specie la donna senza veli era stata immortalata in bagno all'uscita dalla doccia e non ha fatto nulla per impedire di essere ripresa e per garantire la propria riservatezza, quindi seppur la privata dimora possa in apparenza risultarne violata in realtà la Corte ha ritenuto che il fatto non costituisca illecito. D'ora in poi si apre la caccia allo "scatto" più artistico, buona fortuna a tutti i voyeur !!

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