Flavio Tommasini

Top Founder President

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IL SESSO TRA CONIUGI SEPARATI NON SALVA DAL DIVORZIO !!

2019-01-31 16:43:26

Con la sentenza n. 82/2019 il Tribunale di Siracusa ha ribadito un orientamento già espresso, secondo cui una breve ripresa della convivenza ed il fatto che i coniugi abbiano consumato alcuni rapporti sessuali non fa ritenere che sia intervenuta una loro riconciliazione, né può far presumere la volontà di ripristinare la vita coniugale. Con la conseguenza che in caso di richiesta di divorzio non giova sostenere di avere avuto una ripresa della relazione affettiva per arginare la pretesa del coniuge inteso ad ottenere la pronuncia divorzile. Il caso, peraltro singolare, riguarda un anziano signore unitosi in matrimonio con una cinquantenne moldava, che rivendicava la prosecuzione del matrimonio ed alla quale è stato anche negato l'assegno divorzile non essendo riuscita a dimostrare l'impossibilità di trovare un lavoro. Se volete liberarvi del coniuge attenzione quindi a non cadere in tentazione !!!

Flavio Tommasini

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(ANCORA) IN TEMA DI ASSEGNO DI DIVORZIO

2019-01-30 10:45:13

E' probabilmente noto a molti che la recente sentenza a sezioni unite n. 18287/2018 della Suprema Corte di Cassazione ha sparigliato le carte, affermando il principio di fondo secondo il quale il divorzio rescinde irrimediabilmente il vincolo matrimoniale che la separazione ha solo "sospeso", con la conseguenza che anche l'assegno divorzile -prima basato su un principio di "ultrattività" del vincolo matrimoniale - viene degradato dovendosi ispirare a diversi criteri che fanno ora riferimento al principio di auto-responsabilità dei coniugi. Questo principio impone a ciascuno di essi di adoperarsi per trovare un'occupazione lavorativa dopo la separazione (ove ovviamente già non lavorasse prima) e pertanto solo nel caso di oggettiva impossibilità del coniuge "debole" di trovare un lavoro (ad esempio per ragioni di istruzione, del mercato del lavoro, di età o di salute) può essere riconosciuto un assegno di divorzio. Tuttavia, non avendo esso più natura meramente assistenziale, può essere riconosciuto solo con funzione perequativa-compensativa e nella limitata misura in cui il coniuge richiedente dimostri di avere attivamente contribuito, per scelte assunte in comune durante il matrimonio, al ménage famigliare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'altro coniuge. Alla predetta pronuncia si aggiunge oggi, tra le altre, la più recente ordinanza n. 2480 del 29.01.2019 della prima sezione della Corte di Cassazione, la quale afferma che "In tema di assegno divorzile, oltre ai parametri fissati dalle sezioni unite con la sentenza 18287 del 2018, assume rilevanza anche il mancato riconoscimento dell’assegno in sede di separazione. Lo stesso infatti può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi alle condizioni economiche dei coniugi". Pertanto, qualora in sede di separazione non sia stato riconosciuto alcun assegno di mantenimento, ciò può costituire elemento "forte" per pretendere che analogo epilogo abbia anche l'eventuale richiesta del coniuge (solitamente l'ex moglie) di ottenere l'assegno in sede di divorzio.

Flavio Tommasini

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CONDOMINIO - TABELLE MILLESIMALI VALIDE FINO A PROVA CONTRARIA !!

2019-01-29 07:32:17

Una interessante sentenza del Tribunale di Milano, la n. 26 pubblicata in data 04.01.2019, ha ribadito un principio affermato da tempo secondo cui "In materia condominiale, la tabella millesimale sino alla sua modifica giudiziale o stragiudiziale, continua a essere valida ed efficace a ogni effetto, con conseguente validità delle maggioranze assembleari e dei riparti delle spese determinate sulla base dei valori millesimali in essa contenuti".Ciò significa, in buona sostanza, che anche qualora la tabella millesimale adottata in condominio sia errata, per avere computato i millesimi di proprietà dei condomini in maniera non coerente con le superfici delle rispettive proprietà, nondimeno tale circostanza non costituisce per il condomino motivo sufficiente per sottrarsi al pagamento delle spese condominiali, che potrebbe quindi essergli ingiunto, dovendosi prima richiedere giudizialmente la revisione delle tabelle millesimali che si assumono errate. Solo a quel punto il condomino potrà onorare il pagamento delle spese condominiali secondo le nuove tabelle oggetto di revisione da parte del Tribunale. Attenzione quindi a sollevare contestazioni sulle spese condominiali, collegate ad una presunta errata predisposizione delle tabelle millesimali e dei conseguenti piani di riparto (consuntivi e preventivi)

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