Rosa Giacalone

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I Vantaggi del leasing finanziario rispetto al mutuo bancario

2018-06-30 12:27:55

I vantaggi offerti dal leasing finanziario rispetto al mutuo bancario possono essere sintetizzati nei seguenti: 👍minore durata delle procedure di istruttoria; possibilità di ottenere un finanziamento in grado di coprire integralmente il valore dell’immobile ; 👍maggiore flessibilità dello strumento contrattuale (in termini di durata, periodicità, importo dei canoni, prezzo di riscatto, e così via); 👍minori oneri notarili, non essendo previsto il costo dell’ipoteca; 👍 assenza degli oneri connessi al pagamento dell’imposta sostitutiva (0,25%) che grava sui mutui. il contratto di leasing presenta alcuni innegabili vantaggi anche in capo alla società di leasing, presentando un livello di rischiosità più basso del mutuo bancario poiché la società concedente resta proprietaria dell’abitazione fino al momento dell’eventuale riscatto e anche nell’ipotesi di insolvenza dell’utilizzatore, la società entra più rapidamente nella disponibilità del bene.

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IL TRUST

2018-06-30 06:06:40

Il trust è istituto di natura anglosassone cui hanno dato vita, presumibilmente, i tribunali di equità sulla base dell’antica fiducia di stampo romanistico, è un fenomeno gestorio che può essere assimilato alla proprietà conformata, volta al perseguimento di determinate finalità. Per mezzo del trust, infatti, un soggetto (cd. settlor) trasferisce uno o più beni al gestore (cd. trustee) imponendogli determinati obblighi gestori e soprattutto il dovere di ritrasferire tali beni alla scadenza ad un beneficiario (c.d. beneficiary) indicato dal disponente o dal trustee o, infine, da terzi. Pertanto, il trust dà luogo ad un fenomeno di segregazione e destinazione patrimoniale in forza del quale i beni oggetto del trust entrano nel patrimonio del trustee non confondendosi però con gli altri beni di quest’ultimo ma andando a costituire una massa separata; dunque, per effetto del trust, il settlor si spoglia della proprietà dei beni che viene trasferita al trustee con il compito di amministrarli secondo le modalità individuate nell’atto programmatico del trust medesimo. Poiché i beni oggetto del trust costituiscono una massa autonoma e separata, essi, com’è noto, non possono essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del settlor, ma solo dai creditori della massa separata e, in caso di fallimento del trustee, non possono essere, evidentemente, ricompresi nella massa attiva. In ciò risiede, allora, il vantaggio primario di tale istituto che fa sì che esso si presti particolarmente ad essere usato nell’ambito della famiglia, anche della famiglia di fatto. E, invero, è frequente la costituzione di un trust tra conviventi, non potendo gli stessi accedere all’istituto, strettamente riservato ai coniugi, della convenzione matrimoniale (art. 162 c.c.).

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Rosa Giacalone

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DIRITTO La comunione dei beni prosegue anche in regime di separazione

2018-06-29 20:40:18

I beni soggetti al regime della comunione legale coniugale rimangono disciplinati da tale regime anche dopo che i coniugi abbiano convenuto di adottare il regime della separazione dei beni: è questo l'inedito e sorprendente principio sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 4676 del 28 febbraio 2018.

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