Roberto Di Calisto

Top Founder Executive

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Dimmi chi "Claim" sei e ti dirò se mi piaci....

2019-05-13 07:42:45

Ben ritrovati a tutti. Oggi chiudiamo il ciclo di tre articoli nei quali abbiamo conosciuto cosa è un Claim Alimentare e la normativa Europea che lo regola ed altri aspetti collegati.

Nella parte finale del Regolamento Europeo 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (del quale, per chi se lo fosse perso, metto nuovamente il link):

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:IT:PDF

I legislatori dell’epoca, hanno inserito alla fine del regolamento, un allegato di poche pagine, nel quale specificano, voce per voce, le più comuni Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione. Per essere più diretti: Spiegano per ogni definizione o se vogliamo, per ogni “Claim”, il quando, il come e il perché si usa o non si usa o perché si preferisce un Claim piuttosto che un'altro. Si chiarirà il perché viene usata una frase di quelle che vediamo spesso scritte sulle etichette o pubblicità degli alimenti che acquistiamo ed in modo (stavolta) semplice, spiegano a noi consumatori del perché per esempio, un prodotto può essere “A Basso contenuto Calorico” o anche ”A Ridotto Contenuto Calorico" o infine "Senza Calorie" ed altre definizioni simili.

Se siete curiosi di sapere tutto sull'argomento, l'invito e di scorrere velocemente l'allegato e, troverete risposte alle tante indicazioni sugli alimenti che vi chiariranno del perché si usano e quali benefici ne possiamo trarre conoscendole, quando consumiamo quel determinato prodotto, con quel determinato Claim. Ho estrapolato per voi, un estratto di ciò che troverete nell'allegato del REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006.

Eccolo qui.

A BASSO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kJ)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kJ)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO

L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento.

SENZA CALORIE

L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kJ)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero.

Bene. Sperando di avervi dato un valore aggiunto riguardo a questo argomento, Mi preparo a darvi altre informazioni pratiche sul mondo del "Free From".

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Roberto Di Calisto