Sandro Muller

Top Founder Executive

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“ QUANDO NON SAI QUALE SCELTA FARE PER PAURA DI SBAGLIARE, puoi sempre decidere se subire la situazione o imparare da essa passando all’AZIONE. Non esistono fallimenti nella vita, ma solo esperienze per poter diventare una persona migliore! “

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Token Classe 3:  token che conferiscono diritti di comproprietà. Il titolare in questo caso ha un diritto di proprietà su una piattaforma di smart contracts oltre una serie di diritti “ancillari”. Questi diritti non sono rivolti verso l’emittente, ma vengono gestiti automaticamente dalla piattaforma stessa. Al titolare, inoltre, può essere riconosciuto un compenso economico derivante dall’utilizzo da parte di terzi della piattaforma. Si tratta, in tutta evidenza, di una fattispecie riconducibile alla comunione (che può riguardare anche beni immateriali, quali diritti di proprietà d’autore o altri diritti di proprietà intellettuale), potendo essere vista la piattaforma di smart contracts come il bene indiviso su cui il singolo titolare esercita i propri diritti in congiunzione con gli altri titolari. Conclusioni  Le Initial Coin Offering, che si sono rapidamente diffuse nel corso del secondo semestre del 2017, costituiscono sicuramente una nuova occasione per le imprese di raccogliere capitali al fine di realizzare progetti industriali. Il “mercato” che ultimamente si è sviluppato nell’ambito delle altcoin (ossia dei token alternativi al più conosciuto Bitcoin) ed il successo e la diffusione di tali strumenti (soprattutto sulla scia di intenti speculativi da parte degli investitori), hanno fatto sì che la gran parte delle autorità di vigilanza guardi con sospetto il nuovo fenomeno, nella consapevolezza d’altra parte che trattasi di una nuova opportunità di reperimento di capitali da parte delle imprese che non dovrebbe essere del tutto vietata (salvo le ipotesi eccezionali di Cina e Sud Corea). Il presente scritto, che non ha pretesa di esaustività, essendo evidente che ciascuna Initial Coin Offering può avere proprie peculiari caratteristiche tecniche e giuridiche, vuole fornire un primo orientamento ponendo l’accento sugli aspetti regolatori e non senza sottolineare che il mancato rispetto di quelle che potrebbero essere le previsioni normative applicabili potrebbe comportare responsabilità e sanzioni (anche di tipo penale) nei confronti dei soggetti promotori dell’iniziativa di raccolta di fondi. D’altra parte, come anche evidenziato dalle autorità di controllo, proprio l’incertezza giuridica e la carenza di informazione riscontrata in alcune ICO determinano un elevato rischio per gli investitori che, ove l’offerta di investimento riguardi contratti assimilabili a strumenti finanziari, si trovano privi delle garanzie che vengono fornite in caso di acquisto di prodotti sui mercati regolamentati.

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Token di classe 2: nell’ambito di questa classe rientrano diverse tipologie, tutte accomunate dalla circostanza di conferire al titolare del token un diritto o verso il soggetto emittente o verso terzi. Nella realtà tali diritti possono essere configurati nella maniera più varia e sarebbe riduttivo e sicuramente incompleto tentare di effettuare un’analisi esaustiva della loro composizione. E’ possibile, però, tentare di individuare delle “sottoclassi” in cui delineare, per grandi linee, la disciplina applicabile: Token classe 2.a): token che conferiscono il diritto ad un pagamento specifico o a pagamenti futuri, token rappresentativi di assets. A seconda di come è configurato il token potrebbe essere inquadrato nell’ambito della categoria dei valori mobiliari, degli strumenti finanziari o assimilati o come strumento partecipativo al capitale di rischio, Ciò renderebbe applicabili le varie previsioni del diritto societario, del Testo Unico della Finanza (TUF – d.l.vo n. 58/1998) e delle norme inerenti all’appello al pubblico di risparmio, con particolare riferimento all’obbligo di redazione e comunicazione di un prospetto informativo, all’applicazione della direttiva MIFID ed alla disciplina degli emittenti contenuta sia nel medesimo TUF sia nel regolamento Consob n. 11971/1999. Qualora si tratti di offerta di strumenti partecipativi al capitale di rischio, inoltre, una ICO collocata attraverso un exchange potrebbe essere in conflitto con la legge italiana sul cd. equity crowdfunding dettata decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) e dal regolamento Consob n. 19520/2013 che stabilisce la possibilità di ricorrere a tale forma di raccolta solamente in favore di particolari tipologie di società (startup ed imprese innovative) ed attraverso portali online gestiti da soggetti iscritti in apposito albo tenuto dalla Consob. D’altra parte qualora il token non sia assimilabile ad uno strumento finanziario è sempre necessario verificare che non si ricada nella disciplina relativa alla raccolta del pubblico risparmio (ossia all’acquisizione di fondi tra il pubblico con obbligo di rimborso), attività questa riservata alle banche (salvo alcune poche eccezioni (come, ad esempio, l’attività di social lending nei limiti previsti dal provvedimento Banca d’Italia del 8 novembre 2016)). Token classe 2.b): token per la prestazione di servizi o il ricevimento di beni (anche immateriali) e token rappresentativi di asset che non siano strumenti finanziari o partecipativi. In questo caso la disciplina della ICO non assume i connotati dell’offerta di uno strumento finanziario, ma conferisce il diritto, verso l’emittente del token o verso terzi, di ricevere una determinata prestazione o di utilizzare un bene (materiale ed immateriale). Nella prassi, in fase di Intitial Coin Offering (ma in tali ipotesi sarebbe più corretta la denominazione Token Generation Event), vengono proposte varie formule con cui si assicurano dei vantaggi agli acquirenti che acquisiscono i token rispetto agli utenti successivi (tipicamente si tratta di vantaggi economici con diminuzione dell’importo del corrispettivo dovuto per la prestazione o per l’uso del bene). Si tratta di fattispecie che per analogia potrebbero essere riportate al crowdfunding, nella forma del reward crowfunding (in cui ai finanziatori si prospetta una ricompensa per aver effettuato l’investimento) che viene ricondotto o alla disciplina della donazione modale (in cui ex art. 793 c.c. il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere previsto) oppure alla vendita di cose future (ex art. 1472 c.c.). In queste ipotesi l’Initial Coin Offering è una vera e propria offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. e le prestazioni possono assumere i più svariati contenuti, rendendo difficile inquadrare il contratto che viene concluso con l’acquisto del token all’interno di una (sola) fattispecie .

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