Il mio papà era un grande appassionato di cucina: voglio ricordarlo anche qui e permettere a tutti voi di provare le sue straordinarie ricette. Qui inizio con la sua tradizionale frittata pasquale: la condivido volentieri con voi. Buon Appetito ;)
ART 55 DECRETO CURA ITALIA
La norma prevede un incentivo alla cessione dei crediti deteriorati mediante conversione delle attività fiscali differite (DTA) in crediti di imposta per imprese finanziarie e industriali: anticipando un vantaggio finanziario che altrimenti si verificherebbe solo nel 2021.
Sarà importante valutare, anche e soprattutto con il supporto dati alla mano del vostro commercialista, questa eventuale possibilità, in funzione della vostra specifica casistica aziendale.
La norma oggetto della nostra attenzione è la seguente:
Misure di sostegno finanziario alle imprese, art. 55 D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”
Tale articolo permette alle imprese di trasformare crediti insoluti in un credito d’imposta, andando ad alleggerire il carico fiscale per l'anno 2020.
La ratio della norma è quella di agevolare il flusso finanziario delle imprese.
L'incentivo è rivolto a tutte le società, sia di persone che di capitali, escluse quelle per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto, o lo stato di insolvenza, nonché le società legate da rapporti di controllo e le società controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto.
Ai sensi del Decreto, si considerano insoluti i crediti qualora siano semplicemente decorsi 90 giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento.
BREVE SINTESI Art. 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
L’articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:
Art. 44-bis 1 – Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
– perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile (…) alla data della cessione;
– importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto (…), non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
(…)
Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro-
(nell'allegato il contenuto completo dell'articolo 55).
Alla luce di tali disposizioni normative, rimango a disposizione per un appuntamento di approfondimento (in sede o in videoconferenza), anche in presenza del vostro commercialista/consulente fiscale se necessario, cosi da analizzare, dati alla mano, le specifiche casistiche aziendali e valutare l'eventuale opportunità dell'operazione.
Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi!