SM

Founder Senior

SM

Founder Senior

Responsabile anche il conducente se il passeggero è senza cintura di sicurezza

2019-02-08 13:50:53

Il conducente di un'autovettura è responsabile dell'utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero. Di conseguenza, la causazione del danno provocato dal loro mancato utilizzo sarà imputabile sia a lui che al passeggero, il quale potrà dunque vedersi riconosciuto un risarcimento per il sinistro, ad esempio per le cure mediche sopportate a seguito dello scontro.Il comportamento colpevole del danneggiato, che non ha indossato la cintura, non vale a interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente e la produzione del danno: si realizza semmai un concorso di colpa tra le parti che giustifica una riduzione percentuale del risarcimento, ma non un'esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 2531/2019 accogliendo il ricorso di una terza trasportata che si era vista negare il risarcimento per il danno patrimoniale derivante dalla terapia ortodontica e protesica resesi necessarie dopo il sinistro.Decisione che, secondo il giudice a quo è giustificata dal fatto che le lesioni fossero riconducibili all'esclusivo comportamento della danneggiata che, al momento dell'impatto, non indossava le cinture di sicurezza. Anzi, per la Corte territoriale va altresì ridotto proporzionalmente il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciutole in prime cure, proprio in ragione dell'entità del contributo causale della danneggiata alla produzione del danno, stimato nella misura del 30%. Una decisione in parte confermata dalla Cassazione che, tuttavia, ritiene fondata la censura della donna che contesta l'esclusione del nesso di causalità tra il comportamento del conducente e il danno patrimoniale occorso alla danneggiata, consistente nelle lesioni riportate e nella necessità di sottoporsi ad una terapia ortodontica e protesica.Il comportamento colpevole del danneggiato, spiegano gli Ermellini, non può in ogni caso valere a interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.Può esservi, al più, concorso di colpa fra le parti, con riduzione percentuale del risarcimento del danno, ma non certo esclusione totale di responsabilità in capo al conducente del veicolo e del relativo obbligo risarcitorio.

SM

Founder Senior

Troppe ore su Facebook? Potrebbe costarti il posto di lavoro

2019-02-08 08:39:05

Il dipendente che trascorre troppe ore su internet e su Facebook, per esigenze estranee a quelle della posizione lavorativa, rischia di vedersi comminare un legittimo licenziamento disciplinare. La sua condotta, poiché ruba ore preziose all'attività di servizio, appare grave e contraria all'etica comune, idonea a incrinare il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.Tanto si desume dalla sentenza n. 3133/2019 con cui la Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha respingendo il ricorso di una segretaria assunta part-time presso uno studio medico e licenziata a causa delle troppe ore trascorse sui social. Nel dettaglio, in orario di lavoro la dipendente aveva effettuato accessi a siti internet estranei all'ambito lavorativo e in un numero di ore davvero elevato: dei circa 6mila accessi effettuati nel corso di 18 mesi, ben 4500 erano stati su Facebook, per durate talora assai significative. Un comportamento che i giudici di merito ritengono in contrasto con l'etica comune e idoneo a incrinare la fiducia datoriale. Una conclusione avvalorata dai giudici della Corte di Cassazione, che respingono le doglianze generiche proposte dalla donna: secondo gli Ermellini, i giudici di merito hanno correttamente valorizzato l'idoneità probatoria della cronologia, posto che la ex dipendente neppure ha contestato il fatto di aver navigato per ore su internet durante l'orario di servizio per motivi estranei all'ambito lavorativo. Inoltre, poiché l'accesso alla pagina personale di Facebook richiede una password, neppure possono esservi dubbi in relazione alla riferibilità di tali accessi in capo alla ricorrente.

SM

Founder Senior

Concorso di colpa per il pedone che non attraversa sulle strisce

2019-02-07 12:54:01

La Cassazione ribadisce il concorso di colpa del pedone che, attraversamento fuori dalle strisce pedonali con concede la precedenza ai veicoli. La Cassazione, nell'ordinanza n. 2241/2019 (sotto allegato) ribadisce la correttezza del principio del concorso di colpa gravante sul pedone che, attraversando fuori dalle strisce, non concede la precedenza ai veicoli in transito. A nulla rileva che il fatto si sia verificato in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale e che il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta prudente. Nonostante infatti la presunzione di colpa del conducente al 100%, se anche il pedone è responsabile in parte del suo stesso investimento, il giudice di merito correttamente giunge alla dichiarazione del suo concorso di colpa.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10