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DIRITTI DEI NONNI

2019-02-12 14:56:04

La nostra legislazione – tenuto conto anche dell’art 8 della Carta Europea dei Diritti dell’Uomo) – già con la legge n. 54/2006, riformulando l’art. 155 c.c., ha inserito il comma 1, il quale stabilisce che i bambini devono:“Conservare rapporti significativi con gli ascendenti – nonni, bisnonni, zii e prozii fino al quarto grado di parentela – e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.Tale norma, si applica a tutti i giudizi relativi alla crisi familiare, quindi anche al divorzio, alla crisi della famiglia di fatto e all’annullamento del matrimonio.Viene così riconosciuta la rilevanza della figura dei nonni nell’educazione e nella crescita dei nipoti. I genitori, quindi, NON possono impedire che i propri figli incontrino i nonni, a meno che non si dimostri che il tempo che i bambini trascorrono con loro sia deleterio per la loro educazione.Con la riforma della filiazione poi (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), vi è stata una svolta significativa. Dal 7 febbraio 2014, infatti, è in vigore il Decreto Legislativo 154/2013, che riconosce ancora una volta, il diritto dei nonni ad avere rapporti con i propri nipoti. Tale riconoscimento è stato fondamentale nella misura in cui la legge del 2006 si focalizzava sul diritto dei bambini ad avere rapporti con gli ascendenti. Con questo decreto, invece, sono i nonni a poter rivendicare il diritto ad incontrare i nipotini. Tale diritto viene infatti espressamente enunciato anche al di fuori dei casi di crisi della famiglia.L’art. 315 bis c.c., introdotto dalla l. 219/2012, prevede tra l’altro che:“il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”Ciò assume valore di regola generale nella vita familiare. Regola non solo nelle ipotesi di rottura dell’unione tra i genitori, ma in qualunque rapporto genitoriale, essendo tale regola valida per ogni figlio a prescindere dall’esistenza del vincolo matrimoniale dei genitori.L’art. 317-bis del codice civile, come riformulato prevede che: " Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice (Tribunale per i minori) del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”. È stato così dato un valore autonomo ai diritti dei nonni verso i nipoti, di vivere normali e tranquille relazioni affettive e di partecipare alla loro vita. Laddove ve ne sia la necessità, i nonni, che si vedono privati dei rapporti con i nipoti, quindi, dovranno rivolgersi al Tribunale per i minorenni del luogo in cui risiedono questi ultimi. È previsto l’ascolto del bambino che abbia compiuto i dodici anni o che sia capace di discernimento, se di età inferiore. Se il ricorso è presentato contro uno dei genitori del bambino, è previsto la comparizione dinanzi al tribunale del genitore.I nonni potranno chiedere che siano regolate le loro frequentazioni e i rapporti di visita con i nipoti e, nei casi più gravi, chiedere che vengano assunti provvedimenti incisivi e limitativi nei confronti dei genitori. Il tutto tenendo conto dell’esclusivo interesse dei bambini, sperando non abbiano già subito condizionamenti da parte di uno dei genitori.

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Buona domenica di sole 🌄

2019-02-10 10:54:45

Voglio stare con qualcuno che abbia voglia di fare tutto nella vita,ma che non abbia voglia di fare niente la domenica pomeriggio.

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Il diritto all'oblio = diritto ad essere dimenticati

2019-02-09 09:31:11

Il diritto all’oblio è stato definito come l’interesse del soggetto alla non reiterata pubblicazione di notizie che lo riguardino, se non siano contestualizzate e aggiornate, specie se si ponga alla base della divulgazione una speculazione commerciale. Esso si ricollega inevitabilmente al diritto di cronaca concernente il resoconto di fatti storici realmente accaduti avvalendosi dello strumento della stampa o della pubblicazione online, in virtù dell’interesse che nei confronti di tali accadimenti nutre la collettività, di talché l’esigenza di informazione finisca, se attuale, per essere preferita in un apposito bilanciamento, valendo, altrimenti, il diritto all’oblio[2].Il predetto viene definito, altresì, come diritto a essere dimenticati, a che non permanga il ricordo di specifici fatti, con conseguente correlazione ad essi di uno o più determinati nomi e cognomi, affinché la sfera di intimità e di riserbo dell’individuo sia tutelata e protetta da ingerenze altrui. È stato evidenziato, peraltro, come il fondamento di tale ultimo diritto ben si possa rinvenire all’art. 2 Cost. che viene concepito come clausola generale attraverso la quale garantire la copertura a livello costituzionale di diritti della personalità di nuovo conio, tenuto conto, tuttavia, che questo diritto ben può in concreto porsi in contrasto, così come il diritto all’oblio, all’immagine, alla riservatezza, con i diritti di cronaca, critica e satira, anch’essi tutelati dalla Costituzione, in particolare all’art. 21 Cost.

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