Rosa Giacalone

Top Founder President

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LA PRESCRIZIONE

2019-07-30 14:44:37

L'articolo di oggi ha ad oggetto un altro istituto giuridico molto importante capace, talvolta, di incidere in maniera determinante sui nostri diritti: la prescrizione.Buona lettura!!

La Prescrizione 

La Prescrizione è quell’ istituto giuridico che prevede la perdita di un proprio diritto a seguito del mancato esercizio dello stesso entro in termini prescritti dalla legge. 

La legge prevede che ogni crimine si prescriva una volta che sia decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena stabilita dalla legge. 

Non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, anche se vengono puniti con la esclusiva pena pecuniaria (art. 157 c.p.).

Attenzione: Non tutti i reati possono essere prescritti e i termini della prescrizione sono differenti a seconda del reato oggetto di indagine o procedimento giudiziario, infatti i reati puniti con l’ergastolo non si possono prescrivere.

In diritto penale, la prescrizione va avanti sino a che non viene pronunciata una sentenza definitiva.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell’interruzione rischiando, così, di raddoppiare i termini di prescrizione ordinaria. 

Per tale ragione, a norma dell’art.161 cp, l’interruzione della prescrizione non potrà determinare l’aumento di più di un quarto del tempo che si dovrà prescrivere.

Ciò che spesso affligge le parti che vogliono intentare una causa, è il fattore tempo o per meglio dire quel principio di ragionevole durata del processo, tanto osannato a livello sociale e giuridico.


Ad oggi è impossibile che una causa, anche la più semplice, si definisca in meno di due e mezzo o tre anni , ove la media rimane di 5 anni. 

Nel processo penale, il decorso del tempo va a favore del colpevole potendo intervenire sia la prescrizione del reato, quanto quella della pena.


Nel processo civile vigono regole diverse.


Il processo civile determina la sospensione di ogni termine di prescrizione e di decadenza fino a quando la sentenza non viene emessa.  


Ad esempio, nelle cause civili avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro, all'esito del giudizio e considerando la sospensione dei termini di prescrizione il debitore dovrà corrispondere non solo la somma inizialmente richiesta dal creditore, ma anche gli interessi e la rivalutazione monetaria.


Necessita precisare che, allorché la causa civile abbia ad oggetto l’impugnazione di un atto ( si pensi al ricorso presentato per contestare una multa, o nel caso di delibere condominiali) l’avvio del giudizio non sospende la sua efficacia, a meno che il giudice si pronunci in tal senso solo in presenza di gravi ed urgenti ragioni.

Ne deriva che, l’atto continua ad essere valido ed efficace.


Ancora, pensiamo al caso in cui si voglia appellare una sentenza di primo grado, 

 questa sarà provvisoriamente vincolante fino a quando non sarà deciso il secondo grado. Il giudice di seconde cure potrà, in presenza di gravi ed urgenti motivi, sospendere l’esecutività della sentenza di primo grado.

La prescrizione nel diritto di credito

Premessa: esiste un tempo determinato entro il quale una persona è obbligata a pagare un debito.

Non è  sufficiente che trascorra l’arco di tempo stabilito dalla legge; è necessario infatti,  che in questo periodo il creditore non abbia fatto nulla per rivendicare il proprio credito.

Per capire meglio: se il sig. Tizio ha effettuato dei lavori di ristrutturazione a casa di Caio, rilasciando regolare fattura per un importo pari a 20.000 euro e, trascorsi 5 anni, Caio non ha ancora pagato il proprio credito, possono verificarsi due ipotesi:

  • il debito non cade in prescrizione: nel corso dei 5 anni il sig. Tizio ha diffidato con lettera (non basta un sollecito fatto di persona) più volte al sig. Caio il pagamento del debito;
  • il debito cade in prescrizione: nei 5 anni successivi all’insorgenza del credito il sig. Tizio non ha mai preteso il pagamento del credito;

 

Ma qual è la regola generale?

Il termine ordinario è di 10 anni!

Termini di prescrizione a 5 anni:

  • bollettini;
  • dichiarazione dei redditi;
  • multa;
  • bollo auto;
  • rate del mutuo; 
  • canone di locazione;
  • spese condominiali;
  • spese di ristrutturazione;
  • TFR e tutte le indennità spettanti per la fine del rapporto di lavoro;
  • interessi;
  • risarcimento del danno derivante da fatto illecito;
  • pagamento della parcella del professionista.

Termini di prescrizione a 2 anni:

Per bollette di conguaglio con scadenza successiva al 1° marzo 2018 la prescrizione è ridotta da 5 a 2 anni, per evitare le maxi bollette.

 

Termini di prescrizione a 1 anno

  • rette scolastiche;
  • costo dei farmaci;
  • rate dei premi assicurativi RC, furto e incendio.
  • abbonamento alla palestra;

Termini di prescrizione a 6 mesi:

Per le spese di vitto e alloggio negli hotel e in qualsiasi altra struttura alberghiera.