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IL GRATUITO PATROCINIO: quello che c'è da sapere
Una breve guida al Gratuito patrocinio: che cos'è e quali sono gli aspetti pratici di questo istituto garantito ed espressamente previsto dalla nostra Costituzione.
Il Gratuito patrocinio è l’istituto mediante il quale i cittadini meno abbienti possono esercitare il proprio diritto alla difesa, avvalendosi della professionalità di avvocati abilitati al gratuito patrocinio, appunto.
La fonte normativa del patrocinio a spese dello Stato, è l’art. 24 della Costituzione il quale nell'affermare l’inviolabilità del diritto alla difesa ne assicura, al suo 3° comma, il suo esercizio anche in situazioni economiche precarie.
Non bisogna confondere il gratuito patrocinio con la difesa d’ufficio ove la stessa si inserisce nel processo penale, laddove l’imputato di un procedimento penale che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio al fine di assicurare una buona amministrazione della giustizia.
Requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio
Possono richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:
- I cittadini italiani;
- Gli stranieri, regolari nel territorio italiano al momento dei fatti;
- Gli enti o associazioni senza scopo di lucro e non esercenti un’attività economica.
Sarà ammesso al gratuito patrocinio il titolare di un reddito imponibile IRPEF non superiore ad 11 mila 493,82 euro.
In ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.
Il reddito da tenere presente ai fini dell’ammissione è quello complessivamente risultante dalla somma dei redditi di tutti i cittadini conviventi, che siano coniugi o familiari; in situazioni particolari come ad esempio nel caso di una separazione personale, si farà riferimento solo al reddito del soggetto istante.
Se, nel corso del procedimento, mutano le condizioni reddituali l’ammissione può essere revocata in corso di causa.
Il gratuito patrocinio:
- Nelle controversie civili: la richiesta di ammissione dovrà pervenire, dal soggetto interessato, al Collegio dell’Ordine degli Avvocati mediante istanza personalmente/ o per mezzo del proprio legale o con raccomandata A/R;
- In ambito penale : l’istanza deve essere presentata all’ufficio del giudice dinanzi al quale si è instaurato il processo;
Nei ricorsi per Cassazione: la domanda va presentata al Consiglio dell’Ordine in cui ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato