gennaro erricis

L’articolo 2 introduce nel codice penale due nuovi delitti riguardanti la diffusione di notizie false che possano destare pubblico allarme o fuorviare settori dell’opinione pubblica o aventi ad oggetto campagne volte a minare il processo democratico. In particolare, il nuovo articolo 265-bis del codice penale prevede la reclusione non inferiore a dodici mesi e l’ammenda fino a euro 5.000 per chiunque diffonda o comunichi voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o per chiunque svolga comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi pubblici, anche attraverso campagne con l’utilizzo di media o altri siti che non siano espressione di giornalismo online, o con l’obiettivo di fuorviare settori dell’opinione pubblica. Tali notizie, infatti, possono non solo provocare danni anche gravi, ma addirittura turbare l’ordine pubblico o diffondere immotivatamente il panico. Il nuovo articolo 265-ter del codice penale, invece, prevede che ai fini della tutela del singolo e della collettività, chiunque si renda responsabile di campagne d’odio contro individui o di campagne volte a minare il processo democratico, anche a fini politici, è punito con la reclusione non inferiore a due anni e con l’ammenda fino a euro 10.000.

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Il confronto tra essere umani arricchisce la nostra vita

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Parole e idee possono cambiare il mondo

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