Davide David
Top Founder President
OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER SUBAPPALTATORI E SUBCONTRAENTI
2018-07-06 10:21:16
Dal 1° luglio 2018 chi ha clienti che lavorano con le pubbliche amministrazioni è obbligato, in determinate circostanze, ad emettere fatture elettroniche nei confronti di detti clienti. A sua volta, chi lavora con le pubbliche amministrazioni è sanzionabile se riceve dai propri subappaltatori o subcontraenti fatture analogiche (invece che elettroniche) e non si adopera per la dovuta regolarizzazione. Il nuovo obbligo riguarda, principalmente, i subappaltatori ed i subcontraenti i cui nominativi devono essere comunicati dall’appaltatore all’ente appaltante a norma dell’art. 105 del “Codice appalti pubblici” (D.Lgs. 50/2016).
Davide David
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fisco in sintesi
2018-06-29 09:40:31
RIFORNIMENTI DI CARBURANTE - OBBLIGATORIA LA TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI Dal 1° luglio 2018, per poter dedurre il costo e detrarre l’IVA sui rifornimenti di carburante sarà obbligatorio provvedere al relativo pagamento utilizzando specifici mezzi di pagamento (c.d. “tracciabilità dei pagamenti”). I mezzi di pagamento utilizzabili sono i seguenti: a) assegni (bancari e postali, sia circolari che non circolari) e vaglia cambiari e postali; b) mezzi elettronici di cui all’art. 5 del D.Lgs. 82/2005, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo: - addebito diretto; - bonifico bancario o postale; - bollettino postale; - carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. L’obbligo della tracciabilità può essere assolto anche mediante l’utilizzo dei buoni carburante o delle apposite carte (ricaricabili o meno) rilasciati, sulla base di specifici accordi, dalle compagnie petrolifere per l’acquisto del carburante presso gli impianti stradali (contratti di c.d. “netting”). Nel caso di acquisto di carburante effettuato da dipendenti che utilizzano le autovetture aziendali per trasferte di lavoro, l’obbligo della tracciabilità rimane assolto anche se il rifornimento è pagato direttamente dal dipendente con la propria carta di credito (o con gli altri mezzi sopra elencati). Ciò a condizione che l’importo pagato venga rimborsato al dipendente tramite uno dei mezzi di cui sopra (ad esempio, tramite bonifico bancario).
Davide David
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news fiscali
2018-06-28 12:20:23