Davide David

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OBBLIGO DI NOMINA DI UN REVISORE NELLE SRL

2019-02-20 17:39:39

Entro il 16 dicembre 2019 devono nominare un sindaco o un revisore le Srl che nel 2017 e nel 2018 hanno superato almeno uno dei seguenti limiti: a) 2 milioni di attivo; b) 2 milioni di ricavi; c) 10 dipendenti in media annua. Su www.studioturazzadavid.it alla pagina approfondimenti un mio breve promemoria.

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PACIFICAZIONE FISCALE

2019-02-14 05:58:21

Tra aprile e maggio scadranno i termini per presentare le domande di definizione delle pendenze tributarie e della rottamazione cartelle. Su www.studioturazzadavid.it un mio approfondimento in merito.

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Mio articolo sui termini per l'emissione delle fatture elettroniche

2018-12-20 15:14:55

Come ormai noto, dal 1° gennaio 2019 le fatture dovranno essere obbligatoriamente emesse, nella generalità dei casi, in formato elettronico (fatti salvi alcuni particolari esoneri di carattere soggettivo).Va però considerato che, per una sorta di moratoria, le fatture potranno, in buona sostanza, essere emesse con un discreto ritardo senza dover subire sanzioni.Ciò per effetto di alcune disposizioni contenute nel DL 119/2018 (di seguito “Decreto”), convertito con modifiche dalla L 136/2018, che si vanno di seguito ad esaminare nei contenuti più significativi.Occorre premettere che, in via di principio, le fatture rilasciate con modalità diverse da quella elettronica si considerano non emesse, con conseguente applicazione delle sanzioni per omessa fatturazione (di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997), pari:-ad una misura tra il 90% e il 180% dell’IVA, per le operazioni soggette ad imposta (se però la violazione non incide sulla liquidazione del tributo si applica una sanzione fissa da €250 a €2.000);-ad una misura tra il 5% e il 10% dei corrispettivi, per le operazioni non imponibili, esenti o non soggette (se però la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito si applica una sanzione fissa da €250 a €2.000).Il Decreto prevede però (in via temporanea) le seguenti esclusioni e riduzioni nella applicazione delle suddette sanzioni, limitatamente alle fatture elettroniche da emettere per il primo semestre del 2019 (per i soggetti “trimestrali”) e fino al 30.09.2019 (per i soggetti “mensili”):-esclusione dall’applicazione delle sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il termine (mensile o trimestrale) di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA;-riduzione dell’80% della sanzione se la fattura elettronica è emessa entro il termine (mensile o trimestrale) di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA del periodo successivo.Limitandoci al problema immediato delle fatture di gennaio 2019, si ha quindi che, in buona sostanza:-i soggetti “mensili” potranno emetterle, senza sanzioni, anche dopo la data obbligatoriamente prevista, a condizione che vengano emesse entro il 16 febbraio 2019, oppure si vedranno ridotta la sanzione dell’80% se le emetteranno successivamente ma entro il 16 marzo 2019;-i soggetti “trimestrali” potranno emetterle, senza sanzioni, anche dopo la data obbligatoriamente prevista, a condizione che vengano emesse entro il 16 maggio 2019, oppure si vedranno ridotta la sanzione dell’80% se le emetteranno successivamente ma entro il 16 agosto 2019 (il che, per i trimestrali, vale anche per le fatture da emettere per febbraio e marzo).Da segnalare infine che, a decorrere dal 1° luglio 2019 (quindi, in buona sostanza, al termine del periodo di moratoria), comunque sarà consentito (a regime) un lasso di tempo tra la data di effettuazione delle operazioni e l’emissione della fattura.Attualmente infatti (e fino al 30 giugno 2019) la fattura, a norma dell’art. 21, co. 4, del DPR 633/1972, deve essere emessa al momento di effettuazione dell’operazione (fatta salva la “temporanea” non sanzionabilità di cui si è detto sopra per la fatturazione elettronica).Dal 1° luglio 2019 in poi la fattura potrà invece essere emessa anche successivamente al momento di effettuazione dell’operazione, essendo sufficiente che venga emessa entro dieci giorni da tale momento (ciò per effetto delle modifiche normative apportate, in via permanente, dal Decreto).Anche per tale motivo, dal 1° luglio 2019, in caso di diversità tra la data di emissione della fattura e quella di effettuazione dell’operazione, nella fattura andrà obbligatoriamente indicata anche la data di effettuazione (sempre per effetto delle modifiche normative apportate, in via permanente, dal Decreto).

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