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Arte & Intrattenimento

Lo Spettacolo e La Sicurezza sul Lavoro

2020-05-02 14:55:27

Nonostante la Legge Approvata da circa 12 anni per quanto riguarda i piccoli eventi i medi eventi, L'animazione turistica, la corretta applicazione di questa normativa rimane ancora un tabu' e ancora non esiste una presa di coscienza vera riguardo il problema.

Lo Spettacolo e La Sicurezza sul Lavoro

Normalmente se non in caso di Grandi Concerti Spettacoli in Teatro Fiere etc, per i settori di base non identificati dal Decreto Palchi si tende a Minimizzare o addirittura non dare nessun Peso all'applicazione del D.LGS n.81/2008 e degli altri aspetti normativi che regolano un servzio con formula di appalto privato. Il Committente (nella stragrande maggioranza titolare di un pubblico esercizio) erroneamente, ritiene che esternalizzando il servizio, affidandolo ad Agenzie di Spettacolo ed Intrattenimento a Lavoratori Autonomi a ditte Individuali e a Privati di essere in regola e di aver risolto tutti i problemi.....infatti le risposte più comuni che dimostrano la totale mancanza di percezione del problema si riassumono in queste frasi tipo: IO PAGO GIA' LA SIAE.....Quanta Gente Mi porti....o in alternativa nel settore Animazione è tipico leggere solo l'ultima pagina del preventivo e cioè quella in cui è dichiarato il costo ed iniziare a giocare al ribasso. in tutti i settori dell'intrattenimento di base non c'è nessuna percezione o sensibilità da parte di chi acquista il servizio nei confronti dell'Artista della sua sicurezza e dell'agenzia che ha fatto da intermediario.

Con questo Piccolo Vademecum che Spiega come dovrebbe essere correttamente applicato l'articolo 26 del D.LGS 81/08, di fatto chi acquista un servizio di Intrattenimento oltre ad assumersi gli Onori è anche obbligato ad assumersi gli Oneri e gli obblighi derivanti dalle normative Vigenti e di fatto il Committente è il Vero datore di Lavoro perchè ha i poteri decisionali può decidere il Budget di Spesa gli Orari, il luogo fisico dell'esibizione, il taglio artistico etc, quindi in qualunque caso di Contenzioso dalla responsabilità solidale alla con-titolarità dei dati all'applicazione della 231 il committente ha le stesse identiche responsabilità del Datore di Lavoro.

Perchè negli Spettacoli di Base nei piccoli concerti di musica dal Vivo nel settore Animazione Turistica praticamente le normative in materia di sicurezza non vengono applicate? Perche' non esiste nessuna percezione che queste tipologie di attività siano un lavoro.

Premessa: l’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008Innanzitutto, è necessario sottolineare che quando un datore di lavoro affida a terzi una lavorazione, oppure richiede a questi ultimi servizi o forniture, trovano sempre applicazione le cautele di cui all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008. In sintesi, in capo al datore di lavoro committente gravano in questo caso i seguenti obblighi:

  1. verificare, attraverso l’acquisizione di copia dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, nonché dell’auto dichiarazione redatta a norma di legge 4 dalle imprese appaltatrici e dai lavoratori autonomi, l’idoneità tecnico professionale dei medesimi, in relazione ai lavori da affidare loro in appalto o contratto d’opera Controllare che il soggetto appaltatore sia in Possesso di DURC regolare e richiederne copia, che il soggetto appaltatore sia in Possesso del DVR, che gli artisti o gli altri lavoratori siano realmente assunti In possesso del Certificato di Agibilità INPS o Ricevuta UNILAV;
  2. fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla proprie attività da svolgere;
  3. promuovere in particolare: - la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in relazione all’attività lavorativa oggetto dell’appalto; - il coordinamento di interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare quelli dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte e alla loro sovrapposizione spazio-temporale nell’esecuzione dell’opera complessiva. In questo ambito, è importante ricordare che il comma 3 dell’articolo 26 impone al datore di lavoro committente di elaborare un documento, il DUVRI, che dimostri l’adempimento degli obblighi di cooperazione e coordinamento menzionati sopra.

Ciò premesso, si ritiene opportuno sottolineare come una corretta attuazione dell’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 implichi – in applicazione dei principi di diritto sopra riassunti – in primo luogo una efficace valutazione dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi. Al riguardo, va segnalato come la giurisprudenza rimarchi 11 che: “il committente di lavori dati in appalto deve (…) scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (formali), ma anche della capacità tecnica e professionale (sostanziale), proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”.