Rosa Giacalone

Top Founder President

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IMMISSIONI E NORMALE TOLLERABILITÀ'

2020-02-01 12:23:57

La perdita della tranquillità familiare e contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione: TOLLERARE O NON TOLLERARE, questo è il problema....

Immissioni

L'art. 844 c.c., rubricato <<Immissioni>>, introduce il divieto, per il proprietario di un fondo, di determinare immissioni nel fondo del vicino le quali rileverebbero, nell'ambito giuridico, quelle eccedenti la normale tollerabilità.

Si ritiene che, assumono rilevanza le immissioni di fumo, calore, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti e simili, passibili di essere percepiti da una persona con i cinque sensi o con apparecchi rilevatori specifici.

Con riferimento alla normale tollerabilità, la giurisprudenza rilevante altro non fa che riferirsi a quei fenomeni collaterali a legittime attività, che si propagano da un fondo all'altro. 

La liceità di tali immissioni, secondo la Corte, deve essere valutata alla stregua di criteri ben individuati volte al contemperamento delle ragioni della proprietà alla luce , anche, di eventuali esigenze della produzione. 

La tollerabilità risulta essere l'ago della bilancia che permette di demarcare il confine tra le immissioni tollerabili da quelle che tali non sono.

In tale ambito, entra prepotentemente la tutela del diritto alla salute, costituzionalmente garantito, ove l'accertata esposizione a immissioni c.d. intollerabili potrà determinare una lesione del diritto al buono stato di salute, la cui prova può essere fornita anche mediate presunzioni (Cass.,21173/2015).

COME POSSO TUTELARMI DA IMMISSIONI MOLESTE?

In sede civile,  possono essere esercitate due azioni:


1) l'azione inibitoria:  azione diretta a impedire al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni il perpetuarsi delle stesse, sia attraverso l'imposizione di un obbligo di cessare l'attività rumorosa sia attraverso l'imposizione  di misure adatte a ridurre la rumorosità stessa.

2) l'azione per il risarcimento del danno: azione diretta al risarcimento del danno sulla  base del principio generale di cui all’'articolo 2043 c.c., il quale prevede il diritto al risarcimento nel caso di danno ingiusto derivante da fatto doloso o colposo altrui.

IMPORTANTE: chi intende ottenere il risarcimento del danno dovrà dimostrare da un lato il  superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di rumore, e, dall'altro lato, di aver subito danni a seguito dell'esposizione ai rumori.


In sede penale, invece:

  •  659cod. pen.,  nel primo comma,  sanziona sia il comportamento commissivo volto a produrre rumori molesti, sia il comportamento omissivo, ovvero il comportamento di chi non impedisce gli strepiti degli animali (ma si ritiene si possano considerare anche altre fonti), recando così danno al riposo e alle occupazioni delle persone.

           Pena prevista : fino a 3 mesi di arresto o un'ammenda fino a 309 euro.

  • 659 cod pen, secondo comma,  prevede solo un'ammenda fino a 103 euro per chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

IMPORTANTE:Per questo reato non è necessaria la querela da parte dell'interessato perchè è prevista la procedibilità d'ufficio.