Rosa Giacalone

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IL DECRETO INGIUNTIVO

2019-07-23 15:42:16

Breve guida alla fase monitoria del procedimento di ingiunzione: il decreto ingiuntivo, un efficace strumento per ottenere una tutela immediata del proprio credito.

Che cos’è il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo è lo strumento attraverso il quale il creditore, in maniera immediata, può munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del proprio debitore e far valere, così, la propria pretesa creditoria senza subire il pregiudizio dei lunghi tempi del giudizio ordinario.

Tale provvedimento viene emesso dal giudice competente su richiesta del creditore/ titolare di un credito liquido, certo, esigibile e fondato su prova scritta.

Una volta che il giudice ritenga fondata la richiesta del creditore, ingiunge al debitore di adempiere l’obbligazione (pagare una somma di denaro, consegnare cose determinate ecc) nel termine di 40 giorni dalla notifica avvertendolo, inoltre, che entro lo stesso termine potrà proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

Il decreto ingiuntivo viene emanato in assenza del contraddittorio delle parti, questo perché rappresenta il momento finale della fase monitoria del procedimento di ingiunzione la cui fase, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo del debitore, è seguita dall’apertura del procedimento ordinario di primo grado.

Requisiti per ottenere un decreto ingiuntivo ( art. 633 cpc)

  1. Esperibile esclusivamente per la tutela di diritti di credito;
  2. I diritti di credito devono avere uno specifico oggetto: una somma di denaro o una determinata quantità di cose fungibili ovvero la consegna di una cosa mobile determinata;
  3. Se il credito che si intende ingiungere consiste in una somma di denaro, questo dovrà essere liquido, esigibile e certo;

Onere della prova

Spetta al creditore fornire la prova scritta del credito.

La prova scritta richiesta dalla legge, secondo la Corte di Cassazione, può provenire da qualunque documento meritevole di fede quanto ad autenticità, proveniente dal debitore o da un terzo che abbia intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta, come nel caso delle fatture commerciali. (Cass. N.13429/2000)

Il decreto ingiuntivo si propone con ricorso, unitamente alle prove documentali comprovanti l’esistenza del credito.

Il giudice può:

  • Ordinare un’integrazione delle prove fornite dal creditore;
  • Rigettare la domanda del creditore;
  • Accogliere la domanda creditizia ed emettere il decreto ingiuntivo. 

Il decreto ingiuntivo (unitamente al ricorso entrambi per copia autentica) deve essere notificato a cura del ricorrente al debitore. 

Se il creditore ritiene l’esistenza di un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo all'adempimento dell’obbligazione o, quando il credito è fondato su titolo di credito ( assegno bancario o circolare, cambiale, ecc) o su atti ricevuti da notai o pubblici ufficiali, può fare richiesta al giudice della provvisoria esecuzione del ricorso, ex art. 642 c.p.c.

Termini:

  • Entro 60 giorni dalla sua emissione, il decreto ingiuntivo deve essere notificato al debitore. Decorso tale termine, il decreto emesso diviene inefficace il quale, però, potrà essere riproposto.
  • Entro 40 giorni dalla sua notifica, il debitore potrà proporre opposizione a decreto ingiuntivo