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Rischio professionale dei liberi professionisti sanitari e sociosanitari: come assicurarsi bene.

2024-01-19 10:00:00

Scopri subito come è possibile assicurarsi bene! Finalmente si parla dei decreti attuativi della Legge n°24/2017 (Legge Gelli-Bianco) in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e sulla responsabilità civile professionale dei lberi professionisti sanitari e sociosanitari

Finalmente, dopo tanto silenzio normativo, appare una bozza di decreto attuativo sulle assicurazioni.

Se è pur vero che la Legge Gelli-Bianco aveva sancito, mediante l'art.10,  l'obbligo di assicurazione per tutto il personale sanitario e socio-sanitario , tuttavia, fino ad oggi, il legislatore, purtroppo, aveva trascurato di dare precise indicazioni sul come assicurarsi correttamente.

Per capire come "assicurarsi bene", i liberi professionisti sanitari e sociosanitari hanno assoluta necessità di ottenere risposta ai seguenti quesiti fondamentali:

  • quali sono le caratteristiche essenziali che devono avere le coperture assicurative dei liberi professionisti che hanno un rapporto contrattuale direttamente con il paziente o la persona assistita?




  •  quale è il massimale di RC professionale minimo per i vari tipi liberi professionisti sanitari o sociosanitari?



  • che tipo di esercenti possono essere definiti come liberi professionisti sanitari o sociosanitari?

Finalmente le risposte a queste domande sono state fornite dal nostro legislatore attraverso una bozza (speriamo finalmente definitiva) di quello che sarà il decreto attuativo riguardante le assicurazioni.

Quindi non preoccuparti poiché potrai finalmente trovare risposta a queste fondamentali domande semplicemente continuando nella lettura di quest'articolo di approfondimento.

Quali sono i requisiti che deve avere un'adeguata copertura assicurativa?

Le coperture di Rc professionale in ambito sanitario e sociosanitario devono tenere indenne l'assicurato (e quindi, in questo caso, il libero professionista) per la possibile responsabilità contrattuale prevista dagli art. 1218 e 1228 del Codice Civile e per quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per gli eventuali errori commessi durante l'esercizio della propria attività professionale.


La garanzia che riguarda i liberi professionisti che abbiano un rapporto contrattuale con il paziente o la persona assistita, si deve estendere anche alla responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 del Codice Civile .

Nel caso di un esercente che come libero professionista abbia una responsabilità contrattuale diretta con il paziente sarà quindi necessaria una apposita e personale copertura assicurativa per i danni contro terzi.

Oltre a quanto appena detto sopra, un'altra caratteristica essenziale della copertura riguarda la sua estensione temporale: la norma stabilisce che la garanzia deve operare per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e riguardanti fatti generativi della responsabilità successi fino a 10 anni prima della stipula della copertura. 

Inoltre in caso di cessazione dell'attività dovrà essere previsto un ulteriore periodo di ultrattività per le richieste danni che potrebbero pervenire per la prima volta entro un periodo di 10 anni successivo alla cessazione dell'attività.

Si può finalmente affermare che la copertura dovrà essere prestata in regime di claims made con retroattività e postuma a 10 anni (se ti sfuggono i concetti di claims made, retroattività e postuma ti consiglio di dare un'occhiata a questo mio contenuto gratuito CLICCA QUI).

L' ultima, ma non meno importante, caratteristica che deve possedere un'adeguata copertura assicurativa è quella relativa al diritto di recesso dell'assicuratore che potrà svincolarsi dal contratto solo in caso di condotta gravemente colposa e reiterata da parte dell'esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva  che abbia comportato un risarcimento del danno.

Quali sono i massimali minimi previsti dalla legge?

Per quanto riguarda gli esercenti la professione sanitaria che abbiano un rapporto contrattuale diretto con il paziente e svolgano la loro attività al di fuori o all'interno di una o più strutture sanitarie, sono previste coperture assicurative che abbiano i seguenti massimali minimi:

  • per esercenti la professione sanitaria che non svolgano l'attività chirurgica ortopedica, anestesiologica e parto,  è previsto un massimale minimo di 1.000.000 di Euro per sinistro e di 3.000.000 per anno

 

  • per esercenti la professione sanitaria che svolgano l'attività chirurgica ortopedica, anestesiologica e parto,  è previsto un massimale minimo di 2.000.000 di Euro per sinistro e di 6.000.000 per anno.

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto attuativo, gli assicuratori avranno l'onere di predisporre i nuovi contratti assicurativi in conformità dei requisiti minimi espressi dalla norma.

Che tipo di esercenti possono essere definiti come liberi professionisti sanitari o sociosanitari?

Un altro fondamentale aspetto è definire con precisione cosa sia definibile come libero professionista che contrae il rapporto contrattuale con il paziente o la persona assistita.


Molto spesso, infatti, tra alcuni tipi di esercenti e le strutture esiste solamente una sottile differenza e non è sempre chiaro cosa debba essere considerato un libero professionista e cosa invece no.


Il criterio con cui è possibile stabilire quale sia lo spartiacque tra questi due tipi di entità giuridiche è l'esistenza della figura del direttore sanitario al loro interno.


Devono, infatti, considerarsi strutture tutti gli enti sanitari o socio sanitari che abbiano al loro interno la figura del direttore sanitario e devono considerarsi semplici esercenti (liberi professionisti) tutti gli enti che non hanno al loro interno tale figura.

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