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Rischio professionale degli operatori sanitari e sociosanitari: come assicurarsi bene.

2024-01-17 13:52:56

Finalmente si parla dei decreti attuativi della Legge n°24/2017 (Legge Gelli-Bianco) in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e sulla responsabilità civile professionale degli operatori sanitari e socio sanitari che operano solamente all'interno di strutture pubbliche o private

Finalmente, dopo tanto silenzio normativo, appare una bozza di decreto attuativo sulle assicurazioni.

Se è pur vero che la Legge Gelli-Bianco aveva sancito, mediante l'art.10,  l'obbligo di assicurazione per tutto il personale sanitario e socio-sanitario , tuttavia, fino ad oggi, il legislatore purtroppo aveva trascurato di dare precise indicazioni sul come assicurarsi correttamente.


Per capire come "assicurarsi bene" gli operatori sanitari e sociosanitari dipendenti e liberi professionisti che operano esclusivamente all'interno di strutture pubbliche o private hanno assoluta necessità di ottenere risposta ai seguenti quesiti fondamentali:


  • quali sono le caratteristiche essenziali che devono avere le coperture assicurative?


  • quale è il massimale di RC professionale minimo per gli operatori sanitari e sociosanitari dipendenti e liberi professionisti che operano esclusivamente all'interno di strutture?


Finalmente, le risposte a queste domande sono state fornite dal nostro legislatore attraverso una bozza (pare pressoché definitiva) di quello che sarà il decreto attuativo riguardante le assicurazioni.


Quindi non preoccuparti poiché potrai finalmente trovare risposta a queste fondamentali domande semplicemente continuando nella lettura di quest'articolo di approfondimento.

Quali sono i requisiti che deve avere un'adeguata copertura assicurativa?

Le coperture di Rc professionale in ambito sanitario e sociosanitario devono tenere indenne l'assicurato per la possibile responsabilità contrattuale prevista dagli art. 1218 e 1228 del Codice Civile e per quanto sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, per i possibili errori commessi durante l'attività professionale.

La garanzia si deve estendere anche alla responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 del Codice Civile

I liberi professionisti che non hanno un rapporto contrattuale direttamente con il paziente e/o la persona assistita ed ogni esercente la professione sanitaria dipendente di una struttura rimarranno coperti attraverso la copertura della struttura sia per la responsabilità contrattuale che extracontrattuale ma dovrà provvedere, a sue spese, ad assicurarsi per la colpa grave per la possibile azione di regresso nei suoi confronti da parte della struttura sanitaria presso cui opera. 


Oltre a quanto appena detto sopra, un'altra caratteristica essenziale della copertura riguarda la sua estensione temporale: la norma stabilisce che la garanzia deve operare per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e riguardanti fatti generativi della responsabilità successi fino a 10 anni prima della stipula della copertura. 

Inoltre in caso di cessazione dell'attività dovrà essere previsto un ulteriore periodo di ultrattività per le richieste danni che potrebbero pervenire per la prima volta entro un periodo di 10 anni successivo alla cessazione dell'attività.


Si può finalmente stabilire che la copertura dovrà essere prestata in regime di claims made con retroattività e postuma a 10 anni  (se ti sfuggono i concetti di claims made, retroattività e postuma ti consiglio di dare un'occhiata a questo mio contenuto gratuito CLICCA QUI).


L' ultima, ma non meno importante, caratteristica che deve possedere un'adeguata copertura assicurativa è quella relativa al diritto di recesso dell'assicuratore che potrà svincolarsi dal contratto solo in caso di condotta gravemente colposa e reiterata da parte dell'esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva  che abbia comportato un risarcimento del danno.


Quali sono i massimali minimi previsti dalla legge?

Per gli esercenti le professioni sanitarie che non abbiano un rapporto contrattuale diretto con il paziente e svolgano la loro attività  all'interno di strutture, il massimale della polizza obbligatoria per la colpa grave deve essere pari ad almeno tre volte il loro stipendio/compenso annuo.

Bisogna segnalare che le polizze obbligatorie per la responsabilità civile delle strutture nei confronti dei prestatori d'opera devono avere un massimale minimo di 2.000.000 di Euro ed è quindi molto importante accertarsi che la struttura o le strutture presso cui si opera abbiano un copertora con almeno questo massimale.

Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto attuativo, gli assicuratori avranno l'onere di predisporre i nuovi contratti assicurativi in conformità dei requisiti minimi espressi dalla norma.