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Rischio delle strutture sanitarie e sociosanitarie: come assicurarsi bene.

2024-01-23 10:00:00

Scopri subito come è possibile assicurarsi bene! Finalmente si parla dei decreti attuativi della Legge n°24/2017 (Legge Gelli-Bianco) in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita e sulla responsabilità civile delle strutture sanitarie e sociosanitarie.

Finalmente, dopo tanto silenzio normativo, appare una bozza di decreto attuativo sulle assicurazioni.

Se è pur vero che la Legge Gelli-Bianco aveva sancito, mediante l'art.10,  l'obbligo di assicurazione per tutto il personale sanitario e sociosanitario , tuttavia, fino ad oggi, il legislatore purtroppo aveva trascurato di dare precise indicazioni sul come assicurarsi correttamente.


Per capire come "assicurarsi bene" chi rappresenta o è titolare di una struttura sanitaria o sociosanitaria ha assoluta necessità di ottenere risposta ai seguenti quesiti fondamentali:


  • quali sono le caratteristiche essenziali che devono avere le coperture assicurative?


  •  quale è il massimale di RC professionale minimo per i vari tipi di strutture sanitarie, sociosanitarie?


  • che tipo di enti possono essere definiti come una struttura sanitaria o sociosanitaria?


Finalmente le risposte a queste domande sono state fornite dal nostro legislatore attraverso una bozza (speriamo definitiva) di quello che sarà il decreto attuativo riguardante le assicurazioni.


Quindi non preoccuparti poiché potrai finalmente trovare risposta a queste fondamentali domande semplicemente continuando nella lettura di quest'articolo di approfondimento.

Quali sono i requisiti che deve avere un'adeguata copertura assicurativa?

In generale le coperture di Rc professionale in ambito sanitario e sociosanitario devono tenere indenne l'assicurato per la possibile responsabilità contrattuale prevista dagli art. 1218 e 1228 del Codice Civile e per quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per le azioni di chiunque ed a qualsiasi titolo operi all'interno di una struttura.


La garanzia che riguarda le strutture sanitarie o socio-sanitarie si deve, inoltre, estendere anche alla responsabilità extracontrattuale prevista dall'art. 2043 del Codice Civile "degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, della cui opera si avvale per l'adempimento della propria obbligazione con il paziente".


Oltre a quanto appena detto sopra, un'altra caratteristica essenziale della copertura riguarda la sua estensione temporale: la norma stabilisce che la garanzia deve operare per tutte le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta durante il periodo di vigenza della polizza e riguardanti fatti generativi della responsabilità successi fino a 10 anni prima della stipula della copertura. 

Inoltre in caso di cessazione dell'attività dovrà essere previsto un ulteriore periodo di ultrattività per le richieste danni che potrebbero pervenire per la prima volta entro un periodo di 10 anni successivo alla cessazione dell'attività.


Si può finalmente stabilire con certezza che la copertura dovrà essere prestata in regime di claims made con retroattività e postuma a 10 anni (se ti sfuggono i concetti di claims made, retroattività e postuma ti consiglio di dare un'occhiata a questo mio contenuto gratuito CLICCA QUI).


L' ultima, ma non meno importante, caratteristica  che deve possedere un'adeguata copertura assicurativa è quella relativa al diritto di recesso dell'assicuratore che potrà svincolarsi dal contratto solo in caso di condotta gravemente colposa e reiterata da parte dell'esercente la professione sanitaria accertata con sentenza definitiva  che abbia comportato un risarcimento del danno.


Quali sono i massimali minimi previsti dalla legge?

I massimali minimi previsti dal decreto attuativo per le coperture assicurative delle strutture sanitarie o socio sanitarie sono:


  • per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambienti protetti ossia per ambulatori situati all'interno di istituti di ricovero e cura (c.d. decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  12 gennaio 2017) e per i laboratori di analisi è previsto un massimale minimo di 1.000.000 di Euro per sinistro e 3.000.000 di Euro per anno


  • per le strutture che non svolgano attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, nonché per le strutture socio sanitarie residenziali e semi residenziali, per ambulatori situati all'interno di istituti di ricovero e cura (c.d. decreto Presidente del Consiglio dei Ministri  12 gennaio 2017), per chi svolga attività odontoiatrica e per le strutture socio sanitarie è previsto un massimale minimo di 2.000.000 di Euro per sinistro e 6.000.000 di Euro per anno.


  • per le strutture che svolgano anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto è previsto un massimale di 4.000.000 di Euro per sinistro e di 12.000.000 di Euro per anno.


Entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto attuativo, gli assicuratori avranno l'onere di predisporre i nuovi contratti assicurativi in conformità dei requisiti minimi espressi dalla norma.

Che tipo di enti possono essere definiti come una struttura sanitaria o sociosanitaria?

Un altro fondamentale aspetto è definire con precisione cosa sia definibile come struttura sanitaria o socio sanitaria.


Molto spesso, infatti, tra alcuni tipi di esercenti e le strutture esiste solamente una sottile differenza e non è sempre chiaro cosa debba essere considerata una struttura e cosa invece no.


Il criterio con cui è possibile stabilire quale sia lo spartiacque tra questi due tipi di entità giuridiche è l'esistenza della figura del direttore sanitario al loro interno.


Possono, infatti, considerarsi strutture tutti gli enti sanitari o socio sanitari che abbiano al loro interno la figura del direttore sanitario e devono considerarsi semplici esercenti tutti gli enti che non hanno al loro interno tale figura.

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