Lucia Daminato

Founder Junior

CASHBACK COME FUNZIONA E PROFILO FISCALE

2019-04-29 12:36:04

Il cashback è quella formula innovativa grazie alla quale per ogni spesa fatta nei negozi si ottiene indietro un importo più o meno variabile. Tale importo “che torna indietro” è infatti la parola anglosassone “cash” “back”, ovvero “soldi” “indietro”.

Il termine giuridico più corretto è “Sconto Indiretto“.


Sconto Indiretto significa che l’importo che state ricevendo (e chiamato cashback) è uno sconto che state ottenendo in una fase temporalmente successiva al pagamento. Se fosse stato fatto nella stessa sessione di pagamento, sarebbe quindi uno “Sconto”. Essendo invece erogato successivamente al pagamento, esso diventa uno Sconto Indiretto.


Per questo motivo, esso non è un guadagno e pertanto non è soggetto a tassazione.


Ripetiamo quindi le condizioni fondamentali per cui esso si configura come uno Sconto: è contestuale all’acquisto, ed, è personale, e, nessuno vi costringe a comprare.Tale configurazione è anche confermata dal MISE ed è chiarita allo stesso modo dalla Agenzia delle Entrate, Banca d’Italia e Ministero dello Sviluppo Economico come riportato dal quotidiano Repubblica Affari e Finanza del 19 Febbraio 2018.


In questa configurazione chiara e ben definita, pertanto, i siti vi pagheranno il cashback senza emettere alcun documento fiscale, solo ricevute di avvenuto rimborso.

Ma attenzione a quanto segue!

NON E’ UNO SCONTO INDIRETTO

E’ facile identificare quando il cashback invece non è uno “sconto indiretto”: basta che non rientri in nessuna delle 3 condizioni fondamentali viste precedentemente, ovvero: non è contestuale all’acquisto, oppure, non è conseguenza di un mio acquisto personale, oppure non è legato ad alcun acquisto, oppure inoltre, è conseguenza di un obbligo a comprare.

Pertanto, se vi danno un cashback perché vi siete iscritti ad un sito (pertanto NON avete fatto alcun acquisto), allora non è un cashback “sconto indiretto” (cioè esente tasse), ma è un reddito;

- oppure, se accedete ad un sito e vi danno 3 centesimi solo per essersi collegati (non avete fatto alcun acquisto), allora non è un cashback “sconto indiretto”, ma è un reddito;

- oppure, se vi accreditano un importo senza fare alcun acquisto e senza che sia conseguenza di un vostro acquisto, allora è un guadagno e non uno sconto;

- oppure, se mandate utenti e persone a comprare e voi ricevete comunque un  cashback sui loro acquisti (fisso o percentuale che sia, una volta o per più volte), senza che di fatto voi abbiate fatto l’acquisto, allora è un reddito (perché state agendo come mediatori e l’operazione viene infatti definita operazione intermediata e si tratta di Procacciamento d’affari) e non è quindi uno sconto indiretto;

- oppure, se avete aderito ad un sistema nel quale gli acquisti sono obbligatori a seguito di certi termini indicati nel contratto di adesione al servizio (ad es. un catalogo con obbligo di acquisto mensile), allora il risparmio sugli acquisti non è uno sconto indiretto, ma “un corrispettivo per l’assunzione di una obbligazione di fare”, ovveero un “obbligo al fare, non fare o permettere” e per l’art. 67 del D.P.R. n. 917/1986 è un reddito (“reddito diverso”).

Nei casi in cui è un reddito, pertanto, si applicano le normative vigenti e si è soggetti a tassazione. In Italia in questi casi l’azienda che vi paga è obbligata a essere sostituto di imposta (cioè versa i contributi per voi) se incassate come privati (Codice Fiscale) ed è obbligata a richiedervi fattura se incassate come liberi professionisti, procacciatori/aziende (partita iva).

Nei casi di “reddito” quindi assicuratevi pertanto che l’azienda vi produca Ritenuta Fiscale e vi consegni il documento.

Vuol dire che dovrete dichiarare questi redditi nel 730 durante la dichiarazione dei redditi che verrà fatta l’anno successivo rispetto alla data del conseguimento del guadagno. L’azienda vi dovrà fornire regolare ricevuta fiscale (con marca da bollo se il totale supera 77,47€ — cfr. art. 13 comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72) in concomitanza con la fase di incasso e la certificazione del versamento delle competenze fiscali l’anno successivo poco prima di maggio/giugno. E’ obbligatorio e se non viene fatto voi e quel sito di cashback non sarete a norma (meglio starne lontani allora o insistere fino a quando vi consegnino tutti i documenti).

CASHBACK PER LE AZIENDE

Un cenno per chi opera sui siti di Cashback come azienda. Nel momento in cui ci si iscrive e si fanno acquisti con scopo personale, abbiamo visto che il cashback è uno sconto indiretto e non è un guadagno e quindi non è un reddito soggetto a dichiarazione. Ma se ci si iscrive come azienda e si fanno acquisti con cashback, è l’azienda il destinatario fiscale degli sconti indiretti e non chi personalmente fa l’acquisto e pertanto si rientra nel caso in cui il mio acquisto fa guadagnare soldi ad un terzo (l’azienda) e pertanto per l’azienda che poi incassa il guadagno è un reddito e pertanto in questi casi sarà sempre necessario incassare emettendo regolare Fattura al sito che vi paga i cashback.

Per riassumere, il cashback è un reddito da tassare quando:

non è conseguenza di un vostro acquisto, ma di altre persone, ma voi prendete il rimborso, oppure, non è conseguenza di alcun acquisto (è un importo regalato all’iscrizione, è un importo regalato alla login, è un importo ricevuto perché avete invitato amici), oppure, siete una azienda, un procacciatore d’affari o un mediatore.






Se volete usufruire dei vantaggi di cashback potete seguire questo canale dove viene spiegato tutto nei dettagli :     https://www.cam.tv/cashback