Benedetto Neroni

Business & Finanza

Bitcoin e Fisco: novità clamorosa dell'agenzia delle Entrate !!!

2019-06-06 15:41:30

A seguito dell'approvazione del provvedimento del 10 aprile 2019, relativo all'istruzione del modello dei redditi persona fisica, è stata introdotta una importante novità in tema di monitoraggio fiscale delle valute virtuali. Dopo che l'anno scorso gli operatori hanno tribolato ad inventarsi...

Bitcoin: non soggetto a dichiarazione se l'exchange è italiano !

Dopo che l'anno scorso gli operatori hanno tribolato ad inventarsi le istruzioni (mancanti) per la giusta redazione del Quadro RW in ambito criptovalute, quest'anno l'Agenzia ha provveduto ad essere più precisa, introducendo per iscritto l'obbligo di inserire nel rigo RW1 nella colonna 3 il codice 14 («Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali»), riferibile al possesso di valute virtuali. Inoltre le istruzioni specificano ulteriormente che in colonna 4 non va inserito il codice «Stato estero». In merito al controvalore in euro da indicare le istruzioni fanno riferimento al valore della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre utilizzando come cambio quello indicato dal sito dove il contribuente ha effettuato gli investimenti di valuta virtuale, non suggerendo invece una metodologia più «mediata», che prevede una rilevazione più ampia e più aderente al dettato dell'art. 9 Tuir, chiamato a stabilire le regole della determinazione del «valore normale» (es. media di 3 Exchange e quotazioni nei 30 giorni precedenti a fine anno).

Disciplina monitoraggio fiscale: non tutte le criptovalute cadono nel monitoraggio. Relativamente al monitoraggio viene specificato che l'articolo 4, del decreto legge n. 167/190, ha previsto tale obbligo dichiarativo alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, tra le quali le valute estere. Ebbene, l'Agenzia delle entrate, partendo dalla assunzione che le valute virtuali (disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lett. qq), del dlgs n. 213/2007) siano equiparabili alle valute estere, si esprime a favore della riconducibilità di tale fenomeno nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale; e ciò stante l'inclusione (in linea con i principi generali indicati nella circolare n. 38/E/2013) delle valute estere tra le attività finanziarie estere. Inoltre la mutata normativa in tema di soggetti abilitati a trattare criptovalute stabilisce che tra gli intermediari residenti rientrano anche le due nuove figure introdotte in occasione della recente modifica alla direttiva antiriciclaggio Ue 2015/849, vale a dire i «prestatori di servizi di portafoglio digitale» (custodial wallet) e gli exchanger, che nell'ambito del recepimento all'interno della normativa nazionale (dlgs n. 231/2007), sono stati riuniti nella categoria dei «prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale», definiti come «ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale». Dalla combinazione di questi due elementi, ne consegue una interpretazione a dir poco clamorosa, apparsa in dottrina negli ultimi tempi: secondo la quale devono monitorare detti investimenti nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, solo i soggetti che detengono bitcoin (e in generale criptovalute) al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Ovviamente, al contrario, chi detiene criptovalute in un circuito nazionale non deve fare il monitoraggio fiscale.

Tuttavia, se l'interpretazione finale dell'Agenzia fosse proprio questa si può affermare in buona sostanza che ad oggi, dovrebbero essere esclusi dall'obbligo di monitoraggio fiscale e dunque della redazione del Quadro RW, tutte le persone fisiche residenti in Italia che hanno disponibilità fisica della chiavetta privata o che hanno effettuato investimenti in valuta virtuale tramite intermediari (Exchange) italiani. In tale ottica quindi, i due principali operatori in criptovalute italiani, vengono posti in primo piano e in assoluta preminenza nella scelta dell'operatore in criptovaluta, al fine di evitare lo spiacevole «Monitoraggio». Nello scenario italiano infatti riscontriamo che la Società Conio è un custodial wallet riconducibile al Gruppo poste italiane e l'Exchange The Rock trading srl rappresenta il più grande Exchange italiano con sede in Italia, partecipato da imprenditori italiani e amministrata da un team squisitamente nostrano. Entrambi sono perfettamente compliant con le norme italiane e dunque, in base alla interpretazione descritta, permetterebbero a tutti i contribuenti residenti, loro clienti che investono in valute virtuali, di ovviare all'obbligo di compilazione del Quadro RW.

Attenzione, è bene non dimenticare che...

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, come risulta chiaro, si applica soltanto al possesso di criptovaluta vera e propria. Per chi fa trading su bitcoin & Co. mediante CFD, infatti, si applicano le aliquote standard previste per gli asset tradizionali ordinari, in regime sostitutivo o dichiarativo (dipende dal broker o banca presso cui si detiene il deposito titoli):  chi è interesatto ad approfondire l'argomento potrà leggere la trattazione sul regime fiscale degli asset finanziari che ho pubblicato in questo blog qualche giorno fa