Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

Avv. Giovanni Bonomo

Amicus Plato, magis amica Veritas.

SATIRA anagramma di RISATA, anche quando c’è poco da ridere.

2019-09-06 09:28:17

In questo periodo di critiche, dileggi e satire sull'impopolare, per usare un eufemismo, governo del nostro amato Paese ripropongo agli amici Camers questo mio articolo sui criteri di legittimità della satira in generale e politica in particolare. Fonte: https://bit.ly/2k7EqxM

SATIRA anagramma di RISATA, anche quando c’è poco da ridere. Tuttavia la satira, manifestazione del diritto di critica con le modalità più taglienti, incisive e suggestive, non deve risolversi in un insulto o in una denigrazione gratuita e distruttiva nei confronti di una persona o di una comunità. 

La satira, manifestazione del diritto di critica e, più in generale, della libertà di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata (art. 21 Cost.), ha avuto una recente rinascita, come oggetto di discussione e dibattiti, a fronte di tragedie che hanno scosso, nel vero significato del termine, il centro Italia (mi riferisco ai terremoti che hanno raso al suolo interi borghi e alla valanga che ha ridotto in macerie l'hotel Rigopiano). Questo perché l'attività giornalistica, esercizio del diritto di cronaca, si estrinseca anche, e spesso, nella critica e nella satira. Le impietose vignette del periodico Charlie Hebdo hanno insomma rilanciato una vieta questione che riguarda l'inevitabile conflitto di due interessi contrapposti: quello dell'autore della satira e quello della persona o della comunità oggetto della satira.

In qualunque modo essa si esprima, in forma scritta o figurata (le famose vignette), la satira è la massima espressione del diritto di critica, poiché l'autore ricorre al paradosso e a rappresentazioni surreali di situazioni o accadimenti per suscitare ilarità nei lettori. A volte anche quando c'è poco da ridere, abbiamo visto, suscitando perplessità e domande su quali siano i limiti al diritto di satira.

Perché se è vero che, come da numerose pronunce della Suprema Corte di cassazione, la satira è una forma artistica che fa uso dell'ironia fino al sarcasmo, essa si esercita da sempre nei confronti del potere, politico o economico, costituito. Se ne deduce allora, che, prima di tutto, la satira deve colpire il potere, non delle vittime; deve esser utilizzata per criticare i potenti, non per offendere i deboli o chi è già offeso da calamità naturali; deve essere uno strumento di denuncia del malcostume della società e della politica, non un pretesto per infierire su chi ne subisce le conseguenze; dovrebbe far riflettere, insomma, non solo indignare.

Sebbene sia corretto ritenere la satira come la più tagliente, incisiva e suggestiva delle critiche, essa non deve diventare un insulto gratuito o un giudizio denigratorio verso una persona o una comunità. Premesso questo, e ricordando le origini rivoluzionarie e filosofiche ("Non sono d'accordo per ciò che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo", Voltaire) del diritto alla libera manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 Cost. e quindi del diritto di critica, il diritto di satira ha ottenuto una "regolamentazione" giurisprudenziale ad opera della Corte di Cassazione, che ha enucleato i criteri corretti per distinguere la satira legittima da quella che sconfina nella denigrazione gratuita e nella diffamazione.

Vorrei richiamare, in proposito, una sentenza della Suprema Corte, quale esito di una causa che si trascinava da parecchi anni e che coinvolse il mio studio fino al giudizio di legittimità. Tale sentenza contiene, più di ogni altra della Corte di cassazione, le statuizioni di carattere generale e quindi i princìpi sui quali si basano il diritto di satira e il diritto di critica.

Il caso, noto perché ebbe ampia risonanza nel Paese, si riferisce alla pubblicazione – avvenuta alcuni giorni dopo il suicidio del magistrato Lombardini - sulla rivista Panorama, nella rubrica "Mascalzonate", di una vignetta di Giorgio Forattini raffigurante uno scheletro in toga e tocco, con un ciuffo di capelli bianchi a forma di falce ed una sciarpa rossa, che tiene in una mano una pistola nell'atto di porgerla, e nell'altra la bilancia simbolo della giustizia.

Ne seguì la reazione di GianCarlo Caselli, procuratore della Repubblica di Palermo, che agì in giudizio per i danni nei confronti del vignettista, del direttore responsabile della rivista e della società proprietaria della stessa; ciò in quanto egli si riconobbe nella rappresentazione ritenendosi offeso dall'attribuzione, a suo dire, da parte della vignetta, dell'induzione alla morte del magistrato inquisito.

I nostri argomenti difensivi riproposti in Cassazione riguardavano sia il versante del diritto di satira sia il versante del diritto di critica, al fine di dimostrare che la vignetta non poteva essere riduttivamente intesa come riferita al magistrato Caselli, poiché intendeva esprimere piuttosto un punto di vista complessivo sugli effetti del c.d. giustizialismo.

La Suprema Corte considerò alla fine che il giudizio di fatto sull'evocazione di un'ipotesi di accadimento (l'avere in qualche modo condotto alla morte il collega) è insindacabile, e che non poteva essere riesaminato in sede di legittimità neppure attraverso un'inammissibile lettura alternativa della vignetta. Ne seguì comunque una sentenza che può considerarsi un riferimento cardine del diritto di satira e del diritto di critica.

Tale sentenza si estrinseca in cinque argomentazioni di diritto e statuizioni che riporto di seguito con mie note a ciascuna di esse.

1. La satira è configurabile come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale; tale diritto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 21 Cost. che tutela la libertà dei messaggi del pensiero [1]

2. Il diritto di satira ha un fondamento complesso individuabile nella sua natura di creazione dello spirito, nella sua dimensione relazionale ossia di messaggio sociale, nella sua funzione di controllo esercitato con l'ironia ed il sarcasmo – castigat ridendo mores - nei confronti dei poteri di qualunque natura [2].

3. Comunque si esprima e, cioè, in forma scritta, orale, figurata, la satira costituisce una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. Ne è espressione anche la caricatura e, cioè, la consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali di una persona realizzata con lo scritto, la narrazione, la rappresentazione scenica. La satira è espressione artistica nella misura in cui opera una rappresentazione simbolica che, in modo particolare la vignetta, propone quale metafora caricaturale. La peculiarità della satira, che si esprime con il paradosso e la metafora surreale, la sottrae al parametro della verità e la rende eterogenea rispetto alla cronaca; a differenza di questa che, avendo la finalità di fornire informazioni su fatti e persone, è soggetta al vaglio del riscontro storico, la satira assume i connotati dell'inverosimiglianza e dell'iperbole per destare il riso e sferzare il costume. Insomma, la satira è riproduzione ironica e non cronaca di un fatto; essa esprime un giudizio che necessariamente assume connotazioni soggettive e opinabili, sottraendosi ad una dimostrazione di veridicità [3].

4. Mentre l'aperta inverosimiglianza dei fatti espressi in forma satirica esclude la loro capacità offensiva della reputazione, dell'onore e del prestigio, diversamente deve dirsi in caso di apparente attendibilità di tali fatti. Incompatibile con il parametro della verità, la satira è, però, soggetta al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni adoperate rispetto allo scopo di denuncia sociale perseguito. Sul piano della continenza il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira – in particolare di quella esercitata in forma grafica – è svincolato da forme convenzionali, per cui è inapplicabile il metro della correttezza dell'espressione. In questo ambito concettuale è stato affermato – soprattutto dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte – che la satira, al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, non può infrangere il rispetto dei valori fondamentali della persona, per cui non va riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio. Più particolarmente è stata esclusa la scriminante nella satira che, trasmodando da un attacco all'immagine pubblica del personaggio, si risolva in un insulto gratuito alla persona in quanto tale o nella rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da loro svolta attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere funzionale di imparzialità [4].

5. Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o, più genericamente, di un'opinione che sarebbe contraddittorio pretendere rigorosamente obiettiva, posto che per sua natura la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva di fatti e comportamenti. Per essere legittima e prevalere sul diritto alla reputazione dei singoli il diritto di critica deve essere esercitato entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo. Occorre, cioè, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantito; bilanciamento da ravvisarsi nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critiche, che è presupposto da essa ed è perciò fuori di essa, bensì di quella determinata interpretazione del fatto. Nell'esercizio del diritto di critica si possono adoperare espressioni di qualsiasi tipo che si risolvano in lesioni dell'altrui reputazione, purché siano funzionali alla manifestazione di dissenso ragionato dall'opinione o dal comportamento altrui; non sono, invece, ammessi apprezzamenti negativi che degradino in gratuita aggressione distruttiva della reputazione, discreditando la vita altrui in qualcuna delle sue manifestazioni essenziali [5].

Queste sono dunque le statuizioni di diritto nella sentenza. Ritorno, per concludere, alla questione affrontata in apertura. Con una nota di due anni fa commentavo un articolo di Deborah Dirani dal titolo "Siete ipocriti se da oggi siete meno Charlie" pubblicato su Huffpost e il cui succo del discorso era in questa considerazione: "Eh. Ma oggi, oggi che a finire "percul..." siamo noi coi nostri 292 morti di Amatrice, Accumoli e Pescara del Tronto? Oggi siamo ancora tutti Charlie? Riusciamo a esserlo nonostante il cattivo gusto di una vignetta truculenta in cui questi 292 morti sono il ragù di una lasagna?"

Ebbene, la mia nota era sostanzialmente adesiva, perché la SATIRA, anagramma di RISATA, resta satira, anche quando è estrema, non necessita di buon gusto. E riportavo ancora le parole dell'articolista:

"Certo che affondare il coltello nella piaga del nostro dolore, mentre siamo ancora intenti a capire in che modo sia possibile affrontarlo è piuttosto squallido, è vero, ma è il mestiere di Charlie Hebdo che, ancora una volta, lo ha fatto bene. Essere oggi meno Charlie di ieri è comprensibile ma ipocrita. Perché, scusate, sentirsi Charlie quando a finire attaccati sono gli arabi va bene e quando lo siamo noi invece no? Se vogliamo la satira, se la vogliamo libera, se vogliamo la libertà di espressione, se vogliamo le matite affilate contro Allah e i suoi figli dobbiamo essere disposti ad accettare che la punta di tali matite venga fatta anche su di noi, sulle nostre vergogne di mafia e sui nostri morti."

Resta tuttavia il dubbio su chi siano le vittime di tale satira, i mafiosi o i terremotati? O gli italiani tutti? E' ben vero che la satira è manifestazione anche artistica sottratta al requisito della verità dei fatti (potendosi basare anche su dicerie di dominio pubblico o luoghi comuni, come quello che il comune di Amatrice sia infiltrato dalla mafia in vari settori, anche nel ramo dell'edilizia) ma viene da chiedersi dove sia, in questo caso, quell'apprezzabile scopo di denuncia sociale che la satira deve pur sempre avere.

Avv. Giovanni Bonomo – ALP – Diritto 24

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[1] Il fondamento del diritto di satira va ricercato anzitutto nell'art.21 della Costituzione, che tutela la libertà di manifestazione del pensiero. Su questo punto la pronuncia in commento si allinea alla costante giurisprudenza anche di merito; in dottrina richiamo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, MAYR, Critica, parodia, satira, in AIDA, 2003, 284; BALESTRA, La satira come forma di manifestazione del pensiero, Milano, 1998; SCHERMI, Diritto della personalità e satira, in Giust. civ., 1998, II, 549).

[2] Particolare rilievo, in tale contesto, assume la c.d. «satira politica», la quale possiede una specifica funzione sociale di controllo dei pubblici poteri, messi alla berlina con gli strumenti dell'ironia e del sarcasmo (v. in argomento Cass. pen. 20 ottobre 1998, n. 13563, in Resp. civ. prev., 1999, 1309, con nota di PERON, Diritto di satira: rilevanza costituzionale e limiti all'esercizio; e in Dir. inf. e inf., 1999, 369, con nota di INFANTE, Satira: diritto o delitto?; e in Riv. pen., 1999, 1112; Cass. 23 giugno 2004, n. 37430, in Dir. e giust., 2004, 36, 41; per l'esercizio del diritto di satira in ambito lavorativo v. Cass. 21 settembre 2005, n. 18570, in Nuova giur. civ. comm., 2006, 757, con nota di MONTESARCHIO, Limiti al diritto di satira del prestatore di lavoro subordinato e violazione dell'obbligo di fedeltà ; e in Dir. e giust., 2005, 42, 38, con nota di BELLOMO, Se il sindacato fa satira contro l'azienda. Il limite invalicabile resta la continenza).

[3] Il diritto di satira è sottoposto a limiti diversi da quelli impiegati ai fini della verifica della liceità dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica. In particolare, per le sue caratteristiche, l'esercizio del diritto di satira non si presta ad essere valutato sotto il profilo della verità dei fatti e della astratta correttezza espressiva (Cass. pen. 11 luglio 2005, n. 34100, Guida dir., 2005, 42, 84; nella giurisprudenza di merito, tra le altre, App. Bologna 23 marzo 2004, in Guida dir., 2004, 15, 98; Trib. Roma 14 gennaio 2002, in Foro it., 2003, II, 67; Trib. Roma 5 giugno 1991, in Dir. inf. e inf., 1992, 65; Trib. Roma 13 febbraio 1992, in Dir. inf. e inf., 1992, 847; Trib. Roma 26 febbraio 1997, in Resp. civ. prev., 1998, 752; Trib. Roma 5 giugno 1991, in Dir. inf. e inf., 1992, 64; Trib. Roma 13 febbraio 1992, in Dir. inf., 1992, 845). In più occasioni, tuttavia, è stato specificato che il criterio della verità dei fatti riprende rilevanza ogni qual volta la satira risponda anche a finalità informative (così anche la sentenza in commento sulla scorta di Cass. pen. 20 ottobre 1998, n. 13563, cit. alla nota precedente). Esclusa quindi l'applicabilità dei criteri della verità, almeno di regola, e della correttezza espressiva, il diritto di satira trova un limite - connaturato all'esigenza del bilanciamento col diritto della persona colpita dalla satira - in ciò che esso «non può essere asservito ad un fine meramente denigratorio, né può sfociare in forme di puro dileggio» (così, di recente, App. Roma 9 ottobre 2006, in Banche Dati Giuridiche Infoutet; nello stesso senso, sempre in un caso di vignetta, già Cass. 29 maggio 1996, n. 4993, in Resp. civ. prev., 1997, 1183, con nota di PERON, La Suprema Corte ed il diritto di satira; e in Foro it., 1996, I, 2368, con nota di PARDOLESI).

 

[4] La scriminante del diritto di satira, in altri termini, non può essere invocata - secondo una formula ripresa dalla pronuncia in commento - «per le attribuzioni di condotte illecite o moralmente disonorevoli, gli accostamenti volgari o ripugnanti, la deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo o dileggio» (Cass. pen. 11 luglio 2005, n. 34100, cit.; nello stesso senso Cass. pen. 2 dicembre 1999, n. 2128, imp. Vespa, inedita; Cass. 7 novembre 2000, n. 14485, in Giur. it., 2001, 1360, con nota di BAROLI, Umidoso, a chi?). Non può insomma «considerarsi satirico un insulto gratuito, fondato su luoghi comuni e privo di qualsiasi aggancio con la reale condotta della persona criticata, solo perché espresso in una parafrasi o in una similitudine più o meno fantasiose» (Cass. pen. 12 ottobre 2004, n. 42643, cit.; per un precedente sempre riguardante magistrati Cass. pen. 9 ottobre 2001, n. 36348, in Riv. pen., 2002, 367; per il superamento dei limiti posti alla satira politica v. p. es. Cass. pen. 12 ottobre 2004, n. 42643, in Riv. pen., 2005, 431; e in Guida dir., 2004, 48, 77).

[5] Si osservi tuttavia che la recente sentenza della Cassazione sez. V pen. n. 34432 del 5 giugno 2007, dep. 12 settembre 2007, allarga in maniera significativa il diritto di critica. Secondo tale pronuncia le critiche, anche forti, aspre, pungenti ed anche suggestive, all'operato della magistratura fanno bene alla democrazia. La critica c.d. giudiziaria può diventare anche spietata davanti a decisioni che sono sentite come «ingiuste e non degne di un paese democratico». Questo perché la critica «è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata in nome del popolo italiano». In questo modo la Suprema Corte ha respinto il ricorso del P.G. presso la Corte d'appello di Milano, Mario Blandini, che si era sentito danneggiato e offeso dai «toni assai aspri» utilizzati da "la Repubblica", a firma Giuseppe D'Avanzo, per contestare la decisione della pubblica accusa di patteggiare in appello la pena sul caso di Ruggero Jucker, al quale, imputato per l'omicidio volontario della fidanzata, venivano inflitti 16 anni, contro i 30 del I grado. Pena ritenuta nell'articolo troppo mite in considerazione della gravità del fatto. In proposito, la Suprema Corte ha testualmente detto che non bisogna scandalizzarsi se si usano dei toni aspri per criticare le decisioni delle toghe in quanto vi sono fatti di cronaca che sono «particolarmente seguiti dalla pubblica opinione, che reclama processi non solo rapidi, ma anche rispettosi dei principi costituzionali, specialmente di quelli della presunzione di non colpevolezza e di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge». Si legge nella sentenza: "Va altresì rilevato che il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell'homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata - è bene ricordarlo - in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza. E' stata, pertanto, correttamente ritenuta, nel caso di specie, la sussistenza dell'interesse pubblico alla notizia ed alla critica" (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 5 giugno 2007, dep. 12 settembre 2007, n. 34432).

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoPenale/2018-06-12/diritto-critica-e-diritto-satira-attivita-giornalistica-110547.php?