Andrea Spampinato

L’OBBLIGO DI ASSUNZIONI – Per i datori di lavoro che occupano dai 15 a 35 dipendenti la legge prevede l’obbligo di assumere una persona con disabilità. Fino allo scorso anno l’obbligo scattava solo in caso di nuove assunzioni, ma dal 1 gennaio 2018, chiunque abbia dai 15 ai 35 dipendenti è tenuto a mettersi in regola. Questa novità ha eliminato, cancellando il comma 2 dell’art. 3 della legge n. 68/99, quello che veniva definito “regime di gradualità”, ed è stata introdotta dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 151/2015, attuativo della legge n. 183/2014 (Jobs Act). Questa la tabella degli obblighi di assunzione di lavoratore disabile: - dai 15 ai 35 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere un lavoratore con disabilità - dai 36 ai 50 lavoratori l’azienda è obbligata ad assumere due lavoratori con disabilità - oltre 50 lavoratori: la quota del 7% deve essere riservata a lavoratori con disabilità Nel calcolo il datore di lavoro deve considerare tutti i lavoratori assunti con vincolo di subordinazione, a parte alcune eccezioni. CHI DEVE PRESENTARE IL PROSPETTO INFORMATIVO – Per capire quindi quante persone ciascuna azienda sia tenuta ad assumere, sulla base della sua forza lavoro in carico, il datore di lavoro è tenuto a redigere una comunicazione: il Prospetto Informativo. Questa comunicazione, che si riferisce alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente va fatta una sola volta l’anno, entro il 31 gennaio, solo se nell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto ci sono state variazioni nella situazione occupazionale che hanno comportato cambiamenti nella base occupazionale tali da modificare l'obbligo o che hanno inciso sul computo della quota di riserva. Questo significa che, se nel corso dell’anno la base di computo viene innalzata (per nuove assunzioni), e questa va ad incidere sulla quota di riserva disabili, per l’azienda scatta l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile, entro 60 giorni. CHI E’ ESONERATO DALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE - I datori di lavoro che, rispetto all'ultimo prospetto telematico inviato, non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo. LA BASE DI COMPUTO - Nella base di computo (che serve a calcolare il numero di soggetti disabili da assumere) vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assunti ai sensi della stessa Legge n. 68/1999 (lo prevede il comma 1 dell'art. 4) e alcune altre categorie di lavoratori (vedi qui). Per il calcolo della base di computo si raccomanda di approfondirre le varie casistiche contrattuali. Ad esempio, i lavoratori assunti a tempo indeterminato con orario part-time sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

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