Alberto Antonelli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI CRIPTOVALUTE Il Dl 167/1990 dispone che le persone fisiche (oltre agli enti non commerciali e alle società semplici) devono compilare il quadro RW del modello dichiarativo, relativo al monitoraggio fiscale, in caso di detenzione di «investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia». Inoltre, l’articolo 4 prevede che con provvedimento del direttore delle Entrate viene stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista ai fini del monitoraggio fiscale, sempre in relazione agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria. La questione che si pone, quindi, è se le valute virtuali si possono considerare «attività estere di natura finanziaria», non rientrando certamente nel concetto di «investimenti all’estero». Così che la loro dimensione a-territoriale non può essere assimilata, nella gran parte dei casi, a quella delle attività estere di natura finanziaria. Con la conseguenza che il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, con il quale sono stati approvati i modelli dichiarativi, risulterebbe in contrasto con la norma primaria di riferimento (articolo 4 del Dl 167/1990). Senza contare che se soltanto da quest’anno le istruzioni al quadro RW includono le valute virtuali tra le attività da indicare nello stesso, ciò significa che in passato l’obbligo non sussisteva. Il possesso della chiave privata Ad ogni modo, si è dell’avviso che l’obbligo del monitoraggio fiscale non si realizza – né oggi né ieri – per le valute virtuali ogni qualvolta la persona fisica residente abbia la disponibilità della chiave privata. Tale conclusione appare in linea con l’articolo 4 del Model Tax Convention on Income and on Capital del 21 novembre 2017, il quale fissa la presunzione che il luogo di detenzione delle valute virtuali sia coincidente con lo Stato ove il contribuente risulta residente ai fini tributari. Va inoltre considerato che le chiavi private possono anche essere gestite da terzi (per esempio gli Exchange). In questo ultimo caso assume rilevanza la V Direttiva antiriciclaggio, la quale individua questi soggetti nei «prestatori di servizi di portafogli digitali». Si può così affermare che l’obbligo di indicazione nel quadro RW sussiste unicamente quando il contribuente si avvale di quest’ultimi, e quest’ultimi risultano soggetti non residenti. Questa soluzione si coniuga anche con l’aspetto sanzionatorio. Le penalità relative al monitoraggio fiscale vengono infatti diversificate a secondo del luogo in cui le attività non dichiarate vengono detenute. Se le stesse risultano detenute nei Paesi black list, le sanzioni risultano raddoppiate. Il legame territoriale delle penalità ha una sua coerenza soltanto per le valute virtuali detenute attraverso i prestatori di servizi di portafogli digitali. Autore: Stefano Capaccioli

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Alberto Antonelli

Valore legale della blockchain e smart contract: primo via libera al Senato, facciamo un po' di chiarezza Come viene riportato nell’articolo si riferisce al poter dare un valore giuridico ad una transazione effettuata tramite una DLT, questo vuol dire che se effettuo un passaggio di proprietà di un bene o di un valore, non ho più bisogno di enti certificatori o intermediari per dare valore alla transazione. Mentre per quanto riguarda gli smart contract, sono dei software ad esecuzione automatica, irreversibili ed immodificabili che si attivano a seguito di eventi, ed hanno valore giuridico esattamente come un normale contratto. Questo è necessario in particolar modo per dare la possibilità alle macchine di eseguire i contratti, che saranno scritti direttamente nel loro codice informatico e questo sarà riconosciuto giuridicamente. Questa è la chiara testimonianza che il mondo si è evoluto grazie alla tecnologia ed i legislatori, che non sono al passo con i tempi, devo accettare questo progresso tecnologico.

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Alberto Antonelli

Nel 2018 i dati delle vendite indicano -3.8% per il retail e +17% per e-commerce, nonostante l'Italia sia il fanalino di coda dell'Europa per le vendite on-line i dati indicano una forte crescita, che aumenterà ancora di più nei prossimi anni. Le aziende, ma in particolar modo le piccole imprese e le piccole botteghe i piccoli artigiani devono comprendere che devono dotarsi di una canale di vendita on-line, nei prossimi anni sarà un supporto vitale, cosi come lo sarà adottarsi delle moderne tecnologia come la Blockchain per certificare la bontà dei loro prodotti.

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