Alberto Antonelli

La Blockchain da un altro punto di vista

2020-01-27 23:03:03

Questo articolo spera e cerca di far comprendere a chi lo leggerà quello che sta accadendo da un diverso punto di vista diverso con una visione molto più ampia della tecnologia Blockchain che non è solo criptovaluta, anzi la criptovaluta è una applicazione della Blockchain.

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Alberto Antonelli

La Blockchain – i falsi miti

2020-01-27 22:56:31

Sfatiamo alcuni miti che sono stati creati dalla mala informazione: La base della Blockchain non è la fiducia e non porta la fiducia. Cosi come la crittografia non ha nulla a che vedere con la Blockchain

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Alberto Antonelli

Purtroppo, c’è molta mala informazione e molte persone danno informazioni basandosi solo sui titoli senza leggere il contenuto e creano poi grandi confusioni: Direttiva UE 2018/843 è la cosiddetta direttiva antiriciclaggio “NON E’ LA DIRETTIVA CHE RICONOSCE LE CRIPTOVALUTE” questo sia ben chiaro. Ma semplicemente indica, in particolare all’articolo 4, è previsto che “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 gennaio 2020”. La direttiva n. 2018/843 amplia la portata della normativa antiriciclaggio includendovi anche: • i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali; • i prestatori di servizi di portafoglio digitale; • i galleristi; • i gestori di case d’asta e gli antiquari, chiamati ad operare una collaborazione proattiva. L’Italia aveva già fatto un passo avanti verso l’ampliamento dei soggetti obbligati. Il D. lgs n. 90 /2017, infatti, aveva già anticipato l’orientamento del legislatore comunitario, inserendo tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”. La quinta direttiva estende ai prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale (per esempio monete e banconote considerate a corso legale e la moneta elettronica di un paese, accettate quale mezzo di scambio nel paese emittente) e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, che non sono soggetti all’obbligo della UE di individuare le attività sospette, particolari obblighi antiriciclaggio. L’anonimato delle valute virtuali ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali. Al fine di evitare che i gruppi terroristici possano trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme, è stato ampliato l’ambito di applicazione della IV direttiva (UE) includendo i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. In tal modo, le autorità competenti avranno la possibilità di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, anche l’uso delle valute virtuali. In sostanza non è che gli stati devono riconosce ufficialmente le criptovalute, ma devono entro il 10 gennaio 2020 attivare le procedure antiriciclaggio per quei soggetti che effettuano il servizio di cambio, gli Exchange questo perché la maggior parte delle criptomonete consente il pieno anonimato, quindi al fine di prevenire usi terroristici o illegali è necessario che gli stati intervengano.

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