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SOCIAL MEDIA E ASPETTI GIURIDICI

2020-05-06 07:06:02

L’oggetto del presente articolo mira a fotografare i problemi giuridici nascenti da una mala gestio dei social media da parte dei digital users.

articolo dell' avv. Roberto Casano 

A partire dal ventunesimo secolo, la società odierna è stata foriera di un ampio dibattito in ordine alle possibili conseguenze, economiche e giuridiche, scaturenti dalla mala gestio de qua.

L’utilizzo sfrenato e, talvolta, improprio dei social media, ha comportato, senza riserva alcuna, una maggiore celerità negli scambi commerciali a discapito, orvero, di un maggior sacrificio del diritto alla riservatezza degli individui, in ossequio agli artt. 2 e 15 della Carta Costituzionale, all’art. 8 della CEDU e al Reg. n. 2016/679, meglio noto come GDPR.

Alla stregua di tal breve consecutio logico-giuridica, l’individuo, ancorché in modo involontario, attraverso il costante utilizzo dei social media sacrifica tutta o parte della propria riservatezza al solo fine di soddisfare in maniera più celere i propri bisogni primari, quali l’assidua condivisione di messaggi, videochiamate, audio, informazioni bancarie, professionali etc.

Al precipuo scopo di tutelare in egual misura tanto il diritto alla privacy, quale diritto fondamentale ed inviolabile ex artt. 2 e 15 della Carta Costituzionale, quanto il diritto all’usus dei social media, il Legislatore europeo, così come quello italiano, hanno recepito i salutari arresti normativi fatti propri dalla normativa del GDPR mostrando, in tal modo, un’acclarata sensibilità e vicinanza circa le attuali esigenze di “riservatezza” dei digital users.

I fondamenti logico – giuridici sottesi a tale linea di pensiero si ancorano sul rilievo secondo cui, al cangiare delle esigenze sociali – quale il diritto ad una migliore tutela della propria privacy – muta, altresì, l’intervento del Legislatore che, proprio a tal fine, interviene tempestivamente mediante la creazione di normative ad hoc, ovverosia il c.d. GDPR.

Alla luce di quanto detto, par salutare ravvisare che l’intervento del Legislatore, in materia di privacy, è proteso sia a creare applicare in modo cogente la norma sia a plasmarlainterpretarla ed applicarla al fine di fornire una risposta esaustiva in merito alle mutate esigenze sociali, prodromiche di un evidente cambiamento socio-culturale nella compagine della società odierna.

Ad oggi, nonostante la portata innovativa del GDPR, l’evidente difficoltà di un connubio tra l’utilizzo dei social media e il rispetto della privacy, è ancor del tutto evidente. Ed invero, appar legittimo constatare che la crescita esponenziale di consulenti legali nei settori aziendali assurge a requisito indefettibile per colmare le lacune normative ereditate dal GDPR.


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