Arte & Intrattenimento
La battaglia dei buoni fruttiferi, un avvocato dà scacco alle Poste
Vi riporto questo articolo di FRANCESCO ANTONIOLI così come l’ho letto nel caso qualcuno di voi si trova in questa situazione senza esserne a conoscenza. Contenzioso sui titoli emessi negli anni '80 e '90: vinti 60 ricorsi recuperando quasi un milione di interessi.
C'è un consistente contenzioso in atto tra risparmiatori e Poste Italiane. L'epicentro della rivolta, molto civile peraltro, è nel Cuneese. L'ha avviata l'avvocato braidese Alberto Rizzo, classe 1972, esperto di diritto bancario e finanziario. Ha iniziato a seguire più casi (circa 60) e a ottenere sempre ragione per i suoi assistiti, recuperando quasi un milione di euro. Così, a lui, si rivolgono colleghi un po' da tutta Italia, dove anche le associazioni dei consumatori stanno presentando ricorsi a pioggia. Oggetto del contendere i buoni fruttiferi postali emessi negli anni Ottanta e Novanta: dopo le serie " O" ( 1981) e " P" (1984), il Tesoro - nel 1986 - ha istituito la nuova serie " Q", con tassi d'interesse inferiori rispetto alla serie precedente (in certi anni più bassi anche di 3% all'anno) che però non ha indicato sui titoli.
Le emissioni di ogni buono andavano da 50 mila a 5 milioni di vecchie lire, con tasso di interesse variabile ogni tre o cinque anni, dal 9% al 15%. Poste Italiane - facendo leva su una controversa norma del Codice Postale - ha applicato retroattivamente il tasso più sfavorevole ai risparmiatori. Cosicché, trent'anni dopo, al momento dell'incasso sono iniziate le sorprese. Le persone e le famiglie coinvolte sono spesso prive di qualsiasi conoscenza di strumenti finanziari e hanno risorse limitate. " I buoni fruttiferi postali - spiega l'avvocato Rizzo - costituiscono dal 1924 uno strumento di risparmio e investimento tra i più utilizzati dagli italiani: semplicità e chiarezza nell'individuazione della somma investita e dei rendimenti dovuti, nominativi e pagabili a vista".
Rizzo si è rivolto all'Arbitro Bancario Finanziario, con cui ha in fase di avvio molte altre procedure. Ogni caso va valutato. Ci sono persone che non sanno di avere ottenuto meno del dovuto, ma si può presentare ricorso fino a dieci anni dall'incasso. La Cassazione, nel 2007 e nel febbraio scorso, ha riconosciuto che vi può essere una modifica " in peggio" dei rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali, ma esclusivamente per quelli in data antecedente alla pubblicazione del decreto del 1986. Per le emissioni successive valgono i rendimenti indicati sul retro del documento. È prevalente - dicono i giudici - " la tutela dell'affidamento del risparmiatore " , cioè le condizioni riportate nella tabella sul retro del buono al momento della sottoscrizione. Conclude Rizzo: " Ma non si possono applicare, come vorrebbe Poste, i rendimenti più bassi previsti dalla serie "Q" quando il buono è successivo al decreto del 1986".