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QUOTE EREDITARIE
La domanda che spesso mi viene fatta in studio, attiene alle c.d. quote disponibili e non disponibili in caso di successione testamentaria. Ecco una breve guida per avere maggiore chiarezza.
Anzitutto occorre chiarire che il nostro ordinamento tutela e garantisce determinati soggetti, i legittimari, ai quale vengono riservate quote di patrimonio cadute in successione, sottratte ad una eventuale volontà contraria del testatore e quindi rese indisponibili per quest’ultimo.
Le persone che hanno diritto alla riserva sono:
- Il coniuge
- I figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti)
- I genitori (solo in assenza di figli)
Questi sono titolari di quote di patrimonio, derivanti da una successione, definite indisponibili poiché su di esse non possono gravare oneri o restrizioni da parte del testatore.
La restante parte del patrimonio, tolta dunque quella indisponibile, rientra nella disponibilità del testatore e quindi definita parte disponibile.
Quote di riserva per le singole categorie di legittimari:
CONIUGE:
Al coniuge è riservata la metà del patrimonio.
Al coniuge sono sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili all’interno dell’abitazione, se la casa suddetta era di proprietà della persona della cui eredità si tratta, o comune.
ASCENDENTI:
Agli ascendenti legittimi ( genitori, nonni, bisnonni ecc)è riservato un terzo del patrimonio (art. 538 c.c.)