Rosa Giacalone

Top Founder President

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FONDO SALVA-CASA: STOP AL PIGNORAMENTO DA PARTE DELLA BANCA

2020-01-14 09:32:07

Hai stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa e sei in difficoltà?Vuoi salvare l'immobile dalla procedura esecutiva? Grazie al nuovo art. 41-bis del decreto fiscale n. 124/2019 se sussistono determinate condizioni, potrai beneficiare di una rinegoziazione o do di un rifinanziamento.

VEDIAMO MEGLIO NEL DETTAGLIO...

La nuova disciplina introdotta dal DL n. 124/2019  per la rinegoziazione del mutuo in favore del mutuatario inadempiente già esecutato ha come  scopo quello di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori. 


REQUISITI

1) IL DEBITORE: il debitore dovrà essere qualificabile come consumatore, persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Inoltre, non dovrà essere pendente una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento

2) IL CREDITORE: Il creditore  dovrà essere un soggetto che esercita l'attività bancaria  o una società veicolo. 

IMPORTANTE: Oltre al creditore procedente non dovranno esservi altri creditori interventi.  Se così fosse, allora , prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, dovrà essere depositato atto di rinuncia da parte degli altri creditori intervenuti. 

3) IL CREDITO:  dovrà derivare da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado sostanziale, concesso per l'acquisto a titolo oneroso di un immobile adibito a prima abitazione. 

Il debitore-consumatore, quindi,  potrà salvare la sua prima casa di abitazione qualora una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto il suddetto immobile. 


QUOTA DI RIMBORSO 

Alla data di presentazione dell'istanza di rinegoziazione, il debitore dovrà aver rimborsato almeno il 10% del capitale originariamente finanziato.

Sul bene oggetto di ipoteca dovrà essere pendente un'esecuzione immobiliare il cui pignoramento dovrà essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019.


PRENSENTARE LA DOMANDA

L'istanza dovrà essere presentata per la prima volta nell'ambito del medesimo processo esecutivo e comunque entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2021.

Il debito complessivo, calcolato ex art. 2855 c.c. nell'ambito della procedura di esecuzione immobiliare e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento, non potrà essere superiore a 250.000 euro.