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Diritto-Dovere di visita del figlio minore: ecco cosa ne pensa la Cassazione
Uno dei nodi più dolorosi di una separazione è il rapporto genitori-figli. Qual è la linea di demarcazione tra diritto e dovere di visita dei figli minori? Può un genitore essere costretto a vedere il figlio? Ecco come la pensa la Cassazione.
Diritto o dovere di visita del figlio minore? Ordinanza della Cassazione del 03/2020 n. 6471
Quando parliamo di una coppia che si separa, non pensiamo subito a due coniugi, bensì a due genitori e, di riflesso, a figli che subiscono tale situazione.
Ma se da un lato il giudice può stabilire il diritto di visita del genitore non collocatario, a questo diritto corrisponde di contro un dovere dello stesso a vedere il proprio figlio?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione è intervenuta in tal senso a chiarire ciò, che a mio parere, risulta importante nella definizione del ruolo del genitore non convivente e dunque, portare di un diritto assoluto.
Il caso: Il Tribunale di Chieti aveva sanzionato un padre per “inadempimento agli obblighi di visita” fissati, a suo tempo, per regolamentare gli incontri con il figlio minore. Lo stesso Tribunale, infatti, aveva condannato il padre a versare alla madre del minore la somma di euro 100,00 per ogni futuro inadempimento all'obbligo di incontrare il figlio. Tutto questo, confermato in appello.
Il padre, ovviamente, ricorre in Cassazione denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 614-bis cpc ( coercizione indiretta), in combinato con il 709-ter cpc (sanzioni per responsabilità genitoriale).
Principio sancito dalla Cassazione
All'interno della famiglia nei rapporti tra genitori e figli, alla responsabilità genitoriale si accompagna l’esercizio di comune accordo nell'attuazione del diritto dei figli minorenni di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente nel rispetto delle loro inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Al diritto del genitore non convivente a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con il prima in solidarietà col genitore collocatario.
Nella duplicità della sua inclinazione, il “dovere” di frequentazione e di visita del figlio minore è espressione della capacità di autodeterminazione del soggetto e deve essere rimesso, nel suo esercizio, alla libera e consapevole scelta di colui che ne sia onerato.
Ogni lettura del dovere di visita come un vero e proprio obbligo, coercibile ad iniziativa dell’altro genitore o dello stesso figlio minore, si scontrerebbe con la qualificazione e con le finalità di quel dovere, inteso come crescita ispirata a canoni di equilibrio ed adeguatezza.
👉Se tale dovere fosse coercitivo, dunque, il minore si troverebbe a subire una monetizzazione preventiva e una grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti come quello alla sua frequentazione.
👉👉La non obbligatorietà a far visita al figlio minore, però, non esclude che al mancato suo esercizio non conseguano effetti.👇
All'inerzia del genitore non collocatario può derivare l’eccezionale applicazione dell’affidamento esclusivo in capo all'altro genitore, la decadenza della responsabilità genitoriale e l’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità per condotta pregiudizievole ai figli ed ancora responsabilità penale per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Rosa Giacalone
Consulente Legale