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Convivenze: mantenimento del figlio naturale
Da quando comincia a decorrere l'obbligo di mantenere il figlio naturale da parte del genitore non affidatario nel caso in cui venga a cessare la coabitazione con l'altro genitore.
Cassazione: ordinanza del 12 maggio 2020 n. 8816
Il caso: Nel 2009, al termine della convivenza la ricorrente-convivente proponeva ricorso avanti al Tribunale per i minorenni chiedendo un contributo per il mantenimento del loro figlio, pari a 2.000,00 euro mensili, oltre alla metà delle spese sportive, ricreative, di istruzione e mediche.
il Tribunale nel 2014 determinava il contributo paterno nella misura di 520,71 euro al mese, oltre alla metà delle spese straordinarie richieste.
Nel luglio 2014 il padre del ragazzo e obbligato al mantenimento, proponeva reclamo dinanzi alla Corte d'appello che, in parziale accoglimento,stabiliva in euro 1.800,00 l'importo del contributo mensile.
La ricorrente quindi notificava all'ex convivente e obbligato al mantenimento un atto di precetto per il pagamento degli arretrati per il mantenimento del figlio, calcolati in euro 1.800,00 mensili dalla data dell'originaria domanda giudiziale ( anno 2009).
Punto di diritto.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato e sul punto osserva quanto segue:
a)Considerato che l'obbligazione di mantenimento si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio; l'obbligo del genitore non affidatario o collocatario decorre:
- dalla effettiva cessazione della coabitazione – e non dalla proposizione della domanda giudiziale - nell'ipotesi in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione.
- nel caso in esame, invece, retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale.
La Corte di Cassazione pronuncia il seguente principio di diritto: "La decisione del Tribunale per i Minorenni relativa all'obbligo di mantenimento, ai sensi dell'art. 148 cod. civ., del figlio naturale da parte del genitore non affidatario retroagisce naturalmente al momento della domanda giudiziale, oppure - se successiva -dall' effettiva cessazione della coabitazione, senza necessità di apposita statuizione sul punto.