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pupù la cacca non c'è più!

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“Il difficile non è tanto vedere cose che nessuno ha ancora visto, ma pensare ciò che nessuno ha ancora pensato di ciò che tutti vedono”. (Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger premio Nobel per la Fisica – 1933)

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Passeggiare col cane, senza sacchetti, perché alla PUPù ci pensiamo NOI !

NON SAREBBE MERAVIGLIOSO?


Deiezioni canine: i rischi che ignoriamo quando non raccogliamo gli escrementi dei cani.

Il bisognino del nostro cane, grande o piccolo che sia, non è un rifiuto come tutti quanti gli altri. Considerarlo un prodotto che non nuoce alla salute è un errore! Infatti la cacca dei cani è piena di germi che possono portare malattie e parassiti molto contagiosi. Imparagonabili certamente al letale coronavirus covid-19 ma pur sempre fastidiose, tra cui la leishmaniosi e le dermatiti. Eccovi alcuni numeri, relativi alle deiezioni canine, sui quali porre attenzione. Con la classifica di “FOCUS” sottoevidenziata, pubblicata su un articolo dell’ “Associazione Apaca OdV” - (di cui al link di riferimento), viene mostrata la quantità di escrementi evacuati per razza. Dato che in Italia ci sono circa otto milioni di cani microcippati, a voi lascio immaginare le tonnellate di cacca depositata dai nostri amici a quattro zampe sulle strade del nostro paese. Quindi, dati alla mano, le deiezioni canine non raccolte rappresentano un vero e proprio problema di sanità pubblica. Bisogna rimuovere  le deiezioni canine ovunque esse siano, non solo nei parchi e sui  marciapiedi!. 

Stiamo realizzando una START-UP per un INNOVAIVO SERVIZIO di RACCOLTA delle DEIEZIONI CANINE.
NON SAREBBE MERAVIGLIOSO SMETTERE DI RACCOGLIERLA ? 
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La partecipazione al sondaggio richiede meno di 2 minuti, nessuna registrazione e nessun tipo di impegno

 “Il difficile non è tanto vedere cose che nessuno ha ancora visto, ma pensare ciò che nessuno ha ancora pensato di ciò che tutti vedono”.

- Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger premio Nobel per la Fisica - 1933 - 

 

La raccolta e lo smaltimento delle deiezioni canine, uno dei tanti bisogni che se non soddisfatti sono destinati a diventare un problema di urgenza per gli Enti Locali, nonché, rappresentare un serio problema per la tutela dell'ambiente e della salute di tutti.


Aspetti inerenti il problema delle deiezioni canine.


  1. DEIEZIONI CANINE: ASPETTI SANITARI
  2. Deiezioni canine: i rischi che ignoriamo

Articoli di stampa Nazionali

NORMATIVA

L’Ordinanza 25 giugno 2018 ha prorogato le disposizioni previste dalle precedenti ordinanze, confermando, tra l’altro, la possibilità per i medici veterinari libero professionisti di promuovere e organizzare i percorsi formativi volontari, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’ordinanza contribuendo così a diffondere in maniera capillare la cultura del possesso responsabile e l’educazione dei proprietari di cani.

Responsabilità civile e penale dei proprietari

Ai fini della prevenzione del rischio di aggressione da parte di cani l'Ordinanza ha attribuito un ruolo fondamentale alla responsabilità dei proprietari. Il proprietario di un cane, infatti, è sempre responsabile del benessere e del controllo del proprio animale, pertanto risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni che questi arreca a persone, animali o cose.

E' disposto l’obbligo di utilizzare sempre e in ogni luogo il guinzaglio di una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico - fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni - e di avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida) da applicare in caso di potenziale pericolo, nonché l’obbligo di affidare il proprio animale solo a persone in grado di gestirlo. Il proprietario ed il detentore devono, inoltre, assumere informazioni sulle caratteristiche fisiche ed etologiche dei cani e sulle normative in vigore. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci.

Percorsi formativi per i proprietari di cani

Per favorire la formazione e l’acquisizione di adeguate cognizioni sulla corretta detenzione di un cane e ai fini della prevenzione di danni o lesioni ad altri, i Comuni congiuntamente con i Servizi Veterinari delle Asl, avvalendosi anche degli Ordini professionali dei Medici Veterinari, delle Associazioni di Medici Veterinari, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e delle Associazioni di Protezione degli Animali, devono mettere a disposizione dei percorsi formativi per i proprietari di cani. Tali percorsi formativi, con rilascio di specifica attestazione denominata patentino, divengono obbligatori per i proprietari di cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica identificati a livello territoriale.

Il Decreto del 26 novembre 2009 ha definito i contenuti del corso base.

Per la prima volta in Italia viene conferito un ruolo anche ai medici veterinari libero professionisti in materia di prevenzione. A loro infatti spetta l’informazione dei proprietari di cani che transitano dalle loro strutture rispetto alla possibilità o alla necessità di conseguire “il patentino”. Inoltre vengono posti in rete con i Servizi Veterinari pubblici al fine di segnalare situazioni a rischio a tutela della salute pubblica.

Registro dei cani morsicatori e con problemi di comportamento

I Servizi Veterinari delle ASL, nel caso in cui rilevino un rischio, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di eventuali interventi terapeutici comportamentali cui devono essere sottoposti i cani che richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e tengono un registro aggiornato di tali soggetti. I proprietari dei cani iscritti nel registro devono obbligatoriamente stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile e applicare contestualmente guinzaglio e museruola al proprio animale quando si trovano in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Divieti

  1. l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività
  2. qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività
  3. la sottoposizione di cani a doping, cosi' come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376
  4. gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
  5. recisione delle corde vocali
  6. taglio delle orecchie
  7. estirpazione delle unghie e dei denti
  8. taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale
  9. la vendita, l'esposizione ai fini di vendita e la commercializzazione di cani sottoposti a interventi chirurgici

Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

La Convenzione prevede l’obbligo morale per l’uomo di rispettare tutte le creature viventi in ragione del loro contributo ad elevare la qualità della vita dell’uomo e per i legami particolari che si sono ormai creati con gli animali da compagnia.

La legge vieta il taglio della coda e delle orecchie, la resezione delle corde vocali, l’estirpazione delle unghie e dei denti. L’unica eccezione prevista è quella in cui un medico veterinario considera tale intervento necessario nell’interesse dell’animale e quindi ai fini di garantirne il benessere. Viene, inoltre, consentito l’utilizzo degli animali da compagnia nelle pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e nelle manifestazioni pubbliche solo se vengono rispettate le condizioni di salute e di benessere dell’animale in considerazione della specie, razza e dell’età. La legge, infine, introduce il reato di traffico di animali da compagnia ed il reato di introduzione illecita di animali da compagnia.

Data di pubblicazione: 18 gennaio 2010, ultimo aggiornamento 10 luglio 2019