Pietro Martoni

Art.55 DL CURA ITALIA: Credito di Imposta a Fronte della cessione di crediti Deteriorati:INTERPRETAZIONE E CASI PRATICI

2020-05-20 17:39:53

Un utile guida per cercare di capire come poter eventualmente sfruttare questa opportunita

COSA POSSO CONVERTIRE IN CREDITO DI IMPOSTA?

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 

-perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (…) alla data della cessione,

-importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione (le cd eccedenze ACE)

A QUANTO AMMONTA IL  CREDITO DI IMPOSTA?

Essendo entrambe le componenti scomputabili dal reddito di impresa imponibile, il credito di imposta riguarda solo l’IRES e va determinando applicando al relativo ammontare l’aliquota IRES : pertanto ,nella generalità dei casi,l’ammontare del credito d’imposta è pari al 24% dell’importo delle 2 componenti, potendo essere rilevate in bilancio le imposte anticipate a loro correlato

COSA BISOGNA FARE PER OTTENERE IL CREDITO DI IMPOSTA?

La possibilità di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate riferibili alle componenti rilevanti è tuttavia subordinata alla cessione a titolo oneroso entro il 31 dicembre 2020 dei crediti in denaro “deteriorati” (ovverosia, in base al criterio oggettivo sancito dal comma 5 del nuovo art. 44-bis, i crediti rimasti insoddisfatti per oltre novanta giorni dalla data convenuta per il loro pagamento).

L’importo massimo agevolabile è il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (comma 1 art.44bis) e si stabilisce (sempre ai sensi del comma 1 art44bis) che i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro da computarsi in ottica di gruppo.

Non è rilevante il prezzo della cessione, la cessione deve intercorrere esclusivamente con soggetti terzi (quindi non sono valide le cessioni appartenenti alle società appartenenti allo stesso gruppo).

I componenti rilevanti utilizzati (eccedenze ACE e perdite fiscali pregresse) non sono piu’ riportabili in avanti per ridurre la base imponibile in quanto già utilizzate per ottenere questo vantaggio mentre l’eventuale perdita su crediti che deriva da QUESTA cessione, sarà DEDUCIBILE NELLE MODALITA’ ORDINARIE.


Non si considerano le 2 componenti che si stanno formando nell’esercizio 2020 (anche se sarebbero auspicabili modifiche in tal senso per una maggiore agevolazione delle imprese) , ma solo quelle maturate alla data di chiusura dell’esercizio precedente, quindi al 31.12.2019, che si possono riportare in avanti.

Sarà inoltre fondamentale determinare il reddito di impresa 2019 per capire quale parte di queste componenti rilevanti si può utilizzare per ottenere il credito di imposta quest’anno e quale è stata già utilizzate per ridurre il reddito di impresa dell’esercizio precedente (2019).


ESERCIZIO DELL'OPZIONE


La trasformazione in crediti di imposta è quindi condizionata all’esercizio da parte della società cedente dell’opzione, irrevocabile, di cui all’art. 11, primo comma, D.L. n. 59/2016 che prevede in estrema sintesi il pagamento di un canone annuo pari all’1,5% della differenza (se positiva) tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate, il canone è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Si consiglia di verificare questo aspetto con il proprio consulente.


QUANDO E’ FRUIBILE IL CREDITO D’IMPOSTA?

 Il credito d’imposta è fruibile alla data di efficacia della cessione dei crediti (comma 1 del nuovo art44 bis).


SOGGETTI DESTINATARI

Il nuovo art44 bis fa un generico riferimento alle società, escludendo le imprese individuali e qualsiasi soggetto diverso dalla società.

Le società di persone dovrebbero essere escluse da tale agevolazione in quanto, caratterizzate dal regime di trasparenza , non hanno il diritto a riportare in avanti le perdite fiscali maturate perché le attribuiscono proquota ai soci.

Sono escluse (comma 4 art44 bis) le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5 della legge fallimentare o dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (in vigore dal 15 agosto 2020).


IL MECCANISMO DI CONVERSIONE NEI REGIMI FISCALI DEL CONSOLIDATO E DELLA TRASPARENZA FISCALE

SOCIETA’ CONSOLIDANTE: ha il diritto di utilizzare in compensazione le perdite pregresse maturate in vigenza del regime consolidato

SINGOLE CONSOLIDATE: Diritto di trasformare le imposte anticipate sulle eccedenze ACE 

TRASPARENZA FISCALE:Il diritto di conversione delle perdite fiscali va ai singoli soci

mentre le eccedenze ACE restano nella disponibilità della società trasparente






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