Paola Maria Camillo

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R I Q U A L I F I C A Z I O N E - E N E R G E T I C A Da EUTEKNE L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento con le regole per cedere la detrazione per la riqualificazione energetica /Stefano SPINA Sabato, 20 aprile 2019 Lalegge di bilancio 2018, intervenendo sui commi 2-tere 2-sexiesdell’art. 14del DL 4 giugno 2013 n. 63, ha previsto che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute: - sia nel caso di interventi eseguiti sulleparti comunidegli edifici condominiali; - sia nel caso di interventi eseguiti sullesingole unitàimmobiliari. La cessione dei crediti originati dagli interventi sulle singole unità rappresenta una novità salutata con favore dai contribuenti, ma, fino a ieri, mancavano le modalità operative. Infatti il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 agosto 2017 n.165110(che ha sostituito il provv. n.108577/2017) non prevedeva tale possibilità (si veda “Inattuabile la cessione dell’ecobonus sulle singole unità immobiliari” del 16 febbraio 2019). L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n.100372del 18 aprile 2019, pubblicato ieri, pur ricalcando negli adempimenti le specifiche dei provvedimenti precedenti, detta finalmente leregole operativeper la cessione di tali crediti. Occorre premettere che la cessione del credito, corrispondente alla detrazione calcolata sulla base delle spese sostenute sugli interventi di riqualificazione energetica, può essere effettuata: - dai soggetti che non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF in quanto rientrano nella “no tax area”; - dalla generalità dei soggetti che possono beneficiare delladetrazionee che sostengono le spese, rientrando in tale categoria anche i soggetti IRES (circ. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2018 n.11). La cessione può avvenire nei confronti dei fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure verso altri soggetti, riconducibili agli interventi stessi, con facoltà di una successiva cessione oltre a quella originaria sempre nei confronti di tali soggetti. La cessione del credito verso istituti di credito o intermediari finanziari è invece limitata ai soggetti “incapienti”, mentre il credito non può essere ceduto alle pubbliche amministrazioni. La cessione deve esserecomunicatadai soggetti cedenti, entro il28 febbraiodell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate riportando i dati del cedente e del cessionario, la tipologia di intervento effettuato, l’importo del credito cedibile e di quello ceduto, l’anno di sostenimento della spesa nonché i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento. Occorre inoltre indicare la data di cessione del credito e l’accettazione dello stesso da parte del cessionario. In alternativa alla comunicazione telematica i contribuenti possono compilare ilmoduloallegato al provvedimento n. 100372/2019 e inviarlo mediante PEC agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Ricevuta la comunicazione l’Agenzia stessa renderà visibile, nel Cassetto fiscale del cessionario, il credito d’imposta ceduto e sarà onere di quest’ultimo “accettarlo” utilizzando l’apposita procedura messa a disposizione. L’utilizzazione del credito, così come la comunicazione da parte del cessionario dell’eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, previa accettazione del credito stesso. Comunicazione del cedente dal 7 maggio al 12 luglio 2019 Ora, poiché il provvedimento è stato pubblicato solamente ieri, la stessa Agenzia ha previsto un calendario differente per gli adempimenti relativi al credito del 2018. Infatti la comunicazione da parte del cedente dovrà avveniredal 7 maggio2019al 12 luglio 2019mentre l’utilizzo del credito da parte del cessionario o la sua eventuale successiva cessione potrà avvenire a decorrere dal 5 agosto 2019 previa accet

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