Natascia Tieri Sociologa

Verso nuovi orizzonti

Startup innovative

2020-10-11 08:52:12

La Legge 17 dicembre 2012 n.221 di conversione, con modificazioni del D. L. n. 179/2012 introduce importanti novità e regolamentazioni in materia di startup innovative.

La Legge 17 dicembre 2012 n.221 di conversione, con modificazioni del D. L. n. 179/2012 introduce importanti novità e regolamentazioni in materia di startup innovative.

La norma introduce per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative.

Sono considerate startup innovative le società di capitali, anche in forma cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che abbiano i requisiti di seguito elencati:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche
  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi (modifica apportata dal Decreto Legge n.3/2015 convertito dalla Legge n.33/2015)
  • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro
  • la società non deve distribuire, o aver distribuito, utili
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

Inoltre la startup innovativa deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore tra il costo e il valore della produzione
  • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro o in possesso di laurea magistrale per almeno un terzo (Interpello del 14 ottobre 2014)
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di una privativa industriale relativa ad un'invenzione industriale connessa all'attività dell'impresa

Una particolare categoria di startup innovative sono quelle a vocazione sociale, le quali operano in settori di particolare valore per la collettività. Con Circolare del 20 gennaio 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto una procedura semplificata di riconoscimento sul Registro delle Imprese, nella sezione dedicata alle startup innovative.

La norma definisce, altresì, le caratteristiche le caratteristiche dell’incubatore di startup innovative, certificato che consiste in una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso di determinati requisiti. Nello specifico, gli startupper possono avvalersi dell’esperienza di  formatori, tutor e manager, con competenze in strategia aziendale, marketing e finanza.

Per favorire l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato, nell’ambito delle attività inerenti o strumentali all’oggetto sociale proprio delle startup innovative sono previste alcune deroghe all’applicazione della disciplina generale del D. Lgs. 81/2015.

Anche per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori assunti da parte delle startup innovative, si prevede un intervento dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in via diretta o in via delegata ai livelli decentrati, con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni, per la definizione di:

  • criteri per l’individuazione sia dei minimi tabellari per la promozione dell’avvio delle start up, sia della parte variabile della retribuzione
  • disposizioni per adattare le regole in tema di gestione del rapporto di lavoro alle necessità delle imprese innovative

Di conseguenza, risulta ampliata la possibilità di ricorso alla contrattazione collettiva includendo anche eventuali deleghe ai livelli decentrati.

Infocamere mette a disposizione il Portale dedicato alle startup innovative, con guide e strumenti utili per gli aspitanti startupper.

Agevolazioni fiscali

L’art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179 – convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 - ha stabilito per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, la possibilità di dedurre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche un importo pari al 19% della somma investita in una o più start-up innovative. L’investimento può essere fatto direttamente dal contribuente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. L'investimento massimo detraibile non può superare, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Inoltre, il medesimo art. 29 stabilisce che il 20% della somma investita nel capitale sociale di una o più startup innovative per gli stessi periodi d'imposta non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese startup innovative. L'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Con Decreto Interministeriale del 25 febbraio 2016 sono state definite le modalità di attuazione delle agevolazioni. È stabilito che le agevolazioni di cui all'art. 4 non si applicano: nel caso di investimenti in startup innovative che si qualifichino come imprese “in difficoltà”; imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio; per società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative; nel caso l’investitore possieda partecipazioni, titoli o diritti nella startup innovativa.

Inoltre, il Decreto individua le forme di investimento che possono ritenersi ricomprese nella nozione legale di investimento agevolato e i limiti delle agevolazioni fiscali concesse, che sono definiti in maniera uguale rispetto a quanto fatto dalla legge e esposto nei capoversi che precedono. Infine, il Decreto individua analiticamente le ipotesi di decadenza dal godimento del beneficio fiscale e le misure da adottare nel caso in cui tale decadenza si verifichi.

Il Decreto Legge n. 34 del 2019 c.d. “Decreto Crescita”, convertito in Legge n. 58/2019 ha introdotto alcune interessanti novità per il supporto alle startup, nel processo di innovazione. In particolare, il Decreto consente di usufruire di agevolazioni in alcune delle fasi che possono generare maggiori difficoltà.

In particolare, l’art. 32 prevede incentivi per il deposito di brevetti e marchi grazie al Voucher 3I Investire in Innovazione. Tale misura agevola le start-up in uno dei momenti più delicati, ovvero il processo di brevettazione della propria invenzione innovativa. Il Voucher 3I consente alle start-up di poter acquisire servizi di consulenza durante tutto il percorso di verifica della brevettabilità. Le modalità di attuazione della misura sono state stabilite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 novembre 2019.

Un’ulteriore semplificazione al processo di innovazione delle aziende italiane è stata realizzata in merito alla procedura per il Patent Cooperation Treaty (PCT), il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti che consente di avere la protezione della propria invenzione nei paesi (europei ed extraeuropei) firmatari del Trattato stesso. Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità, prima assente in Italia e, invece, possibile in altri Paesi EU e non, di poter vedere direttamente riconosciuta sul territorio italiano la richiesta di brevettazione internazionale effettuata tramite il PCT. Di fatto, il deposito della domanda internazionale equivale ad una domanda depositata in Italia alla stessa data. Il titolare di una domanda internazionale di brevetto può quindi decidere se avvalersi dell’esame presso l’Ufficio Europeo (c.d. “fase regionale”) o direttamente presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (c.d. “fase nazionale diretta”).

Finanziamenti

Smart&Start nasce come uno strumento di finanziamento rivolto alle startup innovative del Mezzogiorno.  

Dal 2015, Smart&Start è esteso a tutte le startup innovative presenti sul territorio nazionale, così come previsto dal Decreto Ministeriale del 24 settembre 2014La Circolare del 10 dicembre 2014 fornisce le indicazioni operative per presentare le istanze a partire dal 16 febbraio 2015

I soggetti che possono accedere ai mutui agevolati erogati da INVITALIA sono:

  • Le startup innovative, iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, costituite da non più di 48 mesi che siano di piccola dimensione e con una sede legale e operativa in Italia
  • Gruppo/i di persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa (compresi i cittadini stranieri in possesso del visto startup) purché l’impresa sia formalmente costituita entro 60 giorni dalla data di ammissione al beneficio.

Le agevolazioni riconosciute da INVITALIA consistono:

  • Nel riconoscimento di un finanziamento a tasso zero a copertura del 80% delle spese sostenute, arrivando al 90% se la compagine è costituita da giovani, donne o dottori di ricerca rientrati dall’estero
  • Per le startup localizzate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e nel territorio del Cratere Sismico Aquilano è prevista una restituzione solo dell’80% del mutuo agevolato ricevuto
  • Un programma di tutoring per le startup costituite da meno di 12 mesi finalizzato a  sostenere la fase di avvio, offrendo dei servizi specialistici utili anche all’internazionalizzazione.

I programmi di spesa ammessi al finanziamento devono avere un importo variabile tra i 100.000 e 1,5 milioni di euro relativi a beni di investimento e/o costi gestionali.

Con la circolare della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese n. 439196 del 16 dicembre 2019, sono state definite le tempistiche e le modalità di presentazione delle domande secondo la nuova disciplina introdotta dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2019.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate, sulle base della nuova modulistica, a partire dal 20 gennaio 2020.

Le domande già presentate e per le quali, alla data di pubblicazione della predetta circolare, non siano già stati adottati provvedimenti da parte del Soggetto Gestore, potranno essere riformulate in base alla nuova disciplina entro 60 giorni dalla data del 20 gennaio 2020. In caso di ripresentazione è fatta salva, ai fini dell’ammissibilità delle spese e dell’accertamento dei relativi requisiti, la data di presentazione della domanda originaria.

Il Decreto Rilancio, emanato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene incontro al bisogno di rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative, nell’ambito della misura “Smart&Start Italia“, principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese, istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e oggetto di recente revisione con decreto dello stesso Ministro del 30 agosto 2019, attuativo dell’ultimo “Decreto Crescita” (articolo 29, comma 3, del decreto-legge 34/2019).

L’obiettivo del rafforzamento e perseguito, da un lato, attraverso un incremento della dotazione finanziaria della misura, dall’altro, ampliando la capacità di azione. In particolare, riguardo il secondo profilo di intervento, la norma intende completare il supporto prestato alle start up innovative, che si limita, nell’attuale configurazione della misura, alle fasi iniziali del ciclo di vita delle imprese.

Data la maggiore esigenza di liquidità rispetto alle altre imprese, le startup hanno infatti un maggiore fabbisogno di fondi. Pertanto, si è resa necessaria una evoluzione dello strumento Smart & Start Italia, che conduca ad estendere l’ambito di intervento dello strumento, incentrato sulle fasi iniziali del ciclo di vita, permettendo alle startup più meritevoli di consolidare il proprio sviluppo attraverso apporti in termini di capitale anche da parte di investitori privati e istituzionali.

In particolare, la conversione del prestito Smart&Start Italia a particolari condizioni di capitalizzazione delle imprese potrà costituire un valido incentivo idoneo a favorire l’ingresso di privati nel capitale sociale. Il nuovo strumento potrà consentire, dunque, la conversione del debito in uno strumento partecipativo, accompagnato dall’ingresso nel capitale sociale di un investitore o all’aumento del capitale stesso, la cui restituzione sarà legata al rendimento aziendale.

Infine, per facilitare l’incontro tra le startup innovative e il sistema degli incubatori, acceleratori, università ed innovation hub il Decreto prevede l'attivazione un contributo a fondo perduto per l’acquisizione dei servizi prestati da tali soggetti e rafforzamento patrimoniale della startup innovative, incentivando, pertanto, anche l’investimento nelle start up da parte di investitori qualificati (misura c.d. “Smart Money”). 

La concessione di tali contributi sarà disciplinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L’accesso ai fondi è possibile dopo una valutazione positiva del progetto imprenditoriale proposto. Per sapere come presentare la domanda, collegati al sito Smart&Start.