Mariaconcetta Chiarenza

Networker - Salute & Benessere a 360°

Mariaconcetta Chiarenza

Networker - Salute & Benessere a 360°

Network marketing: i vantaggi fiscali e previdenziali di un’attività 4.0

2020-01-22 18:31:19

Tra i metodi di guadagno che si stanno affermando a seguito della rivoluzione tecnologica degli ultimi anni rientra anche il network marketing.

Il network marketing (o multi-Level marketing) sta vivendo una seconda giovinezza a causa della particolare natura del suo duplice modello di redditività, generato in parte direttamente dalle vendite effettuate dal promoter e in parte indirettamente dalle vendite dei membri del team reclutati dallo stesso.

È facilmente intuibile come l’apporto del web marketing a tale metodo di guadagno sia enorme: da un lato c’è la possibilità di raggiungere decine di migliaia di persone per trovare possibili clienti o membri del team, mentre dall’altra gli automatismi e le opportunità di comunicazione in remoto comporta una riduzione del tempo di lavoro necessario.

Il network marketing è riconducibile nella disciplina della vendita a domicilio. La norma, attualmente in vigore, che disciplina tale settore è la legge n. 173/2005.

Aspetti fiscali

Il promoter aderente a un programma di networking viene definito networker e gode di una particolare disciplina fiscale, pensata appositamente per andare incontro alla natura spesso prettamente accessoria dei compensi derivanti da tale attività.

In particolare, ai fini delle imposte sui redditi, i compensi del networker sono assoggettati a ritenuta alla fonte del 23% che viene trattenuta dall’azienda venditrice, che funge quindi da sostituto d’imposta, direttamente sul compenso percepito, fatta salva una quota forfettaria di costi di gestione del 22% (in pratica, la tassazione secca avviene sul 78% dei compensi).

Ciò comporta, ovviamente, che:

- tali redditi saranno del tutto separati da eventuali ulteriori redditi;

- non saranno soggetti a IRPEF;

- non daranno luogo ad alcuna dichiarazione dei redditi in capo al networker che non abbia alcun tipo di ulteriore reddito o proprietà immobiliare.

Inoltre, i networker sono considerati come lavoratori autonomi occasionali fino al raggiungimento di un reddito annuo di 5.000 euro netti (pari a 6.410,26 euro lordi) e, quindi, non dovranno aprire alcuna partita IVA al di sotto del raggiungimento di tale soglia, anche svolgendo continuativamente tale attività economica.

Superato tale tetto al volume d’affari il networker dovrà aprire una propria partita IVA ma vigerà ancora con un sistema estremamente agevolato, figlio dell’impostazione normativa che ha questa particolare figura.

Infatti, continuerà a persistere il meccanismo della ritenuta alla fonte anche a seguito dell’apertura della posizione IVA, generando così un sistema molto particolare sia sotto il profilo dichiarativo che fiscale.

Il networker professionale, infatti, è escluso dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, non è soggetto agli studi di settore e/o parametri e non è soggetto nemmeno all’IRAP.

Egli dovrà provvedere a emettere le fatture di vendita, collezionarle e conservarle unitamente ai documenti di acquisto per le spese sostenute.

Sotto il profilo IVA dovrà provvedere a versare mensilmente e in maniera autonoma l’IVA sulle vendite entro il 16° giorno del mese successivo, a disporre le comunicazioni IVA trimestrali e provvedere alla presentazione della dichiarazione IVA.