Lucia Daminato

Founder Junior

Venditori porta a porta, aspetti fiscali

2019-04-10 07:52:57

Questa professione sta tornando molto in voga e mi è sembrato meritevole dedicarci dello spazio.

La vendita porta a porta è una tecnica di vendita abbastanza efficace perché il venditore si reca direttamente a casa dell’acquirente e quest’ultimo ha la possibilità di toccare con mano il prodotto e provarlo. Il venditore a domicilio o venditore porta a porta, che tutti abbiamo in mente è il signore del folletto o di prodotti cosmetici; tuttavia, questo tipo di commercio può essere applicato anche ai prodotti più disparati. 

Il venditore, per prima cosa, non rientra nell’inquadramento degli agenti di commercio o dei procacciatori di affari e normalmente agisce senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’impresa mandataria. Per questo motivo, la vendita porta a porta viene considerata una forma particolare di vendita al dettaglio di beni e servizi. In linea generale inoltre, salvo un’autorizzazione scritta, non ha la facoltà di riscuotere il corrispettivo, effettuare sconti o eventuali dilazioni. 

Per potere operare, i venditori porta a porta devono avere una lettera di incarico, sia nel caso in cui lavorino con un contratto di lavoro dipendente sia che lavorino in forma autonoma. Inoltre, in merito alla sua attività, secondo l’art. 19 del D.Lgs n. 114/98, il venditore porta a porta durante la sua attività di vendita, deve avere necessariamente un tesserino di riconoscimento fornitogli dell’azienda. 


Imposte sui redditi

Come stabilito dall’art. 25–bis del D.P.R. n. 600/1973 le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta del 23%; tale ritenuta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.Pertanto, il reddito imponibile netto si ottiene sottraendo dall'imponibile lordo (provvigioni, premi ed incentivi) una deduzione forfetaria del 22%: 

Reddito netto = Reddito lordo * 78%  

Sul reddito così determinato deve essere operata una ritenuta a titolo d’imposta, pari all'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (23%).I venditori incaricati alle vendite a domicilio porta a porta sono esonerati dalla

presentazione della dichiarazione dei redditi; nel caso in cui possiedano altri redditi non dovranno comunque essere dichiarate le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Inoltre tali soggetti sono esonerati dalla presentazione e dal versamento dell’IRAP e sono esclusi dagli studi di settore.

Disciplina Iva

Da un punto di vista del trattamento ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’art. 3 della Legge n. 173/2005 stabilisce che l’attività svolta dal venditore porta a porta è considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività, non superiore ad € 5.000; considerato che il reddito netto è pari al 78% delle provvigioni percepite la soglia dei compensi per essere considerata attività occasionale sarà pari ad € 6.426,10 (€ 6.410,26*78% = € 5.000). Di conseguenza, fino al raggiungimento di detto limite il venditore porta a porta non avrà obbligo di:

- aprire la partita IVA;

- applicare l’IVA sui compensi percepiti;

- tenere le scritture contabili (né a fini IVA né ai fini delle imposte sui redditi). 


Al momento di superamento della soglia prevista (quindi anche in corso d’anno, dalla prima operazione in cui viene superato il limite)


il venditore porta a porta diventa soggetto passivo IVA e scatta l’obbligo, entro

30 giorni, di apertura della partita IVA di assoggettare ad iva i compensi che eccedono tale limite.


Aspetti previdenziali

Come previsto dall’art. 44 del D.L. 269/2003, a decorrere dal 1° gennaio 2004, gli incaricati alle vendite a domicilio hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad € 5.000. Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un reddito netto annuo fino ad € 5.000 non ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS e nel caso in cui abbia rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dovrà tenere conto della somma dei redditi percepiti da ciascuna impresa. Nel caso di superamento del reddito netto annuo di € 5.000 e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad € 6.410,26 il venditore porta a porta dovrà: iscriversi alla Gestione separata dell’Inps;· versare in contributi dovuti (sulla parte di reddito eccedente € 5.000), ricordando che tali contributi sono per 1/3 a carico del contribuente venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’azienda mandante, contributi che dovranno essere versati entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle provvigioni.