Lucia Daminato

Founder Junior

Venditori a domicilio: guida fiscale e contributiva

2019-03-14 09:52:07

Una delle forme di commercio che negli ultimi anni sta tornando in auge è sicuramente quella dei venditori a domicilio: si tratta della classica attività di vendita porta a porta di prodotti. Solitamente si tratta di attività svolta per case di prodotti cosmetici, di bellezza, o comunque dedicati alla cura della persona (vedi le c.d. “presentatrici Avon“, “presentatrici kiko“, ecc), ma i settori in cui si applica questo tipo di commercio possono essere i più disparati (scope elettriche, prodotti e biancheria per la casa, detersivi, viaggi, che assieme ai cosmetici, sono i prodotti più venduti con il “porta a porta“).

I venditori a domicilio per poter esercitare l’attività devono essere in possesso di un'incarico, provato per iscritto, sia nel caso in cui esercitino in maniera autonoma, sia nel caso in cui lo facciano attraverso un contratto di lavoro dipendente.

Il compenso dell’incaricato alla vendita che non abbia un vincolo di subordinazione con l’impresa mandante è costituito dalle provvigioni sugli affari eseguiti. In merito all’attività dei venditori a domicilio, il D.Lgs. n. 114/98, all’articolo 19, prevede che obbligatoriamente l’azienda mandante debba fornire all’incaricato alle vendite a domicilio un apposito tesserino di riconoscimento, elemento imprescindibile per l’attività di vendita porta a porta: senza di esso l’attività di vendita a domicilio non può essere esercitata.

L’attività svolta dai venditori a domicilio, rientra nella disciplina fiscale degli agenti e rappresentanti di commercio.
In particolare le provvigioni percepite dai soggetti che effettuano attività di vendita a domicilio sono soggette all’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 23%.
Tale ritenuta deve essere applicata sull’ammontare delle provvigioni percepite ridotte del 22% a titolo di deduzione forfettaria delle spese legate alla produzione del reddito.

L’applicazione della ritenuta a titolo di imposta, ha come conseguenza che i venditori a domicilio sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. L’esonero è valido nel caso in cui il venditore non abbia percepito nello stesso anno di imposta anche altre tipologie reddituali, altrimenti la dichiarazione dei redditi dovrà essere presentata, ma avendo cura di non indicarvi le provvigioni percepite per lo svolgimento di tale attività. Oltre all’esonero dalla dichiarazione dei redditi i venditori a domicilio sono esonerati anche dall’applicazione della disciplina Irap e dagli studi di settore.
 

Venditori a domicilio: attività occasionale

La normativa fiscale prevede che l’attività dei venditori a domicilio possa essere esercitata in forma occasionale o professionale, a seconda del rispetto di alcuni requisiti che adesso andremo ad analizzare. L’articolo 3 della Legge n. 173/2005 prevede che l’attività svolta dal venditore porta a porta sia considerata di carattere occasionale sino al conseguimento di un reddito netto annuo, derivante da tale attività, non superiore ad €. 5.000.

Tale reddito deve essere considerato tenendo conto della percentuale di deduzione forfettaria del 22%. In pratica la soglia dei compensi percepiti per svolgere l’attività di venditori a domicilio a carattere occasionale è pari a €. 6.426,10 (€ 6.410,26 * 78% = € 5.000).

Per redditi fino a tale importo la ritenuta operata dall’impresa è una ritenuta a titolo di imposta, che il venditore porta a porta non è tenuto a sommare agli altri eventuali redditi percepiti ai fini Irpef. I redditi derivanti dalle vendite porta a porta, non superiori alla soglia di €. 6.426,10, non devono essere dichiarati nel modello Unico.

Il venditore a domicilio occasionale, quindi, fino al raggiungimento del suddetto limite sarà esonerato sia dall’apertura della partita Iva, che dall’applicazione dell’Iva sui compensi percepiti. 

Venditori a domicilio: attività professionale

Il venditore a domicilio che supera la soglia delle provvigioni lorde sopra indicata di €. 6.426,10 è tenuto, obbligatoriamente, all’apertura della partita Iva, entro i 30 giorni successivi. 
I soggetti che devono esercitare l’attività in modo professionale sono tenuti, quindi, all’apertura della partita Iva, utilizzando il codice attività 46.19.02, “Procacciatori di affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno“. Ricordiamo che per questi soggetti non sarà possibile accedere a regimi fiscali di vantaggio, come il c.d. “regime forfettario“, in quanto i venditori a domicilio esiste già un particolare regime fiscale.

Venditori a domicilio e disciplina previdenziale

L’articolo 44 del D.L. n. 269/2003 prevede che i soggetti incaricati delle vendite a domicilio siano obbligati ad effettuare l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps, nel momento in cui il reddito annuo derivante da questa attività superi la soglia dei €. 5.000 di provvigioni al netto della deduzione forfettaria del 22%.

Quindi, nel caso in cui il venditore porta a porta consegua un reddito netto annuo compreso nella soglia di  €. 5.000 non ha alcun obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. Da precisare che, nel caso in cui il venditore intrattenga rapporti con più imprese, per il calcolo del limite dei €. 5.000 si dovrà tenere conto della somma delle provvigioni percepite da ciascuna impresa.

Nel caso di superamento del reddito netto annuo di € 5.000 e quindi di un volume complessivo di provvigioni pari ad €. 6.410,26 il venditore porta a porta dovrà necessariamente procedere ad effettuare l’iscrizione alla gestione separata e versare i relativi contributi.
Per quanto riguarda il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata, ricordiamo che gli stessi sono dovuti per 1/3 a carico del contribuente, venditore porta a porta e per 2/3 a carico dell’azienda mandante.
Quindi, il venditore che opera in maniera professionale, sarà tenuto ad indicare in fattura la trattenuta Inps per la Gestione separata, pari ad 1/3 del contributo dovuto, che sarà poi interamente versato a cura dell’azienda mandante. Ricordiamo, infine, che i venditori a domicilio non sono in nessun caso soggetti all’iscrizione all’Inail.