Lucia Daminato

Founder Junior

Quando si pagano le tasse? Scadenze del 2019 dopo la proroga al 30 settembre

2019-06-28 10:12:16

Le scadenze 2019


La sostituzione degli Studi di Settore con i nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale ha comportato tempi lunghi per l’Amministrazione Finanziaria, tali da non mettere i contribuenti nella possibilità di adempiere nei tempi alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e conseguenti versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali.


Per questo motivo è stata prevista una proroga delle scadenze, inserendo l’art. 12-quinquies nel D.L. 34/2019 (cosiddetto decreto “crescita”) la cui conversione in legge è già stata approvata venerdì scorso dalla Camera e in settimana sarà approvato in via definitiva dal Senato. 


Le regole della proroga al 30/9/2019 

Questa disposizione prevede lo slittamento al 30 settembre 2019 della scadenza dei versamenti per chi è soggetto agli I.S.A. (compresi i soci di società di persone, associazioni professionali, società di capitali e soci “in trasparenza”). La proroga vale anche per l’IRAP, per i contributi previdenziali in dichiarazione e per il saldo IVA 2018. 

Non è dovuto lo 0,40% per lo slittamento dei versamenti a settembre in una unica rata, salvo che per l’IVA (per quest’ultima lo 0,40% si deve calcolare dal 18/3/2019). Dopo il 30/9 e fino al 30/10 sarà ancora possibile il versamento delle imposte maggiorando però l’importo dello 0,40%. 

La norma che prevede la proroga non cita espressamente i contribuenti minimi e quelli forfettari (le loro attività sarebbero soggette agli ISA ma una norma specifica li esenta): non ci sarebbe motivo per non comprenderli nella proroga, salvo pure esigenze di cassa. 


E per chi vuole rateizzare? 


Per i contribuenti che usufruiscono della proroga e intendono rateizzare il versamento di quanto dovuto si deve considerare che la prima rata decorre dal 30/9/2019, dopodichè: 

– I titolari di partita IVA (quindi ad esempio le ditte individuali, le società) dovranno versare la seconda rata entro il 16/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 16/11/2019 (slitta al 18/11). 

– I non titolari di partita IVA (quindi ad esempio i soci delle società) dovranno versare la seconda rata entro il 31/10/2019 e la terza ed ultima rata entro il 30/11/2019 (slitta al 2/12). Le seconde e terze rate dovranno essere gravate dello 0,40%. 

 

Chi non ha la proroga 


Non possono avvalersi della proroga “lunga” i contribuenti non soggetti agli I.S.A., quindi ad esempio i dipendenti, i pensionati, chi deve dichiarare redditi da immobili, anche in cedolare secca, redditi occasionali o altri “diversi” o altri tipi di redditi non di impresa o da attività di lavoro autonomo oppure chi esercita una delle attività d’impresa/lavoro autonomo per le quali però non è stato approvato l’ISA. 

Per questi contribuenti la scadenza resta quella fissata originariamente:

 – 30/6/2019 (spostata all’1/7/2019 in quanto festiva);

 – (ma) si potranno avvalere di 30 giorni in più con l’aggiunta però dello 0,40% alle somme dovute; 

– potranno rateizzare il versamento di quanto dovuto, con le stesse scadenze degli anni precedenti. 


La proroga non è un obbligo 


Naturalmente chi volesse versare le imposte o contributi senza aspettare settembre è libero di farlo. La proroga a settembre potrebbe essere “sfruttabile” anche da parte dei contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno potuto versare ad esempio gli acconti dell’anno 2018 (alle precedenti scadenze di luglio e novembre 2018). 

Esempio: un contribuente che a novembre 2018 per qualsiasi motivo non ha avuto la possibilità di versare il secondo acconto delle imposte 2018 potrebbe, attraverso il ravvedimento operoso, versare a giugno, luglio e agosto e mettersi in pari. 


La presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi al 30/11 


La scadenza di questo obbligo viene spostata definitivamente, a regime, e quindi anche per gli anni successivi fino a future modifiche legislative, al 30 novembre. Per le aziende che non hanno l’esercizio “solare” e per i casi di operazioni straordinarie il termine diventa l’undicesimo mese dopo la chiusura dell’esercizio.