Lucia Daminato

Founder Junior

No al registratore telematico per forfettario che fattura

2020-01-28 11:34:08

Stiamo ricevendo molte vostre domande riguardo all’entrata in vigore dell’obbligo di invio telematico dei corrispettivi a partire dal 1° Gennaio 2020 per i forfettari .

Dal 1° gennaio 2020 parte la seconda rivoluzione digitale del fisco italiano, che interesserà la totalità della platea dei titolari di partita IVA che emettono scontrini o ricevute.

L’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate potrà essere effettuato entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, o con i registratori di cassa telematici, o mediante inserimento manuale dei dati sul portale Fatture e Corrispettivi.

Per venire incontro alle esigenze di adattamento delle imprese, per i primi sei mesi dall’obbligo è in vigore la moratoria dalle sanzioni, con la possibilità di invio dei dati dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.



I forfettari sono obbligati all’invio telematico dei corrispettivi?

Chiariamo subito che i contribuenti forfettari sono esonerati dalla fatturazione elettronica ma sono comunque obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

In via generale, i soggetti rientranti in tale obbligo sono tutti coloro che hanno l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ovvero tutti gli artigiani e i commercianti (parrucchieri, barbieri, estetiste, idraulici, elettricisti, meccanici, ecc.) compresi i contribuenti forfettari.

Sono esonerati da tale adempimento  solo i soggetti che non hanno l’obbligo di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, tra i quali anche chi effettua commercio elettronico Vendita di prodotti per via telematica. Fiscalmente si distingue fra commercio elettronico come evidenziato anche dalla risposta all’interpello 198 del 10/06/2019 dell’Agenzia delle Entrate.


Regime forfettario invio telematico corrispettivi dal 2020

Adesso passiamo ad analizzare cosa cambierà nello specifico a partire dal 1° Gennaio 2020 per tutti i soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate (quindi anche i forfettari).

Per le attività che hanno scontrinato meno di 400.000, dal primo gennaio 2020, sarà obbligatorio avere lo scontrino fiscale elettronico.

La ricevuta fiscale e lo scontrino come li abbiamo sempre visti fino ad ora, non esisteranno più, ci sarà un documento commerciale che verrà rilasciato al cliente ma, non si potrà più rilasciare lo scontrino e/o la ricevuta fiscale.

È previsto un periodo transitorio che va dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per adeguarsi alle nuove modalità di trasmissione, in questo periodo sarà ancora possibile rilasciare lo scontrino e/o la ricevuta fiscale come si è sempre fatto ma, entro la fine del mese successivo, i corrispettivi dovranno essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate, utilizzando le funzionalità messe a disposizione per questi adempimenti (area personale).

Anche per i forfettari obbligati al rilascio di ricevuta o scontrino sarà necessario acquistare il registratore di cassa che abbia le funzionalità per l’invio telematico degli incassi, si dovrà farlo entro il 30 Giugno 2020.

Dal 1° Gennaio 2020, fino a quando non avrà attivato il registratore di cassa (obbligatoriamente entro il 30 Giugno), si dovranno comunicare i corrispettivi in via telematica attraverso l’apposita procedura gratuita messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Impostazione Registratore telematico forfettari

Il registratore di cassa sarà programmato per indicare la “natura delle operazioni” e provvederà quindi a trasmettere il flusso all’Agenzia delle Entrate suddividendo quelli che sono i corrispettivi incassati per la prestazione da quelli che invece sono gli incassi per rimborso delle spese anticipate per conto del cliente (detti incassi non hanno mai concorso per determinare il limite dei 77,47 euro sopra ai quali è necessario apporre la marca da bollo sulla ricevuta fiscale).

Essendo i contribuenti forfettari non soggetti ad Iva,  anche il Registratore telematico dovrà essere impostato tenendo conto di tale caratteristica.

Al momento non ci sono ancora informazioni definitive in merito a quale sarà la modalità di applicazione dell’imposta di bollo per chi ha sempre emesso ricevute fiscali (soggette a bollo) e dal 2020 emetterà il documento commerciale con invio telematico all’Agenzia delle Entrate che non prevede l’apposizione del bollo.


Se non si vuole comprare il registratore di cassa predisposto per l’invio telematico, unica soluzione sarà quella di rilasciare direttamente la fattura al cliente, come contribuente forfettario non si ha infatti l’obbligo alla fatturazione elettronica e potrà quindi rilasciare la fattura cartacea (apponendo il bollo per importi superiori a € 77,47).


La ricevuta fiscale non esisterà più a partire dal primo gennaio 2020 (con periodo transitorio fino al 30 giugno 2020).

Se si acquisterà il registratore di cassa, si potrà usufruire di un credito d’imposta  utilizzabile in sede di Dichiarazione dei Redditi percepiti nell’anno nel quale si è affrontata la spesa per il registratore.

Regime forfettario e Registratore telematico in sintesi

La ricevuta fiscale non esisterà più, ovvero non avrà più alcuna valenza fiscale

  • Dal 1° Gennaio 2020 dovrai  inviare telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.
  • Fino al 30 Giugno 2020 potrai non avere il Registratore telematico ma entro il mese successivo dovrai trasmettere i corrispettivi attraverso la tua area personale dell’Agenzia delle Entrate
  • Dal 1° Luglio dovrai obbligatoriamente avere il Registratore telematico, a meno che tu non decida di emettere solo più fatture e non i documenti commerciali (ex-scontrini/ricevute).
  • Se acquisti un Registratore telematico potrai fruire di un credito di imposta che, per i forfettari, può essere utilizzato in sede di Dichiarazione dei redditi