Lucia Daminato

Founder Junior

E-commerce ed aspetti fiscali

2019-02-25 15:09:56

La vendita di beni in e-commerce è considerata dall'Amministrazione Finanziaria come un’attività commerciale. Questo significa che il suo esercizio abituale richiede necessariamente l’apertura di una partita Iva. Se vuoi avviare un’e-commerce in questo articolo troverai tutte le informazioni utili all'apertura.

Cosa devo fare per vendere online?
Dobbiamo fare prima un'altra premessa per capire come iniziare a vendere online, che è riferita a capire se si ha l'obbligo di apertura della partita IVA o no.
 

Vendere Online senza partita IVA:
Possiamo vendere attraverso i canali web anche senza partita IVA quando l'attività è riconosciuta "occasionale", solo se si parla di servizi e non di beni materiali.
In questo caso è necessario capire quando un’attività di vendita possa essere considerata effettivamente occasionale.
Facciamo alcuni esempi per capire meglio: nel caso un lavoratore dipendente, che nel tempo libero ripara un PC del suo vicino di casa.
Qui si capisce che la prestazione è professionale e del tutto occasionale.
Un'altro esempio può però creare dei dubbi in merito: un soggetto vende oggetti su piattaforme di marketplace come Ebay o Subito.it.
In questo caso, non si parla di attività professionale, ma di un’attività di tipo commerciale, dove le prestazioni occasionali non sono applicabili.
Per quanto riguarda invece beni usati, allora non si deve adempiere ad alcun obbligo fiscale, basterà eventualmente rilasciare una ricevuta non fiscale.
La disciplina riguardante le prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 (“legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro“) poi denominata “Legge Biagi” ossia il D.Lgs. n. 276/2003 (così come modificato dall’art 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. “Legge Fornero“).
Tale normativa aveva introdotto le prestazioni occasionali, che si caratterizzavano essenzialmente in:
Compenso non superiore a €. 5.000 da ogni committente;
Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno.
Quindi se aprite un e-commerce e le vostre vendite escono da questi limiti dovete obbligatoriamente aprire una partita IVA.

 
Quando Vendere Online aprendo una partita IVA:
Tutte le attività di vendita che non si configurano come occasionali, ma a questo punto diventano abituali, hanno l'obbligo di apertura della partita IVA.
L'apertura della partita IVA vale anche se si vuole vendere attraverso un marketplace come Amazon od Ebay, non solo direttamente attraverso un proprio ecommerce.
I beni venduti dovranno sottostare alle regole IVA del DPR 633/72, questo a prescindere dall’entità dei guadagni ottenuti o degli ordini ricevuti.
I passaggi da effettuare per aprire una attività commerciale online:
Apertura partita IVA: bisogna presentare all’Agenzia delle Entrate lo specifico modello AA7/11 nel quale dovranno essere compilati i campi riguardanti il codice ATECO 47.91.10 – "Commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet";
Al momento dell’apertura della partita Iva dovrete scegliere, consigliati dal vostro consulente di fiducia, anche il regime fiscale da adottare per l’esercizio della vostra attività.
Compilazione della SCIA: si tratta di una comunicazione allo sportello unico per le attività produttive del comune dove ha sede l'attività per dichiarare la data di inizio dell'attività stessa;
Iscrizione al Registro delle Imprese:  dato che si tratta di vendita di beni e di conseguenza un’attività commerciale, è necessario comunicare la data di inizio anche al Registro delle Imprese che rilascerà il numero di iscrizione.
Iscrizione all’INPS nella sezione gestione commercianti obbligatoria:
A prescindere dal fatturato, i contributi fissi dovuti alla Gestione Commercianti ed Artigiani INPS sul reddito minimale di 15.710 euro sono pari a 3.777,84 euro (così suddivisi: 3770,40 euro a titolo di IVS e 7,44 euro a titolo di maternità).
Se si adotta il regime forfettario, è prevista la possibilità di richiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti INPS. Per effetto della riduzione, la quota di contributi fissi da versare passa da 3.777,64 euro annuali a 2.458,20 euro da versare in 4 rate trimestrali di pari importo.
Fatto tutto questo si è pronti ad intraprendere l'attività di vendita online beni materiali.

 
 

LA fatturazione ai fini iva in e-commerce
Quando si decide di avviare un’attività di e-commerce è bene sapere anche come trattare le vendite che si effettuano da un punto di vista fiscale.
Per questo motivo è bene conoscere le differenze tra e-commerce diretto e indiretto.
Questo in quanto da un punto di vista fiscale effettuare un tipo di vendita piuttosto dell’altro comporta delle differenze di non poco conto.
Il commercio elettronico consiste nello svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via elettronica e comprende la commercializzazione di beni, la prestazione di servizi e la commercializzazione di prodotti digitali.
Sulla base della consegna dei prodotti acquistati l’e-commerce può essere suddiviso in:
- Ecommerce diretto, quando la transazione e il bene scambiato sono online;
- Ecommerce indiretto, quando la transazione è online ma il bene è fisico.

Vediamo in dettaglio le differenze.

 E-commerce diretto

In caso di e-commerce diretto, l’intera transazione, ordine consegna e pagamento avvengono interamente per via telematica.
Si tratta della vendita di prodotti virtuali intangibili (software, siti web, immagini, testi, film e musica), che vengono acquisiti attraverso il “download” dell’utente.
Ebbene, da un punto di vista dell’Imposta sul valore aggiunto queste operazioni sono assimilate alle prestazioni di servizi, le quali prevedono le seguenti regole di fatturazione:
- Prestazioni business to business – Le prestazioni svolte tra due soggetti passivi Iva queste rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7-ter c.1 lett. a) del DPR n.633/72. Tali prestazioni sono quindi tassate nel luogo di stabilimento del committente a prescindere dalla residenza del prestatore e dal luogo ove la prestazione viene eseguita (vendita tra due aziende italiane di un software – il prestatore emette fattura con Iva). Se uno dei soggetti è comunitario, dal lato attivo del rapporto il soggetto passivo Iva dovrà emettere fattura non soggetta ad Iva. Mentre dal lato passivo il soggetto che la riceve dovrà integrare la fattura con il meccanismo del reverse charge entro il mese di ricevimento;
- Prestazioni business to consumer – Le prestazioni svolte tra un soggetto passivo Iva e un soggetto privato rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7-ter c.1 lett. b). Articolo secondo il quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello stato quando sono rese da soggetti passivi stabiliti nel territorio a committenti non soggetti passivi. Ad esempio, una società italiana vende ad un privato un film scaricato su internet. L’operatore nazionale emette fattura con Iva.

 E-commerce indiretto

In caso di e-commerce indiretto, la cessione avviene per via telematica ma la consegna dei beni avviene tramite canali tradizionali (consegna del bene tramite vettore o spedizioniere).
Ai fini Iva tali operazioni sono assimilate alle vendite per corrispondenza.
In particolare, si tratta di cessioni di beni non soggette ad obbligo di fatturazione (se non richiesta dal cliente), ne all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o ricevuta fiscale.
I corrispettivi delle vendite devono essere comunque annotati nell’apposito registro.
Vediamo adesso le casistiche che possiamo avere:
- Prestazioni business to business – Le prestazioni svolte tra due soggetti Iva devono essere regolate tramite emissione di fattura, in ogni caso, così come previsto dal DPR n. 633/72.
- Prestazioni business to consumer – Le operazioni svolte tra un venditore soggetto passivo Iva nel nostro Paese ed un soggetto privato devono essere annotate nel registro dei corrispettivi e sono soggette ad Iva, oppure fatturate ma soltanto su richiesta del cliente. Se invece il soggetto passivo è un soggetto privato residente in un paese comunitario l’Iva deve essere applicata in Italia se l’ammontare delle cessioni effettuate nello stato dell’acquirente, hanno superato nell’anno precedente o nell’anno in corso la soglia di €. 79.534,36. Viceversa sorge l’obbligo per il soggetto Iva italiano di identificarsi fiscalmente nel paese comunitario al fine di applicare l’Iva nel paese di destinazione.




 

E se tutto questo non bastasse?
Nonostante in questo post si siano fornite le linee guida per l’attività di e-commerce, potresti comunque avere ulteriori dubbi o necessitare di maggiori info.
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