Lucia Daminato

Founder Junior

CRIPTOVALUTE E FISCO

2020-02-12 13:50:38

Anche le criptovalute vanno indicate nel Modello Unico e riportate nella dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.

Il Tar del Lazio conferma: le criptovalute vanno considerate come redditi finanziari esteri

Sul fronte del trattamento fiscale delle criptovalute arriva un importante pronunciamento del Tar del Lazio, destinato a fare giurisprudenza in una materia ancora priva di veri e propri punti di riferimento dal punto di vista della certezza del diritto.


Più nel dettaglio nella sentenza si può leggere che:


1) Gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali, non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4 del DL 167/1990, convertito in l. 227/1990 (modificati dal dlgs 90/2017) e nei relativi limiti.


2) Il trattamento fiscale dell’utilizzo delle criptovalute opera in forza della natura delle operazioni poste in essere mediante detti valori (oltre che, naturalmente, in base alla natura dei soggetti utilizzatori e delle relative attività, imprenditoriali o meno), laddove (e nella misura in cui) detto utilizzo generi materia imponibile.

Resta quindi confermata l’inclusione delle criptovalute, da un punto di vista fiscale, nell’ambito dei redditi finanziari esteri da dichiararsi nel quadro RW del Modello Unico Persone Fisiche 2019.


I Bitcoin vanno dichiarati?

No, non bisogna dichiarare allo Stato, o all’Agenzia delle Entrate, quanti Bitcoin si posseggono.


Tuttavia il tema è delicato, complesso, e per certi versi ancora controverso. Quindi è necessario fare un po’ di chiarezza e specificare tutte le varie casistiche. Innanzitutto distinguiamo ciò che debbono fare le imprese da quello che devono fare i privati.


Chiariamo subito un aspetto importante.


C’è una differenza tra acquistare bitcoin o criptovalute con una piattaforma di trading, e un exchange di criptovalute. Nel primo caso si tratta di trading di bitcoin, con eventuali guadagni tassati al 26% sulla base delle proprie capacità di trader, e solo quando avrete prelevato i fondi sul vostro conto in banca. Nel secondo caso, exchange, state effettivamente comprando dei bitcoin (o criptovalute) reali e quindi le tasse “andrebbero pagate” solo nel momento in cui effettuate la conversione in euro.

Tassazione Bitcoin per le imprese

Per le imprese i Bitcoin vanno considerati alla stregua di valuta estera. Quindi sebbene non ci sia la specifica necessità di dichiarare quanti se ne posseggono, bisogna però dichiarare tutte le operazioni effettuate esattamente come si fa per quelle che avvengono in altre valute (Euro, Dollaro, o altre). E questo vale per qualsiasi criptovaluta si utilizzi.

Pertanto dal punto di vista fiscale per le aziende usare Bitcoin è esattamente come usare Euro o Dollari: dal punto di vista fiscale, burocratico o amministrativo non cambia assolutamente nulla.

Quindi anche qualora l’impresa incassasse Bitcoin e scegliesse di conservarli su un proprio wallet, se in futuro dovesse venderli e ricavarne una plusvalenza dovrebbe pagarci le tasse.

Infatti le plusvalenze sono tassate, ma vengono pagate solo al momento in cui vengono rilevate. Quindi solo quando i Bitcoin venissero venduti, o a chiusura di bilancio, si potrebbe rilevare la plusvalenza, e nel caso in cui ci fosse su questa (e solo su questa) ci sarebbero delle imposte da pagare.

Tassazione Bitcoin persone fisiche

Il discorso invece cambia per i privati cittadini.

Infatti un privato cittadino che non svolge attività finanziaria finalizzata all’ottenimento di plusvalenze non deve pagare alcuna imposta, nemmeno qualora riesca a tutti gli effetti a realizzarne. Come per il discorso precedente Bitcoin è considerato alla stregua di una valuta estera, pertanto valgono le stesse regole che valgono ad esempio per il cambio Euro/Dollaro.

Ma, attenzione! Se, durante il corso di un anno, per almeno 7 giorni consecutivi si supera la soglia di possesso di Bitcoin per un controvalore pari a 100 milioni delle vecchie Lire (ovvero circa 51.000 Euro), allora l’Agenzia delle Entrate considera l’attività del privato un’attività speculativa e quindi chiede il pagamento delle tasse sulle eventuali plusvalenze.

Vale comunque sempre il ragionamento precedente: le plusvalenze vengono rilevate solo al momento della vendita dei Bitcoin (nel caso dei privati non c’è chiusura di bilancio), pertanto le tasse si devono pagare solo sulle plusvalenze, e solo nel momento in cui li si dovesse vendere generando una plusvalenza (sempre che si superi la soglia di possesso di cui sopra).

Ricordiamo che l’aliquota con cui si tassano le plusvalenze finanziarie è del 26%, e che queste vanno inserite in dichiarazione dei redditi negli appositi spazi dedicati proprio alle plusvalenze derivanti da attività finanziarie.

Risoluzione n. 72/E del 2016

Queste logiche sono frutto dell’interpretazione della Risoluzione Ministeriale n. 72 E del 02/09/2016. Con questa risoluzione l’Agenzia delle Entrate dichiarò che:

  • Bitcoin è una moneta alternativa a quella tradizionale
  • l’acquisto e la cessione di Bitcoin in cambio di Euro sono da considerare operazione di cambio valuta, quindi non soggette ad IVA
  • le Società che operano con i Bitcoin possono ottenere guadagni o perdite dalle attività di cambio, e tali guadagni o perdite devono essere dichiarati in bilancio
  • in alternativa alla chiusura del bilancio si calcolano eventuali guadagni o perdite e si registrano
  • in caso invece di privati se manca la finalità speculativa non vengono rilevati redditi imponibili.

In questa risoluzione (che è la risposta all’Agenzia delle Entrate ad un interpello proprio di una società) non ci sono però riferimenti al caso in cui un privato svolga attività speculativa.


Ma visto che la risoluzione stessa di fatto tratta Bitcoin come una moneta, è possibile applicare le stesse normative che si applicano ai privati che svolgono attività speculativa in ambito monetario. Tale precedente normativa stabilisce che solo le attività dei privati cittadini che detengano per almeno 7 giorni consecutivi in un anno un ammontare in moneta per un controvalore pari o superiore a 100 milioni di vecchie Lire (ovvero 51.000 Euro circa) siano considerabili come attività speculative, generando pertanto redditi imponibili. In questo caso quindi le plusvalenze vanno rilevate e dichiarate. Tuttavia i privati cittadini non “chiudono bilancio” a fine anno, quindi le plusvalenze possono essere rilevate solo in caso di vendita di Bitcoin.