Lucia Daminato

Founder Junior

Bonus mobili: meglio affrettarsi, scade il 31 dicembre 2020 e non ha proroga

2020-11-26 08:24:04

La legge di bilancio 2021 proroga alcune misure di detrazione sugli immobili ma non proroga il c.d. Bonus Mobili - all'appello manca anche il superbonus 110%

Relativamente al Superbonus il Ministro Gualtieri durante l’ audizione sulla legge di bilancio per il 2021 davanti alla Commissione Finanze e Bilancio, il giorno 23 novembre, non ha, comunque, negato una potenziale apertura alla proroga del superbonus, anche se ad oggi nulla è ufficiale. 

Tuttavia, prendendo visione del disegno di legge della Legge di Bilancio, all’art. 13, è possibile rilevare una proroga al 31/12/2021: 

  1. delle maggiori detrazioni del 50% (in luogo del 36%) per le ristrutturazioni,
  2. del 65% in luogo del 55% per il risparmio energetico, 
  3. del “bonus facciate” (90%, senza alcun limite di spesa per i lavoro di recupero delle facciate di edifici esistenti), 
  4. proroga di una anno, sempre fino al 31/12/2021 anche del “bonus verde”.

In effetti, all’appello delle proroghe, per ora, manca il “bonus mobili”

In cosa consiste il bonus mobili

Il bonus, consiste in una detrazione del 50% da ripartire in 10 anni, cioè in 10 quote costanti, per una spesa massima di 10.000 euro e spetta a tutti coloro che hanno in essere una ristrutturazione di immobili ai sensi dell’art. 16bis, TUIR. 

Le spese sostenibili sono quelle per l'acquisto di 

  • mobili
  • grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), 

che siano destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

Come strutturata fino al 31/12/2020 l'agevolazione spetta anche per gli acquisti effettuati nell’anno in corso ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2019. 

La mancata proroga, a questo punto, escluderebbe le spese di mobili e grandi elettrodomestici che verranno sostenute nel 2021 anche per quelle ristrutturazioni che sono iniziate nel 2020. 

Dal momento che comunque, fatte salve le notizie dell'ultimo minuto, il 2020 non è ancora terminato, resta qualche settimana di tempo per fare ancora acquisti e poter sfruttare l’agevolazione (ciò, lo ricordiamo, solo se le ristrutturazioni sono iniziate nel 2019) 

Quali beni acquistare

La detrazione, ad oggi, spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di:

  1. mobili nuovi
  2. grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. 

anche acquistati all'estero, purchè si rispettino tutte le condizioni che di seguito si riportano. 

Rientrano tra i mobili agevolabili: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. 

Non sono ammessi gli acquisti di porte, pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo. 

Relativamente ai grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie con etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. 

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Sono agevolabili gli acquisti di: frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. 

Le spese accessorie

Nel montante delle spese sostenute per tali tipologie di acquisti possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, a condizione che siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito) 

Gli acquisti connessi alle parti comuni

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali 

  • consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come le guardiole oppure gli arredi destinati all’appartamento del portiere, 
  • non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’unità immobiliare dei singoli condòmini. 


La condizione necessaria

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è detraibile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello che è stato oggetto di ristrutturazione (ad esempio è possibile acquistare l’arredo della cucina anche se ad essere oggetto di ristrutturazione è stato il bagno).

Viceversa, l’arredo di un immobile diverso (ad esempio la casa di vacanza) non sarà detraibile se oggetto della ristrutturazione è stata la casa cittadina di dimora abituale. 

Adempimenti

  • Mezzi di pagamento ammessi. Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti tracciabili specifici: bonifico, pagamento con carta di debito o di credito.
  • Mezzi di pagamento non ammessi. Non sono ammessi pagamenti con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento diversi da quelli concessi. 
  • Pagamenti rateali con finanziamenti. La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la finanziaria erogante il denaro del finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse indicate poco sopra e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento. 
  • Non serve il bonifico "per ristrutturazioni" (c.d. bonifico parlante). Se il pagamento è effettuato con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e poste  per le spese di ristrutturazione edilizia.

I documenti da conservare ai fini della detrazione sono: l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti (ammessi anche gli scontrini riportanti il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.